Fatture false sequestrate nel corso di controllo di polizia stradale: legittimità - Cassazione sentenza n. 46233 del 2013La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 46233 depositata il 19 novembre 2013 intervenendo in materia di false fatture ha statuito che è legittimo il sequestro di fatture false operato nell’ambito di un controllo di polizia per strada, in assenza del difensore.

La vicenda ha avuto origine in occasione di un controllo stradale su mezzi in transito predisposto dalla Polizia di Stato. Gli agenti rilevavano che l’indagato mostrava indecisione alla vista dell’auto della polizia, una volta fermato risultava privo di patente di guida e di altri documenti d’identità tra cui fatture false e ad un controllo in banca dati risultava gravato da numerosi precedenti penali. Alla luce di tali elementi fattuali la Polizia non aveva ritenuto di dover attendere il decreto di perquisizione dell’autorità giudiziaria per accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi, o strumenti di effrazione.

I giudici di legittimità hanno ricordato come l’art 4 della Legge n. 152/75 consente alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia ed in casi di eccezionale necessità e urgenza nel corso dei quali non è possibile ottenere tempestivamente un provvedimento dell’autorità giudiziaria, di procedere, oltre che all’identificazione, anche all’immediata perquisizione sul posto di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione. In tali circostanze la perquisizione può estendersi anche al mezzo di trasporto.

Nel caso di specie, veniva posto in dubbio che le circostanze in cui l’attività di perquisizione  era stata espletata potessero essere ricondotte nella nozione di “operazioni di polizia” presente nella norma suindicata. I Giudici della Corte Territoriale hanno ritenuto che l’attività di controllo posta in essere dalla polizia giudiziaria nella fattispecie concreta rientrasse a pieno nella definizione di “operazione di polizia” individuata dall’art. 4 della Legge n. 152/75.

Gli Ermellini hanno ritenuto valida l’argomentazione logica operata dai giudici territoriali affermando che una concezione ampia del termine “operazioni di polizia” risponde adeguatamente alle finalità perseguite dalla legge che sono evidentemente quelle di consentire una efficace tutela dell’ordine pubblico attraverso l’estemporanea effettuazione di perquisizioni.