Il decreto legge n. 23/2020 con l’articolo 7 interviene, sospendendo la disciplina normativa fino alla fine dell’anno in corso, sulla continuità aziendale compromessa dalle perdite di capitale a causa del “Coronavirus”. Tale intervento si è reso necessario a causa delle perdite di capitale derivanti dalla pandemia da COVID-19 che avrebbero costretto, in ottemperanza del codice civile, a porre in liquidazione le società.
Inoltre la norma in commento interviene, sospendendone gli effetti fino al 31 dicembre 2020, le norme per quanto concerne la disciplina delle perdite, finanziamento soci.
In particolare l’articolo 7 del D.L. n. 23/2020 sospende fino al 31 dicembre 2020 l’applicabilità dei seguenti articoli del codice civile:
- 2446, commi secondo e terzo, rubricato “Riduzione dl capitale per perdite”;
- 2447, rubricato “Riduzione del capitale al di sotto del limite legale”;
- 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, rubricato “Riduzione dl capitale per perdite”;
- 2482 ter rubricato “Riduzione del capitale al di sotto del limite legale”;
- 2484, n. 4 rubricato “Cause di scioglimento”;
- 2545 duodecies rubricato “Scioglimento”.
Gli articoli del codice civile sopra indicati riguardano le società di capitale e disciplinano l’ipotesi di riduzione del capitale per perdite e l’ipotesi in cui la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale con conseguente applicazione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
La norma tende a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nella condizione, palesemente abnorme, di dover disporre l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità oppure in caso di non ottemperanza a tale disposizioni al rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.
Inoltre l’articolo 6 del Decreto legge n. 23 del 2020, in tema di bilanci, consente la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale, se quest’ultima era esistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020.
Gli articolo 6 e 7 del decreto liquidità sono norme volte a neutralizzare gli effetti provocati dalla crisi economica da Covid-19 consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare questa prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020. Da tali effetti sono escluse le imprese che, prescindendo dalla crisi da Coronavirsu, si trovavano già in una situazione di perdita di continuità.
Il Decreto di liquidità, come sopra indicato, al fine di consentire il rifinanziamento, con ricorso al capitale di credito, delle imprese attraverso i soci ha sospeso le disposizione di cui agli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile relative ai meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci oppure da chi esercita attività di direzione e coordinamento. I finanziamenti che possono beneficiare della disattivazione saranno soltanto quelli effettuati entro il 31 dicembre 2020.
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