Federalberghi: accordo sull’apprendistato di primo e terzo livello
Disciplina contrattuale dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.Lgs.15 giugno 2015, n, 81 |
Il giorno 1° agosto 2017 in Roma
tra
FEDERALBERGHI
FAITA – FEDERCAMPING
con l’assistenza tecnica di CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia
e
FILCAMS-CGIL
FIASCAT-CISL
UILTUCS
premesso che:
– Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” ha normato, all’art. 43, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore quale tipologia contrattuale strutturata in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle Istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di Istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni (c.d. apprendistato di primo livello); possono essere assunti con tale tipologia contrattuale i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni; la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale;
– l’art. 43 prevede, altresì, che possano essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai finì del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
– il D.Lgs. n. 81 del 2015 ha inoltre disciplinato, all’art. 45, l’apprendista di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di terzo livello), prevedendo che possano essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo;
– con riferimento all’apprendista di cui all’art. 43 e all’apprendistato di cui all’art. 45 il D.Lgs. n. 81 del 2015 stabilisce che per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta;
– il D.M. 12 ottobre 2015 ha definito, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015, gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
premesso altresì che:
– la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il certificato di specializzazione tecnica superiore, per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81 del 2015;
– ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2015, la disciplina generale del contratto di apprendistato è rimessa – nel rispetto di quanto stabilito dalla legge – ad accordi interconfederali ovvero al contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; valutato che:
– le Parti ritengono opportuno favorire un maggiore ricorso all’apprendistato di primo e terzo livello – in virtù dell’integrazione tra sistema formativo e lavoro che caratterizza tali contratti – quale importante strumento per consentire ai giovani l’acquisizione di titoli di studio nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale di competenza regionale, dell’istruzione tecnica e professionale di competenza statale, nonché di titoli dell’alta formazione e per la ricerca, utili all’inserimento nel mercato del lavoro e al contrasto della dispersione scolastica e universitaria;
convengono che:
1. per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81 del 2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 43, comma 7, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nella Istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
1° anno 50%
2° anno 50%
3° anno 65%
4° anno (eventuale) 70%
2. come previsto dall’art. 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81 del 2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondarla superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato professionalizzante dall’Accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo 17 aprile 2012 come modificato al CCNL Turismo 18 gennaio 2014;
3. Per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 81 del 2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 45, comma 3, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nell’Istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, si applica – anche al fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare – quanto previsto dall’Accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo 17 aprile 2012 come modificato dal CCNL Turismo 18 gennaio 2014 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81 del 2015.
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