La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 20875 del 2 maggio 2017 intervenendo in tema di reati tributari ha statuito che è configurabile il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/00 anche se i soggetti indicati in fattura esistono ma non sono quelli che hanno svolto le prestazioni.
La vicenda ha riguardato alcune società i cui legali rappresentanti legali erano indagati per partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di evasione fiscale previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 ed il G.I.P. disponeva il sequestro “per equivalente” fino alla concorrenza di € 7.654.825 di beni appartenenti alle società coinvolte per evasione fiscale tramite uso di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. n. 74/00 per aver indicato, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi presentate..
I soggetti nei cui confronto trovava applicazione il provvedimento del GIP adivano al Tribunale del riesame, il quale confermava il provvedimento del G.I.P. nei confronti di un solo soggetto annullando la misura cautelare nei confronti degli altri prevenuti.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame veniva proposto ricorso in cassazione nell’interesse di un soggetto (rappresentante legale di una Ditta di autotrasporti) che ha subito un sequestro di beni “per equivalente
Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto precisando che in merito all’esistenza del “fumus commissi delicti”, hanno considerato esente da vizi l’ordinanza del Tribunale del Riesame.
I giudici di legittimità confermando il loro orientamento hanno affermano che “le fatture inesistenti integranti il reato previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 74 del 2000 “sono solo quelle la cui componente di falsità è presente sin dall’origine, ossia dalla relativa emissione che si considera perfezionata sulla scorta delle previsioni tributarie al momento della fuoriuscita del documento dalla sfera giuridica del soggetto che lo ha originato e che pertanto o attestano operazioni mai avvenute oppure documentano un prezzo maggiore o minore rispetto a quello reale (fatture oggettivamente inesistenti)…, o quelle attestanti un’operazione effettivamente avvenuta ma non fra i soggetti indicati nel documento (fatture soggettivamente inesistenti)”. Considerata la “ratio” della norma incriminatrice, i soggetti che, in realtà, non hanno preso parte all’operazione e sono invece indicati nel documento non devono essere necessariamente inesistenti, e cioè corrispondenti a nomi di fantasia o a società fantasma, “essendo sufficiente che si tratti di soggetti diversi sotto il profilo dell’identità da quelli effettivi.”
Per cui, continuano i giudici della S. C., l’ordinanza impugnata ha correttamente applicato la disposizione dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, poiché, per costante giurisprudenza di legittimità, nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la falsità può essere riferita ai soggetti con i quali è intercorsa l’operazione, “configurandosi l’inesistenza soggettiva allorquando venga ivi riportata l’indicazione di nominativi diversi rispetto agli effettivi partecipanti all’operazione imponibile al fine di evadere l’IVA o le imposte dirette.” Nel caso di specie, la condotta di cui al capo d’imputazione è riconducibile alla previsione dell’articolo 2, posto che “le imprese formalmente commissionate della sub-vezione, pur essendo soggetti esistenti e giuridicamente autonomi in ragione dell’assetto societario rivestito […] e pur titolari di rapporti di lavoro con il personale dipendente, non sarebbero, secondo il Tribunale di Torino, le effettive erogatrici delle prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della società Autotrasporti (omissis), non potendo perciò rivestire la posizione di soggetti destinatari del tributo relativo alle operazioni imponibili che viene conseguentemente a configurarsi come recupero indebito dell’imposta stessa.”
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