L’obbligo della comunicazione dei finanziamenti dei soci riguarda anche le società cooperative e per importi poco significativi ai fini di una eventuale attività di accertamento sintetico a carico dei soci.
Il contenuto dell’articolo 2, comma 36-septiesdecies del Decreto legge 138/2011, che ha introdotto tale adempimento, è finalizzato alla raccolta di informazioni per monitorare i soci che finanziavano la società. Dunque, si parla di una finalità ben precisa e distante da quella che è alla base di un’altra fattispecie: quella dei modesti finanziamenti dei soci alla loro cooperativa.
Alla luce della normativa di riferimento l’obbligo di raccolta e invio delle informazioni relative ai finanziamenti e alle capitalizzazioni ricevuti grava su tutti i soggetti che esercitano attività di impresa e dunque anche sulle cooperative (risultano escluse solo le società semplici che per espressa previsione normativa non esercitano attività di impresa).
Il termine entro cui inviare telematicamente i modelli è fissato con provvedimento dell’agenzia delle Entrate al 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Ma per il solo anno 2012 il termine è fissato al 12 dicembre 2013.
Pertanto per le società cooperative, come per le società di capitali, si pone il caso di quelle il cui periodo di imposta non è coincidente con l’anno solare.
Il nuovo adempimento si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 18 settembre 2011. Ad esempio, se il periodo di imposta ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno, il primo periodo di imposta interessato è quello che va dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013: pertanto, in questo caso, il primo adempimento dovrebbe scadere il 30 aprile 2014.
Va precisato che gli apporti in denaro da parte dei soci nel settore cooperativistico sono frequenti e variegati.
In primo luogo, rilevano anche le sottoscrizioni di aumenti di capitale mediante l’assegnazione di nuove quote o azioni, in quanto diversamente dalle società di capitali, una cooperativa è a capitale variabile e quindi tali operazioni non richiedono l’atto notarile, la cui presenza escluderebbe l’obbligo della comunicazione.
Assumono rilevanza, per l’obbligo che qui si esamina, anche i finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi dei soci cooperatori e quelli dei soci sovventori e finanziatori. Infatti risulta molto comune per le cooperative la presenza di “libretti” per la gestione del prestito sociale. Se vengono capitalizzati gli interessi, anch’essi rilevano ai fini della comunicazione, al netto della ritenuta fiscale del 20%.
Vanno comunicati anche i dividendi accreditati sul libretto al netto della ritenuta se applicata. Dovrebbero rilevare pure i ristorni se accreditati sul libretto del socio, ma non se imputati nei debiti generici.
Vanno escluse, dalla comunicazione, le rivalutazioni delle quote sociali (articolo 7 della legge 59/1992), come pure gli accrediti delle retribuzioni dei soci dipendenti come specificato anche dalle istruzioni del modello.
Per i finanziamenti frazionati nel corso del periodo di imposta, nel caso in cui si superi il limite di 3.600 euro, si devono dichiarare indicando convenzionalmente la data dell’ultimo versamento.
L’obbligo della comunicazione è riferita soltanto i soci persone fisiche e non anche altri soci. Nemmeno le società semplici.
Tuttavia, la norma esclude anche il socio persona fisica, qualora il finanziamento venga eseguito nell’ambito della sua impresa. Nella fattispecie, la comunicazione sarebbe inutile, in quanto non può essere utilizzata nell’ambito dell’accertamento sintetico.
Rammentiamo che il provvedimento fissa l’esclusione dell’obbligo della comunicazione in presenza di finanziamenti o capitalizzazioni di ammontare inferiore a 3.600 euro. Il predetto limite non fa riferimento alle singole operazioni effettuate nel corso dell’anno, ma all’ammontare complessivo, suddiviso per tipologia (finanziamento o capitalizzazione) dei versamenti e dei conferimenti effettuati da ciascun socio a favore della cooperativa.
Infine si evidenzia che gli eventuali rimborsi sui finanziamenti non vanno considerati nei dati da riportare nel modello e si dovrà indicare quindi il valore lordo dei finanziamenti.
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