AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 dicembre 2018, n. 137
Finanziamento attraverso lo strumento del crowdfunding – Regime imposte dirette ed indirette. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La sig.ra X (di seguito, istante o contribuente), nel premettere di essere una lavoratrice dipendente subordinata, non titolare di partita IVA, fa presente di avere intenzione di finanziare, attraverso l’istituto del cd. “crowdfunding”, un progetto personale destinato alla futura commercializzazione di un prodotto innovativo.
A tal fine, nel rispetto delle normative fiscali vigenti, intende procedere alla pubblicazione del progetto su piattaforme dedicate (ad esempio, ….) con l’obiettivo di ottenere le risorse economiche eventualmente necessarie alla sua produzione.
L’intenzione dell’istante sarebbe quella di procedere ad una tipologia di finanziamento che preveda una ricompensa finale per i sostenitori che, nel caso di specie, consisterebbe nella consegna di uno dei prototipi finanziati.
La contribuente ritiene opportuno iniziare la raccolta fondi in qualità di “persona fisica”, senza aprire una partita IVA, in virtù dell’incertezza connessa alla buona riuscita del progetto.
Il regolamento della piattaforma di crowdfunding, che l’istante vorrebbe realizzare, prevede un tempo definito entro il quale il progetto deve essere finanziato, scaduto il quale, il progetto stesso decadrà.
La conseguenza di ciò sarà, per un verso, la mancanza di finanziamento, dall’altro, l’impossibilità di commercializzare i prototipi ideati.
Ciò premesso, l’istante ha dei dubbi circa la natura del reddito derivante dall’eventuale somma che potrà ricevere a titolo di finanziamento, in quanto non è chiaro se la stessa andrà assoggettata ad IRPEF o IVA, fermo restando che per la successiva commercializzazione del prodotto verrebbe regolarmente aperta una partita IVA.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il caso prospettato possa essere risolto nel modo seguente. Successivamente all’iscrizione sulla piattaforma di crowdfunding ed alla pubblicazione del progetto come “persona fisica”, non titolare di partita IVA, si valuterà l’esito della sua pubblicazione.
Nell’ipotesi in cui il progetto non venga supportato a sufficienza e, pertanto, non vengano erogate le somme necessarie per il suo finanziamento, il progetto stesso decadrà e, con esso, anche la prospettiva di commercializzare il prodotto.
Di contro, nel caso in cui il progetto ottenga un riscontro positivo e si raggiungerà la somma necessaria alla realizzazione del progetto, l’istante provvederà all’apertura di tutte le posizioni fiscali necessarie alla conseguente commercializzazione del prodotto.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si fa presente che la seguente risposta si basa su una prospettazione generica dell’intera operazione da parte del contribuente, senza che sia stato esibito alcun documento di supporto né siano stati forniti precisi dettagli in ordine alla modalità di effettuazione del finanziamento (ad esempio: in merito al quantum della somma da versare, ossia se è prevista una somma minima e/o massima; alla modalità di cessione del prodotto, una volta realizzato, etc.).
In particolare, l’istante non ha fornito alcuna indicazione circa la natura del progetto personale destinato alla futura commercializzazione di un prodotto innovativo, per cui è intenzionata a richiedere un finanziamento attraverso l’istituto del “crowdfunding”.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Con il termine “crowdfunding”, di matrice anglosassone, si è soliti indicare un metodo innovativo di finanziamento di progetti da parte di un massa indefinita di investitori (“crowd”, folla), attraverso contribuzioni in denaro (“funding”, finanziamento) effettuate a mezzo di appositi siti internet.
Trattasi, in particolare, di un sistema di finanziamento “collettivo” in forte espansione nel mondo del web, a cui partecipano numerosi investitori (anche non professionali) che, attraverso specifici portali internet, sostengono, anche con contributi di modesta entità, progetti imprenditoriali di qualsiasi genere – che altrimenti rischierebbero di non essere realizzati per mancanza dei fondi necessari – ricevendo in cambio un premio o una ricompensa.
Con riferimento alle modalità di finanziamento, è possibile distinguere varie tipologie di crowdfunding:
- il donation-based, è un modello che si basa su una vera e propria donazione e, di solito, viene utilizzato per finanziare progetti di natura sociale;
- il reward-based, è un modello che permette di finanziare un progetto ricevendo in cambio una ricompensa, commisurata alla donazione, in genere non in denaro;
- l’equity-based, è un modello che consente all’investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell’azienda finanziata, acquistando una quota di partecipazione al capitale della stessa;
- il royalty-based, è un modello in cui l’investitore finanzia una determinata iniziativa dell’impresa ricevendone, in cambio, parte dei profitti (le royalties).
La piattaforma internet (o marketplace) svolge una funzione di intermediario, attraverso la rete, tra emittente e potenziali investitori.
Tanto premesso, si ritiene che la fattispecie descritta dall’istante rientri nel modello reward-based, nella formula nota come “all or nothing”, in cui l’erogazione delle risorse finanziarie reperite dipende dal raggiungimento, entro un determinato termine, della soglia minima, individuata dal proponente, per l’effettiva possibilità di avviare la fase esecutiva.
In questa ipotesi, le somme corrisposte vengono percepite a titolo di finanziamento per la realizzazione del progetto e si qualificano come una cessione, in cui il proponente offre la vendita del bene alla platea dei potenziali interessati, impegnandosi alla sua consegna, una volta che questo sia stato prodotto, a condizione che si raggiunga la soglia minima per il finanziamento del progetto.
Pertanto, nel caso di specie, nel momento in cui verrà raggiunta la soglia minima prevista per la realizzazione del progetto, i finanziatori, da un lato, perderanno il diritto di recuperare la somma erogata, dall’altro, acquisiranno il diritto di ricevere uno dei prototipi finanziati.
A questo punto, la piattaforma internet accrediterà i relativi importi al proponente/istante, che – in ossequio alla volontà di avviare un’attività mediante la commercializzazione dei prototipi ideati, manifestata nell’istanza di interpello – sarà tenuto ad aprire una posizione IVA e a fatturare, ai singoli finanziatori, la cessione del prototipo, ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.
Ai fini delle imposte dirette, invece, i finanziamenti ricevuti tramite il crowdfunding nonché i proventi derivanti dalla commercializzazione del prodotto realizzato saranno assoggettati alla disciplina fiscale del lavoro autonomo o del reddito di impresa, a seconda della tipologia scelta per lo svolgimento dell’attività.
Da ultimo, si fa presente che, nell’ipotesi in cui la soglia minima di finanziamento prevista non venga raggiunta nel termine stabilito, l’operazione si intenderà non realizzata, con la conseguenza che il finanziamento ricevuto, che verrà restituito ai contributori, non assumerà alcuna rilevanza fiscale.
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