La Corte di Cassazione. sez. tributaria, con l’ordinanza n. 14102 depositata il 21 maggio 2024, intervenendo in tema di detrazione IVA in presenza di fatture false, ha stabilito il principio di diritto secondo cui “ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell’esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l’amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare“
I giudici di legittimità, ricordando il loro consolidato orientamento, hanno ribadito che “… ove si verta in tema di corretto esercizio della detrazione in relazione a fatture di acquisto emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisca in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva al proprio onere della prova, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2022, n. 37889; Cass., Sez. V, 13 luglio 2022, n. 22190; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2021, n. 40690; Cass., Sez. V, 17 agosto 2021, n. 22969; Cass., Sez. V, 3 agosto 2021, n. 22107; Cass., Sez. V, 20 luglio 2021, n. 20648; Cass., Sez. V, 8 luglio 2021, n. 19387; Cass., Sez. VI, 11 novembre 2020, n. 25426; Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21104; Cass., Sez. V, 20 aprile 2018, n. 9851; Cass., Sez. V, 19 aprile 2018, n. 9721; Cass., Sez. U., 12 settembre 2017, n. 21105). …”
Il Supremo consesso ha poi ricordato che i suddetti principi “… riposano sulla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui la natura indebita della detrazione si configura nel caso in cui un soggetto passivo avrebbe dovuto sapere di avere preso parte, tramite l’operazione di cui trattasi e, in particolare, con il proprio acquisto, a un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessione (Corte di Giustizia UE, 18 maggio 2017, L., C624/15, punto 33; Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2014, n. 1272 .G. 6 di 11 Est. F. S. “I.” M.P., C-131/13, C-163/13 e C-164/13, punti 49 e 50; Corte di Giustizia UE, 6 dicembre 2012, B., C-285/11, punti da 38 a 40; Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, M.-G., C-273/11, punto 54; Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, M. e D., C-80/11 e C/142/11, punto 46; Corte di Giustizia UE; 6 luglio 2006, K. e R.R., C-439/04 e C440/04, punti 45, 46, 56). Ragione per cui deve ritenersi che sia esigibile da un accorto operatore commerciale l’adozione di tutte le misure che gli si possa ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una evasione di imposte (Corte di Giustizia UE, 17 dicembre 2020, n. B.P., C-656/19, punto 80; Corte di Giustizia UE, Corte di Giustizia UE, 17 ottobre 2019, U., C-653/18, punto 33; Corte di Giustizia UE, 28 marzo 2019, V., C-275/18, punto 33; Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2018, C.S., C-495/17, punto 41; Corte di Giustizia UE, L., cit., punto 34). …”
Da ultimo, i giudici di piazza Cavour hanno precisato che “… la diligenza dovuta dal soggetto passivo e le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che, con il suo acquisto, non possa essere consapevole di un’evasione IVA commessa da un operatore a monte dipendono dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalla questione se esistano o meno indizi che consentano al soggetto passivo, al momento dell’acquisto da lui effettuato, di sospettare l’esistenza di irregolarità o di una frode (CGUE, 11 gennaio 2024, G.I.T., C-537/22, punto 39). Tuttavia, non si può esigere dal contribuente che esso proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l’amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare (CGUE, 1 dicembre 2022, A.P.P.C., C-512/21, punto 52, CGUE, 9 gennaio 2023, A.T.S. 2003, C-289/22, punto 70). …”
La vicenda ha riguardato un acquirente di beni a cui veniva contestata l’indetraibilità dell’Iva in quanto relativi a fatture soggettivamente inesistenti, in quanto forniti da impresa che aveva omesso gli adempimenti fiscali, priva di struttura e senza dipendenti. In particolare la società contribuente eccepiva, nel ricorso in cassazione, che la sentenza impugnata aveva negato la detrazione IVA per avere ritenuto che l’Ufficio avrebbe assolto al proprio onere della prova in ordine al fatto che il cessionario contribuente fosse stato a conoscenza della frode IVA consumata a monte. Osservava parte ricorrente come l’Ufficio avesse incentrato la propria attività accertativa sulla assenza di organizzazione del fornitore, senza indagare quali elementi inducessero a ritenere che il cessionario fosse consapevole della frode IVA. Osservava, in particolare, parte contribuente, che in giudizio sarebbe stato accertato che i prezzi praticati dalla società contribuente al fornitore fossero in linea con i prezzi di mercato, che non risulta che il cedente abbia restituito parte dell’IVA versata dalla società contribuente. Deduce, inoltre, che il requisito della manodopera necessaria a eseguire il confezionamento e la falsità della fornitura delle macchine da cucire fossero addebitabili alla società contribuente, considerato che l’impresa fornitrice era pienamente operativa, anche in considerazione del fatto che il contribuente non dispone degli stessi poteri ispettivi dell’Ufficio.