La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 20836 depositata il 11 settembre 2013 intervenendo in tema di elementi retributivi ha affermato che rileva che l’indennità sostitutiva delle ferie, oltre ad avere carattere risarcitorio, è il corrispettivo dell’attività resa in un periodo che avrebbe dovuto essere destinato al riposo (cioè il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo retribuito di per sé, avrebbe dovuto essere non lavorato).
Gli Ermellini con la pronuncia in esame hanno dato continuità all’orientamento di legittimità (Cass. 11462/12) secondo cui, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c-520/06 della Corte di giustizia dell’Unione europea), ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio.
La problematica analizzata dalla pronuncia in epigrafe inerente alla modalità di calcolo dell’indennità è avvenuta sotto un duplice aspetto:
- alla questione delle voci che devono essere incluse nella base di calcolo dell’indennità sostitutiva delle ferie, ritenendo la sentenza che ogni emolumento che, in funzione integrativa della retribuzione, assuma il carattere della obbligatorietà, della continuità e della determinatezza e determinabilità
- sia in relazione al distinto problema dell’inclusione della detta indennità sostitutiva delle ferie nella base di calcolo ai fini della determinazione del t.f.r.
Infatti l’indennità in questione è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (costituito dal riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.
Per cui nè deriva l’illegittimità, per contrasto con norme imperative, delle disposizioni dei contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all’equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l’ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.
Anche la sentenza n. 19303 del 25 settembre 2004 aveva affermato che , fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.
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