Con l’ordinanza n. 6203 del 12/03/2013 la Cassazione ha respinto il ricorso di una società immobiliare avverso avviso di accertamento della Guardia di Finanza che aveva ritenuto non deducibile alcune fatture di consulenze avente una generica descrizione con assenza di un contratto scritto, la fattura per consulenza può essere considerata falsa dall’Amministrazione Finanziaria, che può quindi negare la detrazione alla società.
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno respinto il ricorso proposto da una società immobiliare, in persona del suo legale rappresentante, che aveva detratto dei costi, anche a fronte di una generica fattura per consulenza, rinvenuta durante una verifica della Guardia di Finanza.
La CTR.In particolate, con la sentenza gravata la CTR della Toscana, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto non assolto da parte della contribuente l’onere probatorio circa l’effettività delle operazioni contestate dal Fisco e poste a fondamento dell’avviso di rettifica IVA oggetto d’impugnazione.
Forma orale.Ebbene, il Collegio di legittimità ha dichiarato, tra l’altro,inammissibile il motivo con il quale la contribuente ha sostenuto che il conferimento di un incarico di consulenza a una società non debba necessariamente avvenire per iscritto, bastando la stipula in forma orale, atteso che non si tratta di negozio per il quale occorra la forma scritta “ad substantiam”. Di qui l’asserita irrilevanza della sua mancata produzione ai fini dell’accertamento.
Elementi “vaghi” in fattura.La Corte ha comunque ritenuto “vaghi” gli elementi riportati sulla fattura relativa al detto contratto “orale” di consulenza, sicché sono scaturite delle presunzioni, ancorché semplici, in favore dell’Ufficio, con conseguente onere della prova a carico della contribuente, che però non lo ha assolto. Pertanto -si legge in sentenza -“in presenza di operazioni inesistenti non si realizza l’ordinario presupposto impositivo né la configurabilità stessa di un ‘pagamento a titolo di rivalsa’, né i presupposti del diritto alla detrazione di cui all’art. 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. D’altro canto la previsione del successivo art. 21, settimo comma, se per un verso incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d’imposta, pur in assenza del suo ordinario presupposto, sulla base del solo principio di cartolarità, per altro verso incide, indirettamente, anche sul destinatario della fattura, confermandone, in combinato disposto con gli artt. 19, primo comma, e 26, terzo comma, la preclusione ad esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta, in assenza del relativo presupposto (acquisto o importazione di beni e servizi nell’esercizio dell’impresa, arte o professione), com’è nella specie” (v. pure Cass. n. 22882 del 2006 e n. 309 del 2006). Le spese (2.000 euro oltre accessori di legge) hanno seguito la soccombenza.