E’ prossima la scadenza, 12 dicembre 2013, per il nuovo adempimento introdotto dall’articolo 2, comma 26-septiesdecies, Dl 138/2011, destinato a rafforzare le misure destinate al recupero della base imponibile non dichiarata, mediante il redditometro.
Sono ancora numerose le problematica non ancora risolte, inoltre per le caratteristiche di novità e rilevanza ai fini dell’accertamento sintetico, l’adempimento è al centro dell’attenzione.
Il primo invio della comunicazione presenta diversi aspetti semplificati. In primo luogo andranno comunicati i versamenti e i finanziamenti ricevuti dall’impresa nel 2012. Quelli inerenti gli anni precedenti il 2012 non devono essere oggetto di comunicazione.
Inoltre, il predetto obbligo di comunicazione viene limitato ai soli finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ogni tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro. Per quanto attiene quest’ultimo limite le motivazioni al provvedimento 94904/2013 specificano che l’importo di 3.600 euro va commisurato all’ammontare complessivo di finanziamenti e versamenti, distintamente fra loro, effettuati nell’anno.
Pertanto alla luce di tale provvedimento il socio che a più riprese abbia apportato finanziamenti per 5 mila euro è oggetto di segnalazione, mentre nel caso il socio abbia provveduto a eseguire vari versamenti singolarmente considerati di importo inferiore ai 3.600,00 euro a titolo di versamento in conto capitale non va comunicato. Sono esclusi dalla comunicazione anche i versamenti che il titolare ha fatto alla ditta individuale, ma solo quelli dei suoi familiari.
Altro esonero previsto dal provvedimento riguarda tutti gli apporti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Rientrano in questa categoria sicuramente i finanziamenti effettuati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Per le altre fattispecie appare sicuramente non sufficiente una generica conoscenza da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma deve essere noto l’atto che genera il finanziamento o versamento. Dovranno sempre formare oggetto di comunicazione i dati dei finanziamenti soci formalizzati medianti scambio di corrispondenza. In questi casi la registrazione scatta solo in caso d’uso e si evita la tassazione del 3%. Le esclusioni oggettive sopra descritte valgono per tutti i soggetti interessati dall’adempimento, dalle società ai contribuenti minimi.
Il provvedimento numero 94904/ 2013 individua i soggetti obbligati alla comunicazione in tutti coloro che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, senza nessuna esclusione per chi non è in contabilità ordinaria. La comunicazione dei finanziamenti ricevuti riguarda quindi oltre alle società di capitali anche quelle di persone e le imprese individuali anche in contabilità semplificata, così come le imprese in regime dei minimi o in quelle delle nuove iniziative imprenditoriali.
Non sono esonerate dalla nuova comunicazione neanche le associazioni che hanno optato per il regime della legge 398/1991. In tutti questi casi si dovrà procedere ad analizzare tutto il flusso di denaro (anche in contanti) entrato in azienda dai soci persone fisiche o dai familiari del titolare.
I soggetti esclusi da tale comunicazione sono i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti.
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