Assolvimento dell’IVA tra integrazione e autofattura
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.12/E/2013 ha confermato che per tutte le menzionate operazioni (non solo per acquisti intracomunitari di beni o di servizi generici) elencando gli obblighi procedurali a cui è sottoposto il cessionario/committente, di seguito elencati:
– numerarla e integrarla con il controvalore in euro della base imponibile, con l’ammontare dell’Iva calcolata secondo l’aliquota vigente e, anche se la circolare non lo ricorda, deve essere indicato il titolo “operazione non soggetta”, “operazione non imponibile” o “operazione esente” mentre l’indicazione del riferimento normativo, è facoltativo e non più obbligatorio dal 2013);
– annotarla distintamente nel registro Iva vendite secondo l’ordine della numerazione entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente;
– annotarla distintamente nel registro acquisti per poter detrarre l’IVA in un lasso temporale che va dal mese in cui l’imposta diventa esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo;
– emettere autofattura (art.46, co.5 D.L. 331/93) entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– annotarla nel registro vendite entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente nonché, anche se la circolare non lo ricorda, nel registro degli acquisti ai fini della detrazione dell’imposta;
c) nel caso riceva una fattura con corrispettivo inferiore, deve:
– emettere autofattura integrativa (art.46, co.5 D.L. 331/93), entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione della fattura originaria;
– nonché, anche se la circolare non lo sottolinea, effettuare la doppia annotazione nei medesimi termini visti.
Le procedure di applicazione del reverse charge sono due:
– quella dell’integrazione (affrontata nella Circolare n.12/E/2013);
– e quella dell’autofattura ex art.17, co.24.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E/2013, ha negato che il contribuente possa adempiere agli obblighi documentali indifferentemente con una delle due tecniche.
Dunque si riepiloga di seguito la tecnica correttamente applicabile ante e post modifiche:
– Acquisti di servizi generali da fornitori extra Ue: fino al 31.12.2012 andava emessa autofattura art.17, co.2 e la stessa tecnica viene usata dal 01.01.2013 – nulla è cambiato;
– Acquisti di servizi generali da fornitore Ue: fino al 31.12.2012 andava effettuata un’integrazione della fattura del fornitore UE in base all’art.17, co.2, DPR n.633/72 e all’art.46, D.L.n.331/93 e la stessa tecnica viene utilizzata dal 01.01.2013– nulla è cambiato;
– Altri acquisti territoriali da non residenti (servizi speciali o beni): fino al 31.12.2012 andava emessa autofattura art.17, co.2, dal 01.01.2013 viene messa autofattura art.17 co.2 quando il fornitore è extra UE, mentre viene utilizzata l’integrazione quando il fornitore è comunitario (art.17 co.2, D.P.R. n.633/72 e art.46, D.L. n.331/93);
– Acquisti intracomunitari di beni: fino al 31.12.2012 andava integrata la fattura del fornitore comunitario (art.46 D.L. 331/93) e la stessa tecnica viene usata dal 01.01.2013 – nulla è cambiato.
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