La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4569 del 22 febbraio 2017 intervenendo in tema di fermo amministrativo ha statuito la illegittimità dell’atto qualora tra la documentazione prodotta dall’Agente della riscossione non vi sia la prova della identità del soggetto che ha avuto la consegna della cartella di pagamento e del titolo che aveva per ricevere l’atto stesso.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agente della riscossione della Sicilia notificava il preavviso di fermo amministrativo per beni mobili registrati. Il contribuente impugnava il provvedimento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici della CTP accoglievano le doglianze del ricorrente limitatamente ai carichi di natura tributaria ed il proprio difetto di giurisdizione per i crediti di natura non fiscale. L’Agente della riscossione impugna la decisione dei giudici di primo grado proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che in parziale riforma riteneva valide le notifiche di due cartelle di pagamento per le quali risultava essere eseguita regolarmente la notifica.
L’Agente della riscossione impugnava la decisione della CTR con ricorso in cassazione basato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso proposta dall’Agente della riscossione ritenendo il motivo inammissibile per totale carenza di autosufficienza. Inoltre per i giudici di legittimità la sentenza della CTR che abbia precisato queste circostanze di fatto non è impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per «contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Ovvero tale motivo diventa inammissibile se il concessionario non ha allegato le prove predette nel giudizio. Infatti Il ricorso per cassazione per il principio di autosufficienza (ex art. 366, n. 6, c.p.c.) deve indicare in modo specifico l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande e le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività.
Per cui in mancanza di quanto sopra indicato la censura, da parte del ricorrente, riguardante la controversa motivazione limitandosi di fatto a prospettare una valutazione dei fatti e delle prove differente da quanto effettuata dai giudici di merito, mirando in tal modo ad ottenere un riesame del merito della causa, precluso al Giudice di legittimità.