AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 4 del 30 agosto 2024

Fertilizzanti di provenienza estera – Aliquota IVA 4 per cento – N. 19) Tabella A Parte II Decreto IVA

Con l’istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Associazione ALFA (in seguito, ”Associazione” o ”Istante”) afferma di operare con il gruppo di lavoro per la protezione delle piante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, [ora divenuto Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (in breve, ”MASAF”)], avendo come obiettivi la promozione e la divulgazione sul territorio nazionale di tutte le iniziative, tecniche, scientifiche, culturali e di impiego dei fertilizzanti e dei suoi derivati. Riferisce altresì di svolgere attività di assistenza e consulenza nel campo della produzione e uso di fertilizzanti, della nutrizione delle colture e della scienza del suolo.

Al riguardo, rappresenta che la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti rispondenti a norme nazionali varate dai singoli Paesi Membri è garantita nel mercato interno tramite l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento come definito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019 ha come obiettivo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento per qualsiasi tipo di merci, compresi i prodotti fertilizzanti, e stabilisce le regole e le modalità di applicazione, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione (”TFUE”) e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Pertanto, l’operatore economico interessato, prima di rendere disponibili sul mercato italiano i prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell’UE, deve chiedere l’autorizzazione preventiva (ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del regolamento 2019/515) in conformità dell’articolo 4 di detto regolamento.

A tal fine è prevista una specifica procedura di autorizzazione preventiva disciplinata dal comma 7, articolo 3, del regolamento (UE) 2019/515 cioè un procedimento di valutazione con il quale l’autorità competente di uno Stato membro, in risposta a una domanda da parte di un operatore economico, riconosce l’idoneità del prodotto prima che possa essere messo a disposizione sul mercato (articolo 3, punto 7, del regolamento (UE) 2019/515).

L’Autorità italiana competente (il MASAF) ricevuta la ”Dichiarazione sul reciproco riconoscimento” unitamente agli elementi informativi previsti, avvia il procedimento di valutazione attraverso il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione fertilizzanti e, sulla base del parere positivo espresso da quest’ultimo, provvede ad adottare il provvedimento che autorizza l’immissione in commercio del prodotto fertilizzante sul territorio nazionale, ai sensi del regolamento UE 2019/515.

Tutto ciò premesso, l’Associazione chiede chiarimenti in ordine alla corretta aliquota IVA da applicare ai prodotti ”fertilizzanti” di produzione estera che vengono commercializzati in Italia a seguito di mutuo riconoscimento.

Soluzione interpretativa prospettata

L’Associazione ritiene che ai ”fertilizzanti” di produzione estera, commercializzati in Italia a seguito di mutuo riconoscimento, debba essere applicata l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento così come previsto dal n. 19), Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In base al n. 19) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ”Decreto IVA”) si applica l’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni di ”fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748”.

Al riguardo si osserva che la legge 19 ottobre 1984, n. 748 è stata abrogata dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, a sua volta abrogato dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, da ultimo modificato con il decreto del MASAF del 10 ottobre 2022.

In particolare, l’articolo 2 del d.lgs. n. 75 del 2010 contiene la definizione di “fertilizzanti” e, di conseguenza, come chiarito dalla risposta 27 agosto 2020, n. 282, occorre fare riferimento a quest’ultima definizione per l’individuazione dei prodotti in questione.

Peraltro, nel tempo il settore dei fertilizzanti ha sviluppato una regolamentazione dettagliata e un particolare sistema di tracciabilità, che fa capo al MASAF. Le ditte produttrici sono tenute a dichiarare l’oggetto delle proprie attività, sono registrate a livello nazionale e i fertilizzanti, per poter essere immessi in commercio, devono essere inseriti in un registro nazionale al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti.

Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile ai fertilizzanti, si osserva che il n. 19) della Tabella A sopra citato non fa riferimento ad alcuna voce doganale in quanto rientrano nell’ambito dei fertilizzanti i più svariati prodotti, compresi in diversi capitoli della nomenclatura combinata. Deve pertanto ritenersi applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento ai fertilizzanti in genere, sia quando prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito della predetta autorizzazione, sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF.

Per completezza, si precisa che per l’articolo 105bis della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, aggiunto dall’articolo 1, par. 1, punto 15, della Direttiva 5 aprile 2022, n. 2022/542/UE del Consiglio «Le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2032».