Ferie mancata fruizione e diritto all'indennità sostitutiva - Cassazione sentenza n. 18168 del 2013La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013 interviene sul tema delle ferie e della loro monetizzazione in caso di mancata fruizione  anche in assenza di responsabilità da parte del datore. I giudici di legittimità in sintesi stabiliscono  che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nei casi in cui in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta comunque al lavoratore l’indennità sostitutiva.

Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che non rileva il fatto che il contratto collettivo applicabile in azienda stabilisce il pagamento soltanto nel caso in cui il mancato godimento delle ferie è dipeso da motivi di servizio. Viene precisato, altresì, che l’indennità sostitutiva riveste sia un carattere risarcitorio, in quanto compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo, sia un carattere retributivo, poiché rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, non sarebbe invece dovuto essere lavorato.

L’indennità sostitutiva ha, da un lato, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, dall’altro, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva.

In conclusione, una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligo di consentirne la fruizione (come nel caso della conclusione di un contratto), dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva e le clausole contrattuali (nel caso di specie l’art. 18, comma 9, c.c.n.l. Regioni ed enti locali, triennio 1994-1997), che pur prevedono che le ferie non sono monetizzabili, vanno interpretate – in considerazione dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie e in applicazione del principio di conservazione del contratto – nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest’ultimo all’indennità sostitutiva.