La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 26750 depositata il 29 novembre 2013 intervenendo in tema di agevolazioni fiscali ha riconosciuto fondata la pretesa dell’Agenzia delle territorio che aveva revocato il beneficio fiscale derivante dalla concessione di un finanziamento a medio e lungo termine, consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte d’atto, dal momento che non era stata rispettata la durata minima contrattuale del finanziamento medesimo “stabilita in più di diciotto mesi” (art. 15, ultimo comma del DPR 601/73).
La vicenda ha avuto origine con la notifica, ad una società, di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia del territorio revocava i benefici fiscali previsti dall’art. 15 del dPR n. 601 del 1973, per violazione del termine minimo di durata, connesso alla previsione della facoltà di recesso ad nutum, da parte della banca erogatrice.
Avverso la revoca dell’agevolazione fiscale il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del ricorrente. L’Agenzia del Territorio impugnava la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva l’appello dell’Amministrazione Finanziaria.
Il contribuente per la cassazione della pronuncia di appello proponeva ricorso, basato su cinque motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità hanno riaffermato che ciò che assume rilievo, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, è l’assunzione di un vincolo negoziale per un arco di tempo minimo stabilito dalla legge, indipendentemente dal successivo evolversi dalle vicende del rapporto, sicché la previsione, nel contratto di finanziamento, di una clausola in base alla quale l’azienda di credito ha, come nella specie, la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei diciotto mesi (della facoltà di recesso per giustificato motivo la sentenza non tratta) priva dall’origine il credito della sua natura temporale (medio lunga), richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell’interesse dell’azienda di credito. (Cass. n. 1585 del 1994, n. 4792 del 2002, n. 14046 del 2006; n. 28879 del 2008)
Di conseguenza, per il fatto che sia stata contrattualmente prevista una clausola (recesso ad nutum) che consente alla banca di revocare unilateralmente e senza alcun preavviso il finanziamento anche prima dei 18 mesi privando, sin dalla stipula del contratto, la sua natura di contratto a medio e lungo termine, requisito necessario per poter beneficiare dell’agevolazione tributaria.