Fatture false e occultamento: la finalità di evasione è da provare
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25808 del 12 giugno 2013 interviene in un caso di evasione e di false fatturazione affermando che l’elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è rappresentato dal dolo specifico di favorire l’evasione fiscale di terzi e si rende necessario acquisire quindi per la condanna la prova del fine specifico di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Il ricorrente, condannato per avere, al fine di evasione fiscale, occultato la maggior parte delle scritture contabili e dei documenti, di cui era obbligato alla tenuta ed alla conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari dell’impresa.
Condannato dai giudici di merito il ricorrente propone, attraverso il suo legale, ricorso in cassazione. Dove i giudici rbaltano la sentenze dei giudici di appello.
Gli Ermellini ribadiscono che l’elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 Dlgs 74/2000 è rappresentato dal dolo specifico di favorire l’evasione fiscale di terzi e si rende necessario acquisire quindi per la condanna la prova del fine specifico di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 17525 del 17/03/2010 Rv. 246991). Inoltre ribadisce la Corte Suprema che l’evasione d’imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell’agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l’emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Per cui, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, non occorre peraltro che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione (Sez. 3, Sentenza n. 39359 del 24/09/2008 Rv. 241040) trattandosi di reato di pericolo presunto.