Per cui in mancanza di quanto sopra indicato la censura, da parte del ricorrente, riguardante la controversa motivazione limitandosi di fatto a prospettare una valutazione dei fatti e delle prove differente da quanto effettuata dai giudici di merito, mirando in tal modo ad ottenere un riesame del merito della causa, precluso al Giudice di legittimità.