Con la scadenza del 12 dicembre 2013 per l’invio della comunicazione dei “finanziamenti” e delle “capitalizzazioni” concessi alla ditta individuale dai familiari dell’imprenditore o alla società dai soci all’Agenzia delle Entrate vi sono ancora molte incertezza non chiarire dall’Amministrazione Finanziaria.
Entro la scadenza di cui sopra coloro che esercitano una «attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva» è obbligato a comunicare all’ Agenzia delle Entrate «i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa» nel 2012, «finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore» a 3.600 euro (provvedimento 2 agosto 2013, n. 94904).
In considerazione del tenore della norma che obbliga a comunicare «i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa» i «finanziamenti» o le «capitalizzazioni», vanno esclusi dalla comunicazione i versamenti effettuati direttamente dal titolare della ditta individuale (anche familiare o coniugale), con cui ha finanziato la propria impresa.
Pertanto per le imprese individuali vanno comunicati i solo apporti dei «familiari dell’imprenditore» e non quelli effettuati da quest’ultimo. Si ritiene che i familiari da monitorare siano «il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado», ai sensi dell’articolo 5, comma 5, Tuir.
Per le società, vengono esclusi dalla comunicazione i soli versamenti effettuati dal socio non persona fisica ovvero dal familiare del socio della società.
Nell’ultima ipotesi, versamenti eseguiti dal familiare del socio, la capitalizzazione della società da parte del parente del socio non sarebbe consentita civilisticamente, in quanto solo i soci possono versare a patrimonio netto. Il “finanziamento”, poi, sarebbe vietato dall’articolo 11, Testo unico bancario e dalla delibera Cicr n. 1058/2005.
L’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle Entrate ricade solo sull’impresa e non anche nei confronti dei dei soci (persone fisiche) della società o dei familiari dell’imprenditore che hanno eseguito i versamenti.
Pertanto solo sull’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l’attività imprenditoriale: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società commerciali, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d’impresa, anche non prevalente) è obbligata a tale adempimento.
Sono esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti.
Oggetto della comunicazione
La comunicazione è annuale e riguarda solo i versamenti effettuati dal 2012 in poi e non quelli precedenti (diversamente da quanto era stabilito dal superato provvedimento 16 novembre 2011), quindi, ad esempio quella relativa al 2012 (invio entro il 12 dicembre 2013) deve contenere solo i versamenti del 2012 e quella relativa al 2013 (invio entro il 30 aprile 2014), non deve ripetere quelli del 2012, ma deve indicare solo quelli del 2013.
La norma parla di finanziamenti o capitalizzazioni concessi all’impresa, senza specificare se questi debbano essere al netto delle restituzioni. Il problema della restituzione non riguarda in generale le “capitalizzazioni” a patrimonio netto, in quanto i versamenti in c/capitale (o a fondo perduto) sono restituibili solo con lo scioglimento della società. Va ricordato, però, che i versamenti in c/aumento di capitale sono conferimenti destinati «ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione» (OIC 28). Lo stesso vale per i versamenti in c/futuro aumento di capitale.
In ogni caso, non sono considerati finanziamenti gli anticipi fatti dall’amministratore, dal socio di snc o dall’accomandatario di sas per pagare le spese di trasferta per prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande, viaggio o trasporto: vengono rimborsate dalla società mensilmente o anche dopo mesi.
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