FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 04 dicembre 2013, n. 17
Tfr ai fondi anche durante il Contratto di Solidarietà
Le aziende possono recuperare le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di solidarietà assistito dalla Cigs (L.863/84). Questo il contenuto del messaggio n.18092 dell’8 novembre 2013 diramato dall’INPS. Nella presente circolare Fondazione Studi analizza le problematiche legate all’operatività dei recuperi da parte delle aziende fornendo le risposte alle domande più ricorrenti.
In tema di cassa integrazione il legislatore (art. 2, comma 2, L. 464/72) ha disposto che il TFR maturato in tali periodi sia posto, per la quota parte riferita all’evento di cassa, a carico della gestione INPS, ma solo nel caso in cui il relativo rapporto di lavoro si interrompa durante o alla fine del periodo di integrazione salariale.
Sull’argomento si era tornati, con messaggio INPS n. 9468 del 28 aprile 2009, al fine di dare istruzioni di coordinamento alla luce dell’introduzione degli obblighi di scelta di destinazione del TFR (dal 01/01/2007).
In quella occasione l’istituto previdenziale aveva avuto modo di precisare che, ai sensi dell’art. 2120, durante i periodi di cassa il trattamento di fine rapporto continua a maturare per intero, dovendo pertanto attribuire all’imponibile del TFR anche la quota di retribuzione persa a causa dell’evento sopravvenuto, come se il lavoratore avesse continuato normalmente a prestare la propria attività lavorativa
Questo sta pertanto a significare che il TFR
– destinato a previdenza complementare per scelta del lavoratore o per silenzio assenso,
oppure
– da destinare al fondo di Tesoreria (per le aziende con almeno 50 addetti) in caso di mantenimento in azienda, deve essere quantificato in maniera “piena”, senza tenere conto del fatto che una parte di questo stesso TFR potrebbe essere posto a carico della gestione CIGS.
Queste indicazioni, precisava l’INPS, erano valide esclusivamente per i casi di cassa integrazione e non anche per i contratti di solidarietà in riferimento ai quali si riservava di effettuare ulteriori approfondimenti congiuntamente al Ministero del Lavoro.
Compiute le opportune riflessioni, l’INPS ha sciolto le ultime riserve ed ha emanato il messaggio n.18092 dell’8 novembre 2013.
La posizione espressa dall’Istituto è nel senso di consentire alle imprese utilizzatrici dei contratti di solidarietà di recuperare immediatamente (e non alla cessazione del rapporto di lavoro), l’ammontare del TFR maturato in costanza di riduzione oraria.
Il convincimento deriva dal fatto che nei casi dei contratti di solidarietà non è richiesta la cessazione del rapporto al termine del periodo di intervento straordinario e, quindi, si potrebbe ben verificare che la conclusione del rapporto di lavoro possa avvenire anche a distanza di diversi anni dalla conclusione del contratto stesso (come peraltro già affermato nel punto 5 della circolare INPS n. 212/1994, da ritenersi superato).
Partendo da questa diversità pertanto le aziende potranno porre a conguaglio l’importo del TFR maturato durante il CDS riferito alla retribuzione persa:
– alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di solidarietà;
– entro l’anno solare di conclusione del contratto
Resta in ogni caso confermato che durante i periodi di CDS, il datore di lavoro è sempre tenuto al versamento delle quote di TFR al fondo Tesoreria, oppure ai fondi di previdenza complementare.
Ai fini del materiale recupero dovrà essere indicato il codice causale “L042” all’interno dell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi> di <AltreACredito> del flusso UNIEMENS.
Nei casi di dipendenti cessati prima del 01/01/2010 dovrà essere utilizzata la procedura di regolarizzazione contributiva.
All’indomani dell’emanazione del messaggio sono sorti diversi dubbi applicativi, sui quali si forniscono utili osservazioni:
1. DOMANDA: il recupero del TFR durante i periodi di CDS è possibile anche da parte delle aziende che non sono tenute al versamento del TFR al fondo tesoreria?
RISPOSTA: la previsione contenuta nell’articolo 1, c. 5 della legge 863/84 postula l’operatività del CDS difensivo previsto dal medesimo articolo che, come noto, riguarda le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cigs; la previsione, quindi, non può essere circoscritta ai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e successivi della legge 296/2006.
2. DOMANDA: il recupero può essere effettuato anche nel caso di versamento del TFR a previdenza complementare?
RISPOSTA: la disposizione riguarda le quote di accantonamento di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. Le stesse, quindi, seguiranno la sorte di destinazione del TFR prevista dal D.lgs 252/2005.
3. DOMANDA: cosa si intende per “anno solare”?
RISPOSTA: si fa riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre di conclusione del CDS. Nel caso di un CDS che termina il periodo di validità al 15 settembre 2014, il recupero può avvenire entro il 31 dicembre 2014.
4. DOMANDA: un’azienda che ha terminato il CDS in anni precedenti può procedere al recupero della quota di TFR di competenza della CIGS?
RISPOSTA: si, con una delle denunce successive all’emanazione del messaggio 18092. Il termine dell’anno solare è da intendersi non perentorio ed applicabile a regime.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- L'esonero dal versamento dei contributi per aziende senza CIG - Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con le risposte ai 10 quesiti più frequenti in materia - FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 03 dicembre 2020
- FONDAZIONE STUDI CDL - Comunicato 28 ottobre 2019 - Fondazione Studi e AIPGT uniti per migliorare la giustizia tributaria
- FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 31 marzo 2020 - 100 Risposte per 100 domande - Le faq della fondazione studi consulenti del lavoro
- FONDAZIONE STUDI CDL - Comunicato 04 luglio 2020 - Covid-19: donne più esposte al rischio contagio - Sono 4 mln 345 mila le lavoratrici che svolgono attività ad alto rischio di contrarre malattie infettive respiratorie. Maggiormente esposti, inoltre,…
- IO Lavoro e Decontribuzione Sud - Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 03 novembre 2020
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…