Cassazione Penale, sentenza n. 19708 dell’8 maggio 2013
Gli Ermellini, nell’esaminare un caso di fatturazione per operazioni inesistenti e di elusione fiscale, ribadiscono che l’elusione fiscale costituisce un indizio a carico del contribuente che ha emesso fatture per operazioni inesistenti.L’imputato, condannato in entrambi i gradi di giudizio dai giudici di merito, ricorre in Cassazione avverso la sentenza ma la Corte Suprema accoglie parzialmente il ricorso presentato. La condanna del ricorrente, in concorso con altri, relativo al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (nel periodo tra il 2004 e il 2008), nell’ambito di una complessa frode fiscale che ha visto anche il coinvolgimento di alcune società con sede all’estero.La difesa dell’imputato che ha proposto ricorso alla Suprema Corte per la cassazione della sentenza basando le proprie doglianze su tre motivazioni di annullamento. In sostanza la tesi della difesa ha sostenuto che l’attività di consulenza prestata dall’imputato potesse, al più, configurare un’elusione fiscale, ma non il reato previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Tale argomentazione non ha però convinto i giudici della Corte di legittimità. Infatti i giudici della Terza Sezione Penale hanno osservato che non risulta appropriato il riferimento della difesa del ricorrente all’ipotesi dell’elusione fiscale, prevista dall’articolo 73 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, in quanto la fattispecie dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, sanzionata dall’art. 8 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si caratterizza per la sua assoluta tipicità, mentre il fenomeno dell’elusione fiscale si caratterizza per l’effettività delle operazioni negoziali o degli altri comportamenti diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti.
Gli Ermelli, come accennato all’inizio della nostra disamina, hanno ribadito l’orientamento ormai consolidato della Corte che “Non appare dubbio tuttavia – si legge in sentenza – che anche i fatti di elusione fiscale possono assumere valore indiziario in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, così come correttamente valutati dai giudici di merito nel caso in esame”.In ordine alla doglianza che i Giudici della Corte Territoriale non abbiano dichiarato la prescrizione del reato legato alla fattura del 2004 i Giudici della Corte Suprema hanno confermato l’operato della Corte territoriale in quanto la prescrizione dell’anno 2004 non si era ancora realizzata al momento della emissione della sentenza della Corte di Appello. Gli Ermellini come più volte ribadito in ordine alla prescrizione per il reato relativo all’intera annualità si considera commesso nella data dell’ultima emissione delle fatture per ciascun anno, stante il carattere unitario della fattispecie in relazione a ciascun anno di imposta ex art 8, comma 2, del D. Lgs n. 74/2000 (sez. 3, 18/04/2002 n. 20787; sez. 3, 14/01/2010 n. 6264).
Per cui Gli Ermellini nel ritenere infondato il ricorso in merito alle prime due doglianze, dichiarano la prescrizione del reato in ordine alle fatture emesse per operazioni inesistenti nell’anno d’imposta 2004, sicché la sentenza gravata è stata annullata senza rinvio limitatamente a tale capo. Nell’occasione è stato ribadito che il reato relativo all’intera annualità si considera commesso nella data dell’ultima emissione delle fatture per ciascun anno, stante il carattere unitario della fattispecie in relazione a ciascun anno di imposta ex art 8, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2000 (v. Cass. n. 6264/2010).
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