CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Comunicato 12 maggio 2020
Focus sugli impatti della brexit per le imprese e per i commercialisti
IL Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato una ricognizione dello scenario economico, finanziario e legislativo connesso all’attuazione della Brexit
Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Un focus sugli impatti della Brexit per le imprese e per i commercialisti”. Il lavoro è una ricognizione dello scenario economico, finanziario e legislativo connesso all’attuazione della Brexit, una guida operativa in relazione alle principali tematiche toccate dal cambiamento in corso. I cambiamenti che scaturiranno, anche in funzione delle tempistiche e delle modalità definitive di uscita dalla UE, appaiono di enorme rilevanza non solo per i professionisti interessati per attività professionale in loco o perché seguono direttamente clientela UK in Italia o italiana in UK, ma anche per chi affianca imprese italiane, anche di minori dimensioni, che hanno flussi import-export con il Regno Unito. Non da ultimo per chi svolge compiti di revisione e/o incarichi sindacali in società che – direttamente od indirettamente – subiscano impatti di compliance e/o di mercato dalla Brexit stessa.
Tra le principali problematiche operative, le modifiche alla regolamentazione, alla decorrenza e alle modalità di adempimento degli obblighi ai fini doganali, IVA e Intrastat, la “passaportabilità” delle licenze finanziarie/assicurative e delle certificazioni farmaceutiche, nonché quelle legate alla regolamentazione della sicurezza sui prodotti. Attenzione anche alle tematiche riguardanti il diritto di stabilimento per ragioni di lavoro e la reciproca tutela dei cittadini all’estero e quelle relative agli impatti della Brexit nelle valutazioni di risk management e di audit per le imprese italiane coinvolte.
Allegato
Un focus sugli impatti della brexit per le imprese e per i commercialisti
SOMMARIO
Introduzione
Obiettivi del Gruppo di lavoro
- I cambiamenti che si profilano
- Nota Cronologica
- Link e Documentazione utile
3.1. Siti istituzionali
3.2. Documentazione
3.3. Articoli
3.4. Allegati in pdf
Appendice 1 – Stralcio contenuti DL 22/2019 (Servizio Studi camera dei Deputati)
Appendice 2 – FAQ Dogane
Introduzione
Il Consiglio Nazionale ha istituito uno specifico gruppo di lavoro sulle tematiche finanziarie, fiscali e giuridiche scaturenti dall’attuazione del percorso di exit del Regno Unito dall’Unione Europea.
Il gruppo di lavoro è composto dai Colleghi Francesco M. Renne (coordinatore), Emmanuela Saggese e Sandro Di Cicco, ed è coadiuvato (in funzione delle rispettive competenze aziendalistico-finanziarie, fiscali e giuridiche) dai ricercatori della Fondazione Nazionale.
Gli eventi politico-istituzionali che hanno portato ad un allungamento della tempistica della Brexit sono caratterizzati da una particolare incertezza normativa e giuridica in ordine all’esito di tale processo, tanto che diversi Paesi europei, fra cui l’Italia, hanno proceduto ad emanare specifiche normative d’urgenza in caso di “no deal” (uscita della UK dall’Unione Europea senza accordo condiviso).
Obiettivi del Gruppo di lavoro
Gli obiettivi del lavoro che andrà a svolgersi da qui al termine della fase di negoziazioni, orientati a fornire utili strumenti (oltre al presente primo documento informativo) che siano di servizio a tutti i Colleghi, possono essere così riassunti:
– analisi propedeutica dello scenario economico, finanziario e legislativo connesso all’attuazione della Brexit;
– predisposizione, in funzione dell’evoluzione delle singole negoziazioni, di una “guida operativa essenziale” (eventualmente anche modulare) in relazione alle principali tematiche toccate dal cambiamento in corso;
– predisposizione di una raccolta di normativa e/o di link a documentazione istituzionale e/o di commento al processo attuativo delle decisioni bilaterali UK/UE.
- I cambiamenti che si profilano
È infatti opportuno precisare che la portata dei cambiamenti che scaturiranno dalla Brexit – in funzione delle tempistiche e delle modalità definitive di uscita dalla UE – appaiono di enorme rilevanza non solo (i) per quei Colleghi eventualmente interessati per attività professionale in loco o (ii) perché seguono direttamente clientela UK in Italia o italiana in UK, ma anche (iii) per tutti i Colleghi che seguono professionalmente imprese italiane, anche di minori dimensioni, che hanno flussi import-export con il Regno Unito ovvero (iv) clientela, aziendale o privata, che abbia in essere coperture assicurative e/o rapporti finanziari con istituzioni finanziarie UK, nonché infine per quei colleghi che (v) hanno compiti di revisione e/o incarichi sindacali in società che – direttamente od indirettamente – subiscano impatti di compliance e/o di mercato dalla Brexit stessa.
Le problematiche operative possono così essere stimate:
– tematiche riguardanti le modifiche alla regolamentazione, alla decorrenza e alle modalità di adempimento degli obblighi ai fini doganali, IVA e Intrastat;
– tematiche riguardanti l’eventuale venir meno dell’automatismo dei principi fissati nella Direttiva madre-figlia, in merito al trattamento fiscale di interessi, dividendi e royalties, nonché a quelle inerenti l’aggiornamento (ove necessario) dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni con l’UK e, per il nostro Paese, dell’eventuale riallineamento delle normative legate alle norme antielusive;
– tematiche relative alla “passaportabilità” delle licenze finanziarie/assicurative e delle certificazioni farmaceutiche, nonché quelle legate alla regolamentazione della sicurezza sui prodotti;
– tematiche riguardanti il diritto di stabilimento per ragioni di lavoro e la reciproca tutela dei cittadini all’estero;
– tematiche relative agli impatti della Brexit nelle valutazioni di risk management e di audit per le imprese italiane coinvolte.
In parziale risposta ad alcune di tali fattispecie, è ad oggi intervenuto – per la parte normativa britannica – il Legislatore UK con le previsioni contenute nel Great repeal Bill nonché – per la parte italiana – il capo II del DL 22/2019 del 19 marzo 2019, le cui disposizioni attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all’articolo 26, comma 2 TFUE e, in particolare ai fini tributari, l’art. 13 che sancisce il principio mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall’accordo di recesso.
- Nota Cronologica
# 23.06.2016 → referendum UK con esito a favore della Brexit
L’iter
A seguito di tale esito consultivo e dell’iter legislativo necessario, il Parlamento britannico ha approvato una legge attuativa (European Union – Notification of Withdrawal Act, del 29 marzo 2017) ed ha attivato la richiesta di procedura ex art. 50 del Trattato Istitutivo UE.
Il 29 aprile 2017 l’UE ha approvato i termini per l’apertura del negoziato di accordo (withdrawal), mentre il 12 settembre 2017 viene approvato in UK il Great repeal Bill, col quale vengono inseriti nella legislazione interna larga parte (non tutta) delle normative europee e viene abrogata la precedente Legge comunitaria del 72.
I negoziati arrivano così a definire il termine del 29 marzo 2019 per il “periodo di transizione”, entro il quale avrebbe dovuto essere definito un accordo (withdrawal) che, se approvato, avrebbe comportato un “periodo di sospensione” (ove tutto resta immutato – fatta salva la previsione della non partecipazione UK alle elezioni europee del 26 maggio 2019 – per dar tempo alle variazioni necessarie della Legislazione interna UK e UE) fino al 31 dicembre 2020. Decorso tale ultimo termine, secondo tale accordo, vi sarebbe stata l’effettività della Brexit.
Le nuove scadenze
Nel novembre 2018 viene raggiunto un accordo di massima tra il governo britannico e l’UE sul testo dell’accordo di exit (withdrawal); ratificato dalla UE il 25 novembre 2018, viene più volte sottoposto al voto di ratifica del Parlamento britannico che lo respinge, esprimendosi però nel contempo “contro” un’uscita senza accordo (no deal).
La scadenza del 29 marzo 2019 non viene rispettata e, in deroga agli accordi precedentemente intervenuti, il Governo britannico chiede una riapertura della fase negoziale; la UE concede un ulteriore temine al 31 ottobre 2019 per definire un nuovo accordo (partendo da quando già concordato) e ottenerne l’approvazione da parte del Parlamento UK, a condizione che i britannici partecipino alle elezioni europee del 26 maggio (in caso contrario di non partecipazione, il termine ultimo per un exit no deal viene fissato all’1 giugno 2019). L’avvicendarsi alla guida del Governo Uk tra la May e Johnson determina una svolta a favore di un nuovo accordo (cd. “minimale”) e la fissazione della data del 31 gennaio 2020 per la decorrenza della Brexit, accompagnata da una conferma della scadenza al 31 dicembre 2020 per la definizione degli accordi di dettaglio su specifiche materie.
# ai sensi dell’art. 50 del trattato istitutivo della UE, è quindi scattato il periodo di negoziazione che ha portato – vedasi quanto descritto in dettaglio nella nota precedente – a un primo accordo (cd. accordo May), esteso prima al 31 ottobre 2019 e poi, con l’avvicendamento alla guida del Governo Uk, prorogato al 31 gennaio 2020.
# 31.01.2020 → Uscita UK da UE, accordo Johnson (cd. “minimale”), decorrenza “periodo transitorio”.
# nel periodo transitorio Uk e UE dovranno negoziare, per ogni singola materia, i contenuti applicativi dei principi generali contenuti nell’accordo Johnson; in caso contrario, si genereranno effetti simili al cd. “no deal”.
# 31.12.2020 → Definitività della Brexit (salvo eventuali ulteriori proroghe per singoli negoziati), con o senza accordi di dettaglio raggiunti (aleatorietà fra scenario con contenuti “multilaterali” vieppiù simili a quelli in vigore per i Paesi dello Spazio Economico Europeo e scenario opposto di Status extracomunitario con vincolo di siglare “singoli trattati” per ciascuna materia “con ciascuno” Stato della UE).
- Link e Documentazione utile
3.1. Siti istituzionali
https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
http://www.consob.it/web/area-pubblica/brexit
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105600.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/
https://eur-lex.europa.eu/summary/IT/4301000
3.2. Documentazione
https://www.altalex.com/guide/brexit
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Brexit-UK-withdrawal-from-the-eu.html?locale=it
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses_fr.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_fr.pdf
Implications of Brexit on cooperation within the European audit profession
https://www.frc.org.uk/getattachment/0d9fcf2c-887d-438c-85e6-7d05ade895ab/AUDIT-IP-COMMUNICATION-2020-Final.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/ea65b159-3247-4366-a0b5-2cc26649dd85/ACCOUNTING-IP-COMMUNICATION-2020-Final.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/financial-stability-paper/2016/stitching-together-the-global-financial-safety-net.pdf?la=en&hash=088E93920A856EF7ADD28244258AF3FFBE4EA7FD
http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm#.WETrB9el7-8.linkedin
3.3. Articoli
https://tg24.sky.it/mondo/approfondimenti/brexit-tappe.html
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/che-brexit-sara-24886
3.4. Allegati in pdf
Documento 1 / Piano di azione Commissione Europea
Documento 2 / ESMA – managing risks of a no-deal Brexit in the area of Central Clearing
Documento 3 / ICAEW – part 1: Brexit related risk factors
Documento 4 / ICAEW – part 2: corporate reporting considerations
Documento 5 / ICAEW – part 3: auditing standards considerations
Documento 6 / ICAEW – UK FRC communication
Appendice 1 – Stralcio contenuti DL 22/2019 (Servizio Studi camera dei Deputati)
PROVVEDIMENTO D.L. 22/2019: sicurezza e stabilità in caso di “Brexit” senza accordo
Capo II – Misure per garantire la stabilità finanziaria
Al Capo II del provvedimento (articoli 2-19-quinquies) sono contenute specifiche misure in materia di banche, operatori finanziari ed assicurativi, nonché in norme a tutela delle persone fisiche (in tema di salute, sicurezza, cittadinanza).
In particolare, dopo le definizioni rilevanti (articolo 2) viene disciplinata (articolo 3) la prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (la data di recesso), fino al termine del diciottesimo mese successivo (periodo transitorio).
L’articolo 4 disciplina la cessazione dell’operatività da parte di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia. Per i soggetti che possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica secondo quanto disposto dall’articolo 3 viene disposta la cessazione di specifiche attività, ovvero la cessazione integrale dell’operatività nel caso in cui non vengano soddisfatti gli obblighi di notifica e la richiesta di autorizzazione previsti dal provvedimento stesso, fatta salva la possibilità di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita di specifici contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (derivati OTC).
L’articolo 5 indica i soggetti aventi sede in Italia per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell’attività nel periodo transitorio (banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile e fisso (Sicav e Sicaf), gestori di fondi EuVECA. uSEF e ELTIF, intermediari finanziari) e le condizioni per tale prosecuzione di attività.
L’articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica.
L’articolo 7 stabilisce l’obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati dalla legge italiana. L’articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere le attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l’adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori.
L’articolo 9 disciplina l’operatività delle imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi: esse sono cancellate dall’elenco delle imprese UE dopo la data di recesso e nel periodo transitorio proseguono l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Analoga disciplina è dettata dall’articolo 10 con riferimento agli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito, operanti in Italia; l’articolo 11 invece dispone la prosecuzione dell’attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Con riferimento ai fondi pensione, l’articolo 12 disciplina i limiti di investimento dei fondi pensione assimilando, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei.
L’articolo 13 dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall’accordo di recesso.
L’articolo 14, relativo al soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, reca una disciplina transitoria volta a consentire che tali soggetti conseguano (al ricorrere di determinate condizioni) o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno “per residenza”. Decorso il periodo transitorio – e dunque a decorrere dal 1° gennaio 2021 – tali soggetti sono considerati, ai fini del soggiorno in territorio italiano, quali cittadini di Stato non membro dell’Unione europea. Le norme si applicano solo per il caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea, con decorrenza dall’effettivo recesso.
Con le modifiche introdotte al Senato si prevede l’applicazione, ai fini della continuità del soggiorno, delle misure che consentono alla continuità del soggiorno di non essere pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
L’articolo 15 detta una disciplina transitoria per i cittadini del Regno Unito in tema di concessione della cittadinanza italiana Per il conferimento della cittadinanza, i cittadini del Regno Unito sono equiparati (fino al giuramento) ai cittadini dell’Unione europea, se abbiano maturato il requisito di legale residenza protrattasi per almeno quattro anni, richiesta ex lege, alla data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea – e qualora presentino domanda entro il 31 dicembre 2020.
L’articolo 16, per il potenziamento dei servizi consolari, stanzia somme per l’acquisto di immobili adibiti ai servizi consolari e alla ristrutturazione degli stessi; al miglioramento dei servizi in termini di tempestività ed efficacia; all’assunzione di personale. Durante l’esame al Senato sono state introdotte modifiche alle norme relative ai rimborsi spese del personale a contratto impiegato durante viaggi di servizio; con la novella proposta si prevede che al personale a contratto, in aggiunta alle spese di viaggio, sia corrisposto il rimborso delle spese di vitto e di alloggio sostenute, coi limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.
L’articolo 17 prevede che le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale continuino ad applicarsi, per quanto riguarda i diritti in materia di tutela della salute, fino al 31 dicembre 2020, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, ai cittadini del Regno Unito ed agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti.
Ne corso dell’esame al Senato sono state introdotte norme che autorizzano il Ministero della salute, per il triennio 2019-2021, ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale con la qualifica di funzionario tecnico della prevenzione, per fronteggiare l’incremento (conseguente al suddetto recesso del Regno Unito) delle attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute in materia di controlli sulle importazioni.
L’articolo 17-bis, introdotto al Senato, fa salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l’anno accademico 2019-2020.
L’articolo 17-ter, introdotto al Senato, interviene in materia di diritti aeroportuali prevedendo che, ai fini dell’applicazione dei diritti d’imbarco dei passeggeri, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli con destinazione un aeroporto del Regno Unito siano equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi con destinazione un aeroporto dell’Unione europea, a condizioni di reciprocità; il successivo articolo 17-quater, anch’esso introdotto al Senato, consente ai vettori comunitari e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, di continuare ad operare collegamenti di linea point to point, mediante aeromobili del tipo a corridoio unico, tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.
L’articolo 18 autorizza la sottoscrizione dell’aumento di capitale della BEI da parte dell’Italia per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro; in particolare, si autorizza la partecipazione dell’Italia all’aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) resosi necessario per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito.
L’articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all’attività intemazionale; segnatamente, i commi 1-3 disciplinano le facoltà assunzionali del MEF connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei ed internazionali in materia economico-finanziaria e reca le coperture finanziarie per le assunzioni; il comma 4 dispone in materia di riassegnazione delle risorse residue nei conti speciali CEE allo stato di previsione del MEF.
Appendice 2 – FAQ Dogane
1) La BREXIT renderà le regole doganali dell’Unione Europea non più applicabili al Regno Unito?
Si, attivando la procedura di uscita ex art. 50 del Trattato, il Regno unito ha scelto di lasciare l’Unione Europea e di non essere più soggetta alle regole doganali della stessa. L’accordo che regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese prevede un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020. Fino alla fine del 2020, dunque, resta tutto invariato: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito.
2) È previsto un periodo di transizione?
Sì: l’accordo che regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese prevede un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.
3) Che cosa accade il 1° febbraio 2020?
Nulla cambia sul piano doganale il 1° febbraio 2020 poiché l’accordo che regola il recesso britannico prevede un periodo di transizione che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.
4) Cosa accade il 1° gennaio 2021?
Il 1° gennaio 2021, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo. Entro quella data Unione Europea e Regno Unito potranno però stabilire regole chiare e più vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell’Unione e del Regno Unito. Il 2020 sarà dunque l’anno dei negoziati tra il Regno Unito e l’Unione Europea (e i suoi Paesi).
5) Cosa cambierà per i viaggiatori che arrivano dal Regno Unito nell’UE?
L’accordo che regola il recesso britannico prevede un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020: fino al 31 dicembre 2020, dunque, nulla cambia per i viaggiatori sul piano doganale.
A partire dal 1° gennaio 2021, invece, salvo diverso accordo, i viaggiatori che dal Regno Unito entrano nell’UE portando con sé merci (trasportate nel bagaglio o in altro modo) potranno beneficiare solo delle franchigie doganali spettanti ai viaggiatori provenienti da paesi che non fanno parte dell’Unione Europea (esenzioni dai dazi all’importazione e dall’IVA oltre che, se del caso, dai diritti di accisa).; puntuali indicazioni circa le merci interessate e i relativi benefici sono rinvenibili nel sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.adm.gov.it così come all’indirizzo internet: https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en.
Nei principali aeroporti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha attivato le BREXIT ZONE, sportelli ai quali i viaggiatori potranno rivolgersi per avere assistenza. Nelle BREXIT ZONE i viaggiatori troveranno anche – in formato cartaceo o digitale – opuscoli informativi circa i nuovi obblighi doganali per chi viaggia da e per il Regno Unito.
6) I cittadini non UE partiti dal Regno Unito possono ottenere il rimborso IVA quando lasciano l’UE?
Dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo, i viaggiatori non UE partiti dal Regno Unito avranno il diritto di ottenere il rimborso dell’IVA versata sulle merci acquistate durante la permanenza nell’UE, a condizione che le merci in questione siano presentate a una dogana UE al momento della partenza dall’UE, unitamente a documenti per il rimborso dell’IVA. Al riguardo si veda anche la Guida al rimborso dell’IVA per i visitatori dell’UE.
7) Sono un imprenditore UE: con la BREXIT, cosa cambia per i miei affari con il Regno Unito?
A partire dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo, negli scambi commerciali con il Regno Unito si applicheranno le regole e le formalità doganali in vigore con i Paesi terzi. Gli operatori che effettuano cessioni verso il Regno Unito e che non si siano mai confrontati con le formalità doganali, potranno recarsi presso gli Uffici delle dogane competenti per territorio dove troveranno assistenza e supporto utile a gestire i cambiamenti operativi collegati alla BREXIT.
8) Dal 1° gennaio 2021, potrò effettuare operazioni doganali per merci provenienti dal Regno Unito presso la dogana più vicina alla sede della mia azienda?
Il Regno Unito ha espresso l’intenzione di aderire alla Convenzione per il transito comune, una volta perfezionate le procedure di uscita dall’UE. Questa Convenzione costituisce la base legale del sistema di transito sia per l’Unione europea sia per alcuni dei Paesi vicini, come la Svizzera. Non si sa ancora se e quando le disposizioni di tale Convenzione saranno applicabili al Regno Unito: la Commissione Europea sta tuttavia operando per definire un’intesa il più presto possibile; senza un’intesa, saranno applicate norme e procedure previste per i Paesi terzi non aderenti alla Convenzione.
9) Commercializzo prodotti alcolici nel Regno Unito: cosa cambierà per me a seguito della BREXIT?
Dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo, la cessione di prodotti alcolici da un operatore italiano e un acquirente del Regno Unito equivale a esportazione poiché realizza l’uscita di merci sottoposte ad accisa dal territorio dell’Unione Europea.
Nel caso di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo spediti su strada, ad esempio, trova applicazione il regime di esportazione che prevede la trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell’operatore economico all’ufficio doganale di esportazione. L’operazione di esportazione e la circolazione in regime sospensivo (con emissione di e-AD) dal deposito fiscale nazionale fino al luogo di uscita dal territorio unionale sono completate con l’emissione della nota di esportazione da parte dell’ufficio doganale di esportazione e con il visto uscire apposto dall’ufficio doganale di uscita.
10) Sono un Operatore Economico Autorizzato: cosa cambierà per me a seguito della BREXIT?
Dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, gli Operatori Economici Autorizzati – per brevità AEO, da Authorized Economic Operator – in funzione dell’autorizzazione ottenuta, continueranno a beneficiare dei relativi trattamenti favorevoli in tutto il territorio della UE, in accordo con il programma unionale. Dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo, le operazioni dell’AEO da e verso il Regno Unito non saranno più considerate intracomunitarie, ma diventeranno vere e proprie importazioni ed esportazioni; pertanto, dal 1° gennaio 2021, le autorizzazioni AEO ottenute nel Regno Unito non avranno più valore, a meno che non intervenga uno specifico accordo di mutuo riconoscimento. Ovviamente questo vale anche per chi ha ottenuto l’autorizzazione in Italia (o in un altro Paese dell’Unione Europea) ma opera anche nel Regno Unito.
11) Cosa accade alle domande di tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale e alle relative decisioni di accoglimento del Regno Unito?
Dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 nulla cambia. A partire dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea avrà effetti anche in materia di intervento delle Amministrazioni doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Non sarà più possibile, pertanto, presentare domande di intervento al competente servizio dell’Amministrazione doganale del Regno Unito. Analogamente, le decisioni di accoglimento emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri Paesi UE. Le domande di intervento e le decisioni di accoglimento di istanze unionali presentate negli altri Stati membri resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati dell’UE. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito DG TAXUD.
12) Come posso gestire dubbi o difficoltà inerenti alle procedure doganali e derivanti dalla BREXIT? Il sito web dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene informazioni utili su sdoganamento, transito e controlli con Paesi extra UE, nonché su procedure di semplificazione e facilitazioni in ambito doganale. È inoltre possibile:
– consultare il sito della Commissione europea per ogni utile aggiornamento: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
– ottenere indicazioni sull’applicazione della normativa doganale, sulle accise e sulle restituzioni all’esportazione attraverso l’URP telematico, collegandosi al link: https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico
– nel caso di circostanziati quesiti riguardanti specifiche operazioni doganali, è possibile contattare direttamente gli Uffici delle Dogane competenti per territorio;
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Focus sugli impatti della normativa emergenziale sui bilanci 2020 - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 17 marzo 2021
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