La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32943 del 30 luglio 2013 interviene in tema di operazioni inesistenti riaffermando il “principio di non concorsualità nell’emissione delle fatture per operazioni inesistenti da parte del soggetto utilizzatore delle stesse (riferimento all’art. 9, c. 1, lett. b) del D.lgs, n. 74 cuit.) (…). Infatti, l’art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 contiene una deroga alla regola generale fissata dall’art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, escludendo la rilevanza penale dei concorso dell’utilizzatore delle fatture nelle condotte dei diverso soggetto emittente, ma è stato precisato che tale principio non può essere applicato “quando la medesima persona proceda in proprio sia all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione” (cfr. sez.3 n, 19247 dell’8/3/2012, dep. 21/5/2012, P.M. in proc. Desiati e altro, Rv. 252545). Ciò in quanto un diverso principio finirebbe per creare un’area di impunità per quei soggetti che abbiano concorso nell’emissione di documenti per operazioni inesistenti, limitandosi ad annotarli In contabilità, senza utilizzare tali documenti nella dichiarazione relativa all’imposta indicando elementi passivi fittizi: tali soggetti risulterebbero esclusi sia dall’ambito di applicazione dell’art. 8, che punisce l’emissione di documenti inesistenti, sia da quello dell’art. 2, che richiede, oltre all’annotazione dei documenti nelle scritture contabili, anche la loro indicazione nella dichiarazione annuale (e rispetto ai quale la punibilità del tentativo è esclusa dall’art. 6 successivo) (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 14862 dei 17/3/2010, dep. 16/4/2010, PM in proc. Perconti, Rv. 246967, nel caso di specie l’utilizzazione delle fatture non era avvenuta in quanto era stata svolta la verifica fiscale prima della scadenza dei termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA).”
Gli Ermellini nel continuare la loro disamina precisano la loro condivisione al principio e lo hanno ritenuto applicabile al caso di specie. Pertanto pur riconoscendo che le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti, per operazioni inesistenti – ossia di annotazione in contabilità e di indicazione in dichiarazione – sono comportamenti prodromici e strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che sia stata supportata da tali fatture o documenti, e tali comportamenti prodromici non sarebbero, di per sé, punibili se il l’indagato fosse per l’appunto chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 2 del citato d.lgs. in relazione alla dichiarazione fraudolenta dei redditi relativi all’esercizio 2008 di pertinenza della società ONE srl.. Ma nei fatti come ascritti all’H. è stato evidenziato (e ciò con particolare chiarezza nei provvedimento genetico) che non a presentare la dichiarazione per la società One srl, ma fu il curatore fallimentare – a seguito del dichiarato fallimento della società – e sulla scorta dei dati contabili, per cui non sussistono elementi per ascrivere all’H. il reato nel quale ritenere assorbita la condotta di concorso in emissione (con altro soggetto non Identificato) delle fatture a fronte di operazioni inesistenti da parte della società “cartiera” CMV srl, condotta che resta quindi autonomamente penalmente rilevante e che è stata ascritta nell’imputazione provvisoria di cui ai capo b).
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