FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 13 gennaio 2014, n. 1
Legge di stabilità 2014, riflessi su lavoratori e imprese
Indice:
Cuneo fiscale
Taglio del cuneo fiscale -deduzione IRAP
Riduzione premi INAIL
Contributo addizionale ASpI 1,4%
Perequazione delle pensioni
Contributo di solidarietà
Imposta unica comunale (IUC)
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Tassa rifiuti (TARI)
Compensazioni imposte dirette e IRAP con F24
Razionalizzazione detrazione di oneri
Imposta di bollo su istanze telematiche e per rilascio documenti
Analisi in sintesi di altri provvedimenti
Entrata in vigore dei provvedimenti
Decreti attuativi
Testo della Legge n.147/13 (Legge di Stabilità 2014)
CUNEO FISCALE
Il “cuneo fiscale”, ovvero la differenza fra il costo del lavoro sostenuto dalle aziende ed il netto che arriva in tasca ai lavoratori, è il terreno di scontro su cui si confrontano da tempo le forze politiche per dare una risposta in termini di maggiore potere di acquisto ai lavoratori da una parte e minori costi alle aziende dall’altra.
La legge di Stabilità 2014 approvata nel suo testo definitivo lo scorso 23 dicembre, ha toccato tre punti della composizione del cuneo: IRAP, INAIL e detrazioni per lavoro dipendente. Nulla invece è stato fatto in merito alle aliquote contributive dovute all’INPS.
Ci soffermiamo sulla rimodulazione degli importi delle detrazioni spettanti per la produzione di reddito
derivante da lavoro dipendente.
Va fatto rilevare che ai sensi dell’art 50 del TUIR tali detrazioni si applicano anche a tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La fonte normativa primaria, modificata dall’art. 1 comma 76 diventato poi 127 nella lettura giunta all’approvazione finale del Senato, del Disegno di legge N. 1120 – B “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” stabilità 2014), è l’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
L’ultima stesura del suddetto comma, di fatto tesa ad eliminare alcuni effetti distorsivi derivanti dall’applicazione delle detrazioni ai redditi immediatamente superiori ai 28.000 euro, riesce nell’intento di mantenere la progressività dell’imposta portando il limite superiore dai precedenti 35.000 euro a 55.000.
Si perché la progressività dell’imposta, in questo caso applicata a scaglioni, è uno degli elementi fondamentali dell’ordinamento tributario italiano attuata attraverso l’applicazione di un’aliquota che aumenta in maniera progressiva all’aumentare dell’imponibile. Principio che trae fondamento dal dettato Costituzionale che all’art. 53 recita indica quanto segue: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
La novella normativa ridetermina l’importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, sia relativamente alle fasce di reddito cui si applicano le detrazioni, sia relativamente all’importo di tali detrazioni, prevedendo che:
“All’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), le parole:
«1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«1.880 euro»;
b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro;
la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro»;
c) il comma 2 è abrogato.
A ben vedere siamo in presenza di interventi di portata irrilevante i cui effetti maggiori sono concentrati sui redditi che si attestano intorno ai 15.000 euro nulla concedendo a chi ne aveva invece più bisogno poiché i redditi più bassi, quelli fino a 8.000 euro seppur in teoria fruiscono di un aumento di 40 euro (da 1840 a 1880) di fatto non hanno alcun beneficio visto che l’aliquota irpef del 23% fa scaturire un’imposta pari al precedente importo (8.000 x 23% = 1.840).
Questo senza considerare che nel caso di familiari a carico il limite di non applicazione dell’imposta si eleva oltre i 10.000 euro.
Va detto che gli importi delle nuove detrazioni, frutto di una complessa, ma non precisa operazione di calcolo, hanno il pregio (se così lo si vuol chiamare) di non modificare l’impianto normativo e strutturare di calcolo.
Restano infatti distinte tre fasce di reddito:
1. fino a 8.000 euro – l’importo della detrazione spettante per redditi fino a 8.000 euro è rideterminato in 1.880 euro
2. fino a 28.000 euro – l’importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non superiori a 28.000 euro è rideterminato in 978 euro, aumentato del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (lettera b) del comma in esame, che incide sulla lettera b) dell’articolo 13, comma 1 del T.U.I.R.);
3. fino a 55.000 euro – l’importo della detrazione per redditi superiori a 28.000 euro, ma non a 55.000 euro è pari a 978 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 (lettera c) del comma in esame, che incide sulla lettera c) dell’articolo 13, comma 1 del T.U.I.R);
Infine, il comma in esame abroga il comma 2 dell’articolo 13 del T.U.I.R che, lo ricordiamo, prevedeva l’aumento delle detrazioni previste relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro 28.000 euro. Con tale modifica, vengono eliminati quindi i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore.
Forse, per rispondere meglio al dettato Costituzionale, sarebbe opportuno prevedere un radicale riordino della materia ipotizzando, ad esempio, un numero più elevato di scaglioni, o un sistema di detrazioni in percentuale che abbattano l’aliquota irpef e non in cifra fissa.
Nella tabella di seguito riportata, Fondazione Studi ha analizzato, non tanto la misura della detrazione fiscale che emerge dal calcolo matematico previsto per questa disposizione, ma il reale vantaggio (ossia, il “netto in busta”) che il lavoratore ottiene dalla norma tenendo conto del più complesso calcolo che la busta paga prevede. Infatti, la detrazione fiscale è solo una delle componenti che danno luogo al “netto in busta” che realmente misura la disponibilità per i lavoratori.
DDL GOVERNO | MODIFICA SENATO | MODIFICA CAMERA TESTO DEFINITIVO | ||||||||
Col. A | Col. B | Col. C | Col. D | Col. E | Col. F | Col. G | Col. H | Col. I | ||
Retribuzion e annua lorda | Imponibile IRPEF annuo | Netto al 2013 | Netto DDL Governo | Vantaggio rispetto al netto 2013 | Netto SENATO | Vantag gio rispetto al netto 2013 | Netto CAMERA | Vantaggio rispetto al netto 2013 | ||
€ 9.000,00 | € 8.172,90 | € 8.120,73 | € 8.125,23 | € 4,50 | € 8.165,38 | € 44,64 | € 8.165,34 | € 44,60 | ||
€ 10.000,00 | € 9.081,00 | € 8.754,85 | € 8.782,95 | € 28,11 | € 8.823,89 | € 69,04 | € 8.823,62 | € 68,77 | ||
€ 11.000,00 | € 9.989,10 | € 9.388,96 | € 9.440,68 | € 51,72 | € 9.482,39 | € 93,43 | € 9.481,90 | € 92,94 | ||
€ 12.000,00 | € 10.897,20 | € 10.023,07 | € 10.098,40 | € 75,33 | € 10.140,90 | € 11 7,83 | € 10.140,18 | € 117,11 | ||
€ 13.000,00 | € 11.805,30 | € 10.657,19 | € 10.756,12 | € 98,94 | € 10.799,41 | € 142,22 | € 10.798,46 | € 141,28 | ||
€ 14.000,00 | € 12.713,40 | € 11.291,30 | € 11.413,85 | € 122,55 | € 11.457,91 | € 166,61 | € 11.456,74 | € 165,44 | ||
€ 15.000,00 | € 13.621,50 | € 11.925,41 | € 12.071,57 | € 146,16 | € 12.116,42 | € 191,01 | € 12.115,03 | € 189,61 | ||
€ 16.000,00 | € 14.529,60 | € 12.559,53 | € 12.729,30 | € 169,77 | € 12.774,93 | € 215,40 | € 12.773,31 | € 213,78 | ||
€ 17.000,00 | € 15.437,70 | € 13.192,88 | € 13.372,89 | € 180,01 | € 13.415,93 | € 223,05 | € 13.414,08 | € 221,20 | ||
€ 18.000,00 | € 16.345,80 | € 13.825,42 | € 14.001,29 | € 1 75,88 | € 14.038,11 | € 212,69 | € 14.036,04 | € 210,62 | ||
€ 19.000,00 | € 17.253,90 | € 14.457,95 | € 14.629,70 | € 171,74 | € 14.660,29 | € 202,34 | € 14.658,00 | € 200,04 | ||
€ 20.000,00 | € 18.162,00 | € 15.090,49 | € 15.258,10 | € 167,61 | € 15.282,48 | € 191,98 | € 15.279,95 | € 189,46 | ||
€ 21.000,00 | € 19.070,10 | € 15.723,03 | € 15.886,51 | € 163,48 | € 15.904,66 | € 181,63 | € 15.901,91 | € 1 78,88 | ||
€ 22.000,00 | € 19.978,20 | € 16.355,57 | € 16.514,91 | € 159,35 | € 16.526,84 | € 1 71,28 | € 16.523,87 | € 168,30 | ||
€ 23.000,00 | € 20.886,30 | € 16.988,10 | € 17.143,32 | € 155,22 | € 17.149,02 | € 160,92 | € 17.145,83 | € 157,72 | ||
€ 24.000,00 | € 21.794,40 | € 17.620,64 | € 17.771,72 | € 151,09 | € 17.771,21 | € 150,57 | € 17.767,78 | € 147,15 | ||
€ 25.000,00 | € 22.702,50 | € 18.253,18 | € 18.400,13 | € 146,95 | € 18.393,39 | € 140,21 | € 18.389,74 | € 136,57 | ||
€ 26.000,00 | € 23.610,60 | € 18.895,71 | € 19.028,54 | € 132,82 | € 19.015,57 | € 119,86 | € 19.011,70 | € 115,99 | ||
€ 27.000,00 | € 24.518,70 | € 19.538,25 | € 19.656,94 | € 118,69 | € 19.637,76 | € 99,51 | € 19.633,66 | € 95,41 | ||
€ 28.000,00 | € 25.426,80 | € 20.180,79 | € 20.285,35 | € 104,56 | € 20.259,94 | € 79,15 | € 20.255,62 | € 74,83 | ||
€ 29.000,00 | € 26.334,90 | € 20.823,32 | € 20.913,75 | € 90,43 | € 20.882,12 | € 58,80 | € 20.877,57 | € 54,25 | ||
€ 30.000,00 | € 27.243,00 | € 21.455,86 | € 21.542,16 | € 86,29 | € 21.504,31 | € 48,44 | € 21.499,53 | € 43,67 | ||
€ 31.000,00 | € 28.151,10 | € 22.031,78 | € 22.153,94 | € 122,16 | € 22.109,87 | € 78,09 | € 22.106,21 | € 74,43 | ||
€ 32.000,00 | € 29.059,20 | € 22.564,42 | € 22.682,45 | € 118,03 | € 22.632,16 | € 67,74 | € 22.636,34 | € 71,91 | ||
€ 33.000,00 | € 29.967,30 | € 23.097,07 | € 23.210,97 | € 113,90 | € 23.154,45 | € 57,38 | € 23.166,47 | € 69,40 | ||
€ 34.000,00 | € 30.875,40 | € 23.629,72 | € 23.739,48 | € 109,77 | € 23.676,74 | € 47,03 | € 23.696,59 | € 66,88 | ||
€ 35.000,00 | € 31.783,50 | € 24.162,36 | € 24.268,00 | € 105,64 | € 24.199,04 | € 36,67 | € 24.226,72 | € 64,36 | ||
€ 36.000,00 | € 32.691,60 | € 24.695,01 | € 24.796,51 | € 101,50 | € 24.721,33 | € 26,32 | € 24.756,85 | € 61,84 | ||
€ 37.000,00 | € 33.599,70 | € 25.227,65 | € 25.325,03 | € 97,37 | € 25.243,62 | € 15,97 | € 25.286,98 | € 59,33 | ||
€ 38.000,00 | € 34.507,80 | € 25.760,30 | € 25.853,54 | € 93,24 | € 25.765,91 | € 5,61 | € 25.817,11 | € 56,81 | ||
€ 39.000,00 | € 35.415,90 | € 26.292,95 | € 26.382,05 | € 89,11 | € 26.292,95 | € 0,00 | € 26.347,24 | € 54,29 | ||
€ 40.000,00 | € 36.324,00 | € 26.825,59 | € 26.910,57 | € 84,98 | € 26.825,59 | € 0,00 | € 26.877,37 | € 51,77 | ||
€ 41.000,00 | € 37.232,10 | € 27.358,24 | € 27.439,08 | € 80,84 | € 27.358,24 | € 0,00 | € 27.407,49 | € 49,26 | ||
€ 42.000,00 | € 38.140,20 | € 27.890,88 | € 27.967,60 | € 76,71 | € 27.890,88 | € 0,00 | € 27.937,62 | € 46,74 | ||
€ 43.000,00 | € 39.048,30 | € 28.423,53 | € 28.496,11 | € 72,58 | € 28.423,53 | € 0,00 | € 28.467,75 | € 44,22 | ||
€ 44.000,00 | € 39.956,40 | € 28.956,18 | € 29.024,62 | € 68,45 | € 28.956,18 | € 0,00 | € 28.997,88 | € 41,70 | ||
€ 45.000,00 | € 40.864,50 | € 29.488,82 | € 29.553,14 | € 64,32 | € 29.488,82 | € 0,00 | € 29.528,01 | € 39,19 | ||
€ 46.000,00 | € 41.772,60 | € 30.021,47 | € 30.081,65 | € 60,18 | € 30.021,47 | € 0,00 | € 30.058,14 | € 36,67 | ||
€ 47.000,00 | € 42.680,70 | € 30.554,11 | € 30.610,17 | € 56,05 | € 30.554,11 | € 0,00 | € 30.588,27 | € 34,15 | ||
€ 48.000,00 | € 43.588,80 | € 31.086,76 | € 31.138,68 | € 51,92 | € 31.086,76 | € 0,00 | € 31.118,40 | € 31,63 | ||
€ 49.000,00 | € 44.496,90 | € 31.619,41 | € 31.667,20 | € 47,79 | € 31.619,41 | € 0,00 | € 31.648,52 | € 29,12 | ||
€ 50.000,00 | € 45.405,00 | € 32.152,05 | € 32.195,71 | € 43,66 | € 32.152,05 | € 0,00 | € 32.178,65 | € 26,60 | ||
€ 51.000,00 | € 46.313,10 | € 32.684,70 | € 32.724,22 | € 39,53 | € 32.684,70 | € 0,00 | € 32.708,78 | € 24,08 | ||
€ 52.000,00 | € 47.221,20 | € 33.217,34 | € 33.252,74 | € 35,39 | € 33.217,34 | € 0,00 | € 33.238,91 | € 21,56 | ||
€ 53.000,00 | € 48.129,30 | € 33.749,99 | € 33.781,25 | € 31,26 | € 33.749,99 | € 0,00 | € 33.769,04 | € 19,05 | ||
€ 54.000,00 | € 49.037,40 | € 34.282,64 | € 34.309,77 | € 27,13 | € 34.282,64 | € 0,00 | € 34.299,17 | € 16,53 | ||
€ 55.000,00 | € 49.945,50 | € 34.815,28 | € 34.838,28 | € 23,00 | € 34.815,28 | € 0,00 | € 34.829,30 | € 14,01 | ||
€ 56.000,00 | € 50.853,60 | € 35.347,93 | € 35.366,80 | € 18,87 | € 35.347,93 | € 0,00 | € 35.359,42 | € 11,49 | ||
€ 57.000,00 | € 51.761,70 | € 35.880,58 | € 35.895,31 | € 14,73 | € 35.880,58 | € 0,00 | € 35.889,55 | € 8,98 | ||
€ 58.000,00 | € 52.669,80 | € 36.413,22 | € 36.423,82 | € 10,60 | € 36.413,22 | € 0,00 | € 36.419,68 | € 6,46 | ||
€ 59.000,00 | € 53.577,90 | € 36.945,87 | € 36.952,34 | € 6,47 | € 36.945,87 | € 0,00 | € 36.949,81 | € 3,94 | ||
€ 60.000,00 | € 54.486,00 | € 37.478,51 | € 37.480,85 | € 2,34 | € 37.478,51 | € 0,00 | € 37.479,94 | € 1,42 | ||
€ 61.000,00 | € 55.394,10 | € 38.012,52 | € 38.012,52 | € 0,00 | € 38.012,52 | € 0,00 | € 38.012,52 | € 0,00 |
Note di criticità della norma riferite alla tabella elaborata
1. le modifiche definitive apportate alla Camera, seppure di poco (ma che in ogni caso liberano risorse rilevanti tenuto conto dell’elevato numero di contribuenti presenti con questo reddito), ma riducono rispetto a quanto approvato dal Senato il beneficio per le fasce di reddito annuo da 8.000 euro a 28.151 euro, (confronta “Col. I” rispetto a “Col. G”).
2. il Senato aveva concentrato le risorse economiche a disposizione solo per i redditi fino a 35.000 euro (vedi Col. G per i reddito oltre i 34.507) non riconoscendo alcun beneficio oltre questo reddito annuo, azzerando quanto proposto dal Governo. Al contrario con le modifiche approvate dalla Camera, a fronte di una riduzione delle fasce di reddito fino a 28.000 euro circa (vedi seconda incoerenza), viene ripristinato il beneficio per le fasce di reddito tra i 35.000 euro e i 55.000 euro, seppure in misura inferiore rispetto a quanto proposto dal Governo (confronta “Col. I” rispetto a “Col. E” per le fasce di reddito indicate).
3. coloro che hanno un reddito annuo tra 24.500 e 25.500 ottengono un beneficio maggiore (da 74 euro a 95 euro) rispetto a coloro che possiedono un reddito annuo inferiore tra 8.100 e 9.000 euro (vedi “Col. I”).
4. (confronta “Col. I”) tra coloro che possiedono un reddito poco superiore a 27.000 euro, cui spetta uno sconto fiscale di 43,67 euro annui, che risulta più basso rispetto a chi possiede un reddito di poco più di 28.000 euro cui spetta uno sconto fiscale di 74,43 euro.
In altri termini, non solo è incoerente con la disposizione che chi possiede un reddito superiore abbia uno sconto più grande rispetto a chi guadagna meno, ma con una differenza di 1000 euro di reddito scatta una differenza di sconto annuo pari a 31 euro (quasi il doppio).
5. l’iniquità della norma emerge anche su altre fasce di reddito (confronta “Col. I”) come, ad esempio, coloro che possiedono un reddito di poco più di 15.000 euro ottengono uno sconto fiscale di 221 euro che risulta superiore a coloro che possiedono un reddito inferiore.
Anche in questo caso sembrerebbe essere stato capovolto il principio generale della capacità contributiva.
6. sulle fasce di reddito oltre i 50.000 euro ai quali è riconosciuto uno sconto talmente esiguo che non raggiunge neanche 10 euro l’anno rendendolo praticamente impercettibile per il contribuente che versano oltre 16.000 euro di imposte lorde annue (con questo sconto si verserebbero 15.990 euro). In questo modo si produce solo l’effetto di sprecare risorse pubbliche se che i destinatari ne ottengano un reale beneficio (si pensi che coloro che possiedono un reddito di 54.486 euro ottengono uno sconto fiscale annuo di 1,42 euro).
7. non appare giustificato che un contribuente con un reddito di poco più di 8.000 euro ottiene uno sconto di 44,60 euro che è sostanzialmente uguale a coloro che possiedono un reddito di poco più di 27.000 euro (sconto pari a 43,67 euro) e poco più di 39.000 euro (sconto pari a 44,22 euro).
TAGLIO DEL CUNEO FISCALE: DEDUZIONE IRAP
La legge di Stabilità 2014 interviene sulla riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, introducendo una deduzione ai fini IRAP e riducendo in tal modo l’imposta dovuta dal datore di lavoro ed attraverso l’aumento delle detrazioni fiscali, aumentando di conseguenza il netto in busta paga percepito dal lavoratore.
Si tratta, tuttavia, di interventi piuttosto limitati, considerato che l’aumento delle detrazioni fiscali di lavoro dipendente ai fini irpef, che competono sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, risulta di importo limitato e che, dall’altro lato, la deduzione IRAP risulta circoscritta alle nuove assunzioni a tempo indeterminato ad incremento della base occupazionale.
In particolare, l’intervento relativo all’IRAP è contenuto al comma 80 dell’articolo 1 del provvedimento e prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2014, venga concessa una deduzione della base imponibile ai fini IRAP a favore dei datori di lavoro che aumentano la base occupazione attraverso l’assunzione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
L’agevolazione spetta a condizione che l’assunzione avvenga dunque dall’1 gennaio 2014 e matura nel periodo di imposta di assunzione e per due successivi, nella misura di 15 mila euro per ciascun soggetto neoassunto.
La norma prevede infatti che l’incentivo spetta ” a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente”; sono dunque necessari i seguenti requisiti:
1) l’assunzione deve essere a tempo indeterminato;
2) il nuovo rapporto di lavoro deve risultare ad incremento della forza lavoro e quindi deve rappresentare un incremento della base occupazionale media del periodo precedente. Non si tratta di un novità assoluta, già in passato erano stati previsti interventi simili.
Erano infatti previsti incentivi in particolare nel caso di assunzione di determinati soggetti (giovani e donne) e per aree svantaggiate. Certamente qualsiasi intervento vada a ridurre il carico fiscale che pesa sulle imprese ed in particolare incentivando nuove assunzioni, non può che essere salutato con favore. Tuttavia, per una tangibile incidenza in termini di crescita occupazionale occorrono misure più incisive; senza contare che le diverse condizioni per usufruire del beneficio rischiano di far perdere appeal ai potenziali beneficiari.
CONTRATTI AGEVOLATI
La deduzione compete esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato evidentemente solo di lavoro subordinato; teoricamente rientrano anche i contratti di apprendistato, ma nei fatti il costo del lavoro relativo a tali lavoratori risulta già deducibile a prescindere da altri requisiti alla luce della disciplina generale in materia di imposta regionale sulle attività produttive e, come vedremo, la nuova misura risulta alternativa a quella relativa agli apprendisti.
Rientrano invece anche i lavoratori assunti a tempo parziale, mentre per quanto concerne le eventuali trasformazioni di contratti che siano originariamente stati stipulati ad esempio a termine è utile ricordare l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate fornita con la circolare n.26 del 12 luglio 2006 relativa alla riduzione del cuneo fiscale nella versione proposta alcuni anni fai, la quale ha chiarito che la trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato realizza una nuova assunzione a tempo indeterminato potenzialmente idonea ad attribuire la deduzione per la nuova assunzione.
In tale ipotesi, tuttavia, ai fini del calcolo della effettiva deduzione spettante, dovrà essere conteggiato solo il costo sostenuto in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il limite massimo di deduzione spettante dovrà essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno in cui il rapporto di lavoro e` stato intrattenuto a tempo indeterminato.
Quindi, ponendo il caso di un contratto trasformato l’1 luglio 2014, la deduzione spetterà il primo periodo di imposta per un importo massimo di euro 7.562, ovvero rapportando 15 mila euro pro rata per 184 giorni.
Per quanto concerne le ipotesi di distacco, va ricordata la posizione assunta in passato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.235 del 10 giugno 2008 col quale ha chiarito che sul piano fiscale, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sul cuneo fiscale, è all’impresa distaccante che occorre fare riferimento al fine di stabilire se sussistano i presupposti legali richiesti dalla legge. È tuttavia corretto ritenere che, nella misura in cui il personale sia, di fatto, dislocato presso il distaccatario e quest’ultimo sia tenuto a rimborsare il costo relativo al personale utilizzato, competono al distaccatario anche le deduzioni relative al cuneo fiscale, secondo il principio per cui le deduzioni “seguono il lavoratore”, sempreché anche il distaccatario rientri nell’ambito dei soggetti beneficiari.
BENEFICIARI
La deduzione spetta ai seguenti datori di lavoro:
– società di capitali ed enti commerciali;
– società di persone ed imprese individuali;
– persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
– imprenditori agricoli;
– enti privati diversi dalle società che non hanno non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale .
INCREMENTO OCCUPAZIONALE
La maturazione del beneficio richiede che i datori di lavoro realizzino un incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Conseguentemente, sarà necessario che alla fine di ogni periodo di imposta, si proceda al confronto tra il numero dei lavoratori mediamente occupati nell’anno di assunzione, con quelli mediamente occupati nel periodo precedente. Se il confronto tra le due basi fa emergere un incremento, la deduzione spetta nel periodo di imposta oggetto del confronto, potenzialmente per intero.
Si, potenzialmente, perché prima di utilizzarla, occorre effettuare un’altra verifica e cioè che si realizzi anche l’incremento del costo del lavoro di tutto il personale per come si dirà successivamente.
Sull’ammontare dell’incremento e sul relativo calcolo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.7 del 13 febbraio 2006 ha chiarito che ” la sussistenza di un incremento (quindi di una differenza positiva tra consistenza di fine periodo d’imposta e media del periodo precedente) è, indipendentemente dalla sua misura, condizione necessaria per aver diritto alla deduzione per tutte le nuove assunzioni effettuate nel periodo d’imposta.”
Nei due periodi di imposta successivi nei quali spetta il credito, occorre effettuare nuovamente la verifica dell’incremento confrontando la base occupazionale risultante in ogni periodo di imposta con quella del periodo di assunzione.
Se nei periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’assunzione il numero dei lavoratori risultasse pari o inferiore a quello di costituzione del rapporto di lavoro, la deduzione decade. La norma non specifica da quando opera la decadenza, ovvero se nel periodo di imposta nel quale viene effettuata la verifica ovvero per tutto il periodo agevolato. Se così fosse, la decadenza comporterebbe un recupero dell’imposta non versata per effetto della deduzione usufruita.
La decadenza si verifica in ogni caso se il rapporto di lavoro agevolato venga risolto da una delle parti. L’incentivo, in buona sostanza, segue il contratto, se questo cessa, l’agevolazione decade e ciò si ritiene sin dall’inizio.
Su questi due aspetti, la citata circolare n.7/2006 dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo il caso relativo al decremento occupazionale nell’anno successivo a quello d’assunzione, ha puntualizzato che ” la deduzione per i soggetti assunti ad esempio nel periodo d’imposta 2005 resta confermata a condizione che la cessazione dei rapporti di lavoro avvenuta nel 2006 abbia riguardato rapporti di lavoro diversi da quelli che hanno generato nel 2005 il diritto alla deduzione. La disposizione in commento stabilisce, infatti, che la deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto (singolo rapporto d’impiego) ed a condizione che lo stesso rapporto d’impiego non si interrompa. Nel caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà più essere fruita. “.
L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Relativamente alle imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
Con riferimento agli enti privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, la base occupazionale va individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività.
In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale individuato in base all’incidenza dei ricavi e proventi commerciali rispetto al totale generale dei ricavi e proventi. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale.
MISURA DELL’INCENTIVO
La deduzione spetta nella misura massima annuale di per un importo annuale 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, ma non potrà in ogni caso superare l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.
Occorre pertanto verificare alla fine del periodo di imposta, a prescindere dal rispetto delle altre condizioni previste, la differenza tra il costo del lavoro del personale negli anni agevolati e quello dell’anno precedente, risulti almeno pari a 15 mila euro, altrimenti la deduzione smetterà ugualmente ma nella misura massima dell’incremento di costo del lavoro realizzato.
In ogni caso, la deduzione non potrà superare per ciascun lavoratore che consente la maturazione della deduzione, la somma del costo del lavoro costituito da retribuzione diretta, indiretta, differita, oneri sociali, contributivi ed assicurativi ed altre spese a carico del datore di lavoro relativi al rapporto di lavoro medesimo.
La deduzione, inoltre, è alternativa alla fruizione delle seguenti deduzioni:
– deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti cui competono, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo
– deduzione dalla base imponibile pari a euro1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000.
INCREMENTO DELLA DEDUZIONE
Va aggiunto, infine, che i commi da 431 a 435 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, prevedono l’istituzione di un “Fondo per la riduzione della pressione fiscale” cui verranno destinati l’ammontare dei risparmi della spesa pubblica nonché quelli derivanti dal recupero di gettito relativi alle azioni di contrasto all’evasione fiscale, che servirà anche all’incremento della deduzione IRAP.
Le risorse verranno assegnate annualmente in sede di approvazione della Legge di Stabilità annuale che fisserà anche i nuovi importi delle deduzioni.
RIDUZIONE PREMI INAIL
Al comma 128 dell’articolo unico della Legge di stabilità per il 2014 viene previsto per tutte le tipologie di premi e contributi una riduzione nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
Con il medesimo decreto si definiscono anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione è riservata alle aziende più giovani per le quali verranno studiati specifici criteri ad hoc per l’attribuzione delle riduzioni. Sono esclusi dallo sconto colf e badanti, apprendisti, prestazioni di lavoro accessorio e casalinghe.
Per effetto della riduzione dei premi è riconosciuto all’INAIL da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l’anno 2014, 600 milioni di euro per l’anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all’articolo 39, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Infine, la riduzione dei premi e contributi è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Alle iniziative descritte si farà fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall’INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei limiti dell’importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 terrà conto del predetto onere, fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente.
Dal 2016, l’INAIL effettuerà una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Inoltre viene previsto al comma 129 dell’articolo unico della Legge di stabilità che nel limite di 50 milioni di spesa annua a partire dal 2014 è incrementato l’indennizzo per danno biologico ( non oltre il 50% in più della variazione dei prezzi al consumo dal 2000 al 2013), mentre il comma 130 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, la rendita ai superstiti venga calcolata sul massimale di retribuzione stabilito dalla legge, piuttosto che sulla retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno antecedente l’evento. Infine il comma 131 statuisce in merito ai soggetti cui devono essere destinate le prestazioni di cui al fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (coniuge figli o in mancanza ascendenti o fratelli e sorelle). Le misure concernenti i premi INAIL fanno parte di quella azione di intervento sul cuneo fiscale che interessa anche Irpef e detrazioni. I primi commenti hanno messo in evidenza come, per lo specifico aspetto della riduzione dei premi Inail, il previsto intervento della Legge di Stabilità rappresenta una novità di rilievo se si considera che le Tariffe dei premi sono ferme dal 2000 e mai più aggiornate, ciò nonostante la previsione di cui all’art 3 del D.Lgs. n. 38/2000 che ne prevedeva un aggiornamento ogni tre anni.
Inoltre la modifica sul calcolo della rendita ai superstiti porterà apprezzabili benefici alle famiglie colpite da questi tragici eventi.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI 1,4%
In relazione alle trasformazioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2014 di rapporti a termine l’azienda potrà recuperare integralmente il contributo aggiuntivo ASpI dell’1,4% versato durante il precedente rapporto a termine.
Fino al 31.12.2013 tale possibilità è riconosciuta nel tetto massimo delle ultime sei mensilità, la modifica è stata apportata con il comma 135.
Merita ricordare che tale contributo è dovuto per i periodi contributivi decorrenti dal 01.01.2013, relativamente ai lavoratori non a tempo indeterminato, ad esclusione dei seguenti casi:
– per lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
– per lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali, così come previste dal D.P.R. 1525/1963, nonché – per il solo periodo 01.01.2013 – 31.12.2015 – da avvisi comuni o CCNL stipulati entro il 31.12.2011 da organizzazioni comparativamente più rappresentative;
– agli apprendisti. Ciò anche alla luce di quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 167/2011 secondo cui il contratto di apprendistato è “un contratto di lavoro a tempo indeterminato”;
– ai lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, c.2, del D.Lgs. 165/2001.
Non variano gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma originaria. Pertanto il rimborso del contributo aggiuntivo è dovuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato o riassunzione con contratto a tempo indeterminato entro un lasso temporale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto a termine. Vincolo imprescindibile è la decorrenza del periodo di prova – appurata, cioè, la stabilità del rapporto.
Dalla modifica apportata dalla Legge di stabilità nell’incipit del comma in analisi sembrerebbe discendere anche un’implicita rivisitazione della parte che ne segue. La legge n. 147/2013 richiama solo le trasformazioni a tempo indeterminato decorrenti dal 01.01.2014 ma si presume che, per omogeneità, anche in caso di riassunzioni decorrenti dalla stessa data, l’azienda potrà recuperare il contributo aggiuntivo versato nel corso del precedente rapporto a termine, decurtando dallo stesso un numero di mensilità pari a quelle trascorse tra la cessazione del rapporto a termine e la riassunzione a tempo indeterminato – nel tetto massimo di sei mesi – senza, però, vedersi azzerare il recupero man mano che ci si avvicina al termine massimo dei sei mesi intercorrenti tra cessazione e riassunzione, come avveniva fino al 31.12.2013.
Esempio:
Rapporto a termine con decorrenza 01.01.2013 e terminato il 28.02.2014.
– Se l’azienda trasforma il rapporto a tempo indeterminato potrà recuperare integralmente il contributo aggiunto dell’1,4% per tutti e 14 i mesi. Con la norma in vigore fino al 31.12.2013 l’azienda avrebbe recuperato solamente gli ultimi 6 mesi;
– Nel caso opti per riassumere il lavoratore a tempo indeterminato dopo due mesi, 01.05.2014, potrà recuperare solamente 12/14imi della contribuzione addizionale versata per il rapporto precedente. Con la norma in vigore fino al 31.12.2013 l’azienda avrebbe recuperato solamente 4/6;
– Nel caso operasse una riassunzione a decorrere dal 15.08.2014 l’azienda potrebbe recuperare 8,5/14imi della contribuzione addizionale versata per il precedente rapporto.
Con la norma in vigore fino al 31.12.2013 l’azienda avrebbe recuperato solamente 0.5/6.
Quantifichiamo il miglioramento dal punto di vista economico per un datore di lavoro prendendo quale base di partenza la seconda ipotesi sopra esposta: l’azienda ha versato nel corso dei 14 mesi precedenti un contributo addizionale ASpI pari ad € 252,00. All’atto della riassunzione l’azienda avrà titolo a recuperare € 252,00 * 12 / 14 = € 216,00.
Con la normativa in vigore fino al 31.12.2013, avendo l’azienda versato, negli ultimi 6 mesi del rapporto precedente, un contributo addizionale pari ad € 117,60, la stessa potrà recuperare un importo pari a € 117,60 * 4 / 6 = € 78,40.
La differenza è quantificata in € 137,60 a favore azienda e a parità di scelta operata.
Il legislatore, nel modificare la legge n. 92/2012, ha richiamato solo le trasformazioni a tempo indeterminato decorrenti dal 01.01.2014 non includendo nelle modifiche le riassunzioni effettuate entro sei mesi. A giudizio dello scrivente l’inclusione di quest’ultima casistica discende automaticamente dal tenore letterale del testo aggiornato. Anche le riassunzioni decorrenti dal 01.01.2014 potranno, quindi, sfruttare la stessa agevolazione prevista per le trasformazioni, visto che poggiano sulla stessa base giuridica delle trasformazioni. Tale passaggio meriterà sicuramente un chiarimento ministeriale.
La ratio sottesa alla modifica introdotta con la legge di stabilità 2014 è quella di non penalizzare quei datori di lavoro che hanno instaurato rapporti a termine per una durata maggiore di 6 mesi, anche alla luce della revisione, operata a cura del D.L. n. 76/2013, del c.d. tempo determinato acausale. Infatti, se la scelta di maggiorare la contribuzione dovuta per i rapporti a tempo determinato discende dalla precarietà degli stessi, la successiva stabilizzazione, tramite trasformazione o riassunzione, fa scaturire il diritto al recupero della contribuzione versata nella sua totalità, visto che non vi è stato alcun aggravio di oneri in capo all’Inps per eventuale liquidazione di indennità ASpI. Unico caso in cui non si ha un recupero pieno è per le riassunzioni entro il termine di sei mesi, stante i maggiori oneri sostenuti in tal caso dall’Inps a seguito della – ipotetica ma non certa – liquidazione dell’indennità nei confronti del lavoratore per il periodo in oggetto.
Infatti, il lavoratore potrebbe non avere i requisiti soggettivi utili al riconoscimento dell’indennità, tra cui anche lo stato di disoccupazione (si veda rioccupazione presso altro datore di lavoro).
PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI
La perequazione dei trattamenti pensionistici è un intervento finalizzato a preservare il valore, in termini reali, delle pensioni, evitando il depauperamento delle stesse per effetto delle dinamiche inflattive.
L’indice che viene preso come riferimento per la tutela del potere di acquisto delle pensioni è l’indice costo vita FOI (diramato mensilmente dall’ISTAT), che segnala la variazione percentuale relativa agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ad esclusione dei tabacchi. Il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 20 novembre scorso ha confermato al 3 % il valore di riferimento per la perequazione delle pensioni dell’anno 2012 e ha determinato in via provvisoria il valore dell’1,2 % per il calcolo della perequazione delle pensioni relative all’anno 2013, da effettuarsi dal 1° gennaio 2014.
La perequazione automatica delle pensioni fu bloccata per gli anni 2012 e 2103, in un contesto di grande emergenza, dall’art. 24, comma 25 del Decreto Salva Italia, in riferimento agli importi superiori a tre volte il trattamento minimo, per poi essere riattivata, con lo stesso meccanismo previsto dalla normativa ante Decreto Salva Italia, dall’art. 1, comma 236 della legge di stabilità 2013, tranne che per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo per le quali veniva reiterato il blocco.
La legge di stabilità 2014 interviene sulla perequazione automatica delle pensioni apportando profondi cambiamenti sia alla misura della perequazione che al meccanismo applicativo della stessa.
Viene di seguito riepilogata la perequazione delle pensioni prevista dalla legge di stabilità in esame per gli anni 2014, 2015 e 2016 – i trattamenti pensionistici di importo su base lorda mensile complessivamente pari o inferiori a 1.486 euro (tre volte il trattamento minimo INPS 2013) verranno rivalutati al 100% dell’indice FOI;
– i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 1.486 euro e pari o inferiori a 1.982 euro (quattro volte il trattamento minimo INPS 2013) verranno rivalutati al 95% dell’indice FOI;
– i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 1.982euro e pari o inferiori a 2.477 euro (cinque volte il trattamento minimo INPS) verranno rivalutati al 75% dell’indice FOI;
– i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 2.477 euro e pari o inferiori a 2.972 euro ( sei volte il trattamento minimo INPS) verranno rivalutati al 50% dell’indice FOI;
– i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 2.972 euro verranno rivalutati, per l’anno 2014, relativamente alle fasce di importo inferiori o uguali a 2.972 euro, al 40% dell’indice FOI, di contro le fasce di importo superiori a 2.972 euro non verranno rivalutate; mentre per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l’intera classe di importo verrà rivalutata al 45% dell’indice FOI.
Oltre ad aver apportato delle modifiche alle frazioni, da prendere in considerazione, dell’indice FOI, per il calcolo della perequazione, la legge in esame introduce una significativa novità nel meccanismo di calcolo della perequazione che prima trovava il suo riferimento normativo nell’ art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000.
Infatti dall’ esame del testo della legge sembra che il legislatore abbia voluto perequare le pensioni attraverso un meccanismo che non ragiona più per fasce di importo cui far corrispondere frazioni dell’indice FOI via via decrescenti, bensì abbia preferito applicare a tutto il trattamento pensionistico la frazione dell’indice FOI in relazione alla classe di importo, tra quelle succitate, nella quale lo stesso si colloca.
Ciò significa che mentre, in base alla normativa previgente, una pensione di importo superiore a tre volte il trattamento minimo veniva rivalutata, per la fascia di importo fino a tre volte il trattamento minimo, al 100 % e per la fascia di importo superiore a tre volte il trattamento minimo al valore percentuale. dell’indice FOI progressivamente inferiore al 100 %, in base alla legge di stabilità 2014 tutto il trattamento pensionistico viene rivalutato alla percentuale dell’indice FOI in relazione alla collocazione dell’importo della pensione all’interno della struttura delle classi di importo succitata. Non vi è dubbio che questa nuova formulazione genera una riduzione, rispetto al passato, dell’adeguamento delle pensioni al costo della vita. Si fa seguire, a titolo esemplificativo, una tabella che mostra l’andamento, in considerazione della perequazione introdotta dalla legge di stabilità, di tre importi pensionistici, lordi su base mensile, rispettivamente di 1.400, 2.100 e 3.100 euro, negli anni 2014, 2015 e 2016, con l’ipotesi che l’ indice FOI venga confermato all’ 1,2 % per il 2014 e che anche per gli anni 2015 e 2016 si attesti sullo stesso valore.
2014 | 2015 | 2016 | |
1.400 | 1.417 | 1.434 | 1.451 |
2.100 | 2.119 | 2.138 | 2.157 |
3.100 | 3.114 | 3.131 | 3.148 |
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
La legge di stabilità 2014 ha reintrodotto l’imposizione di un contributo di solidarietà con carattere di temporaneità e progressività, a carico dei percettori di prestazioni pensionistiche che superino nel loro ammontare determinati importi fissati dalla legge. La norma troverebbe il suo fondamento nella ragionevolezza, nel senso dell’equità, di imporre un prelievo temporaneo di natura tributaria, in un contesto economico finanziario di emergenza come quello attuale, ai trattamenti pensionistici in essere che superino un certo ammontare, in considerazione del fatto che tali trattamenti, calcolati con un sistema retributivo, sono per lo più completamente scollegati dalla contribuzione versata e conseguentemente risultano essere di una misura (in considerazione delle speranze di vita attuali), di norma, notevolmente superiore al totale della contribuzione versata durante la vita lavorativa. Un simile intervento era stato posto in essere con l’art. 18, comma 22 bis del DL n. 98 del 2011 dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 116 del 2013 in quanto contrastante con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il legislatore esperisce un nuovo tentativo con la legge di stabilità imponendo un contributo di solidarietà ai percettori di prestazioni pensionistiche di importo superiore a 14 volte il trattamento minimo INPS, erogate da tutte le forme di previdenza obbligatorie, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014; in particolare, considerando il trattamento minimo INPS 2014 (501,37 euro), il contributo è così determinato:
– il 6% sulla parte compresa tra 14 volte il trattamento minimo INPS (7.019 euro) e 20 volte il trattamento minimo (10.027 euro);
– il 12% sulla parte eccedente 20 volte il trattamento minimo fino a 30 volte il trattamento minimo (15.041 euro);
– il 18% sulla parte eccedente 30 volte il trattamento minimo (15.041 euro).
Qualora il pensionato percepisca più di un trattamento pensionistico, il suddetto contributo viene applicato alla totalità delle pensioni che, complessivamente considerate, superino l’importo soglia di 14 volte il trattamento minimo ancorché, le singole pensioni siano inferiori a tale importo.
Dal tenore letterale del testo si deduce che il legislatore ha inteso vincolare le risorse finanziare reperibili con il suddetto contributo “alle competenti gestioni previdenziali” al fine di fronteggiare le uscite necessarie per l’estensione della platea dei soggetti salvaguardati, estensione avvenuta per effetto della stessa legge di stabilità. Si ritiene che con tale precisazione il legislatore abbia inteso superare l’incostituzionalità del precedente contributo di solidarietà di cui all’art. 18, comma 22 bis del DL n. 98 del 2011 che assoggettava le relative entrate finanziarie alla finanza pubblica nel suo complesso, cosa che, come sancito dalla sentenza n. 116 del 2013 della Corte Costituzionale, aveva determinato un uso irragionevole da parte dello Stato del potere di derogare il principio dell’universalità dell’imposizione fiscale, generando una lesione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Si fa seguire una tabella nella quale viene stimato l’ammontare del contributo di solidarietà dell’anno 2014, in riferimento a tre importi pensionistici, lordi su base mensile, rispettivamente pari a 10.000, 15.000 e 20.000 euro.
Importo pensioni (valori in euro) | Contributo di solidarietà su base mensile (valori in euro) | Contributo di solidarietà su base annua (valori in euro) |
10.000 | 179 | 2.325 |
15.000 | 777 | 10.103 |
20.000 | 1.675 | 21.770 |
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Con la Legge di stabilità 2014, debutta l’Imposta Unica Comunale che si caratterizza per la tassazione inerente il possesso di immobili e l’erogazione dei servizi comunali. La IUC si compone di una parte patrimoniale derivante dall’imposta municipale (IMU) dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una parte relativa ai servizi composta dalla TASI (per i servizi indivisibili erogati dai Comuni) a carico dei possessori ed utilizzatori dell’immobile) e dalla TARI (per la raccolta e smaltimento dei rifiuti) a carico dell’utilizzatore dell’immobile.
L’aliquota massima dell’IMU e della TASI, sommata tra loro, non potrà essere superiore al 10,6 per mille (per l’anno 2013)
IMPOSTA UNICA COMUNALE
Viene istituita con i commi 639 e 640 l’Imposta Unica Comunale che si caratterizza per la tassazione inerente il possesso di immobili e l’erogazione dei servizi comunali. La IUC, quindi, si compone di una parte patrimoniale derivante dall’imposta municipale (IMU) dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una parte relativa ai servizi composta dalla TASI (per i servizi indivisibili erogati dai Comuni) a carico dei possessori ed utilizzatori dell’immobile) e dalla TARI (per la raccolta e smaltimento dei rifiuti) a carico dell’utilizzatore dell’immobile.
L’aliquota massima dell’IMU e della TASI, sommata tra loro, non potrà essere superiore al 10,6 per mille (per l’anno 2013)
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARIE DELLA IUC
I Comuni dovranno determinare i regolamenti per l’applicazione della IUC e, in particolare, stabilire i criteri di determinazione della tariffa per la TARI a seconda delle categorie di attività in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti, nonché l’individuazione analitica dei servizi indivisibili ai fini della TASI e la disciplina delle riduzioni in riferimento alla capacità contributiva delle singole famiglie.
I commi 682-706 indicano gli elementi principali che i Comuni dovranno tener conto nell’emanazione dei Regolamenti.
TARI E TASI
In particolare, accanto all’IMU che colpisce il immobiliare, vengono dunque previste due imposte relative alla componente riferita ai servizi.
La novità rispetto al passato, riguarda la rivisitazione delle imposte e tasse comunali legate al possesso ed all’utilizzo dell’immobile che vengono ripartite l’una carico solo del possessore, l’altra a carico dell’utilizzatore, l’altra ancora a carico di entrambi.
Finora le imposte erano due: una legata esclusivamente al possesso dell’immobile (IMU e, prima ancora, ICI) ed era dovuta dal possessore, l’altra relativa alla gestione del servizio dei rifiuti (TARES e prima ancora tassa rifiuti) a carico del detentore.
Dal 2014, invece, le imposte vengono rivisitate ed oltre all’IMU, che rimane anche se modificata, vengono previste due nuove imposte che hanno in comune il presupposto impositivo che riguarda il finanziamento dei servizi comunali.
Si tratta:
1) del tributo per i servizi indivisibili (TASI), posto a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
2) della nuova tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell’utilizzatore.
Purtroppo, le continue modificazioni normative hanno disorientato e continuano anche dopo la legge di stabilità 2014 a disorientare contribuenti e professionisti.
Basti pensare alle vicende che hanno contrassegnato l’IMU che hanno fatto emergere un’incertezza che ha portato il legislatore con la stessa legge n.147/2013 a prevedere l’inapplicabilità di sanzioni per coloro che hanno effettuato errori nella determinazione dell’imposta dovuta per l’anno 2013 nel caso procedano a versare le differenze a giugno 2014 entro la scadenza della rata di acconto per il 2014.
Senza contare che la TARES che è stata superata dalle nuove TASI e TARI, era entrata in vigore solo nel 2013.
Sul giudizio relativo alle nuove imposte non potranno che influire le modalità effettive di applicazione delle tasse ed imposte da parte dei singoli comuni che, attraverso le riduzioni ed esenzioni attuabili negli appositi regolamenti, potranno meglio adattare alla realtà le nuove imposte.
La loro autonomia, derivante dalle relative competenze, consentirà conseguentemente di rendere più o meno accettabile da parte dei cittadini / contribuenti, il peso delle nuove imposte.
Certamente, la tassazione utilizzando il criterio di “chi inquina paga”, potrà contribuire alla realizzazione dell’obiettivo.
Ma veniamo nel dettaglio ad analizzare i due nuovi tributi.
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI OBBLIGATI
La TASI è dovuta da coloro che possiedono o comunque detengono a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso:
– fabbricati, compresa l’abitazione principale;
– aree scoperte, ad esclusione di quelle che costituiscono pertinenza o sono accessorie di locali imponibili,
– aree edificabili.
Sono escluse le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Qualora la detenzione non sia di durata superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto nel caso di possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
CASI PARTICOLARI
Nel caso di:
– contratto di leasing, l’obbligo riguarda il locatario.
– locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTE
Il tributo è dovuto sulla medesima base imponibile prevista per l’applicazione dell’IMU con un’aliquota base dell’1 per mille. Tuttavia, i comuni potranno deliberare variazioni che potranno comportare una riduzione fino anche all’azzeramento dell’aliquota, ovvero l’aumento .
In tal caso, è previsto un vincolo che impone al comune di non superare, sommando le aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima della TASI non potrà essere superiore all’1 per mille.
L’imposta è dovuta, sulla base di quanto stabilito con apposito regolamento del comune, nella seguente misura:
– occupante, tra il 10 ed il 30 per cento;
– residua parte, a carico del titolare del diritto reale sull’immobile.
Qualora il soggetto occupante ed il titolare del diritto reale siano differenti, l’obbligazione è autonoma per ciascuno di essi.
I comuni potranno deliberare riduzioni ed esenzioni nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
TASSA RIFIUTI – TARI
La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Se la detenzione non risulta superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, tuttavia, la tassa è dovuta solo se il possesso sia a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. In caso di pluralità di possessori o di detentori, l’obbligazione tributaria è comunque unica è tutti sono tenuti in solido all’adempimento.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Provvisoriamente, in attesa del regolamento previsto dal comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano tassabile è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Vanno considerate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Non considera in ogni caso, la superficie in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
IMPORTO DELLA TASSA
La tassa si è dovuta sulla base della tariffa che viene fissata dal comune.
La misura può essere stabilita o sulla base del regolamento con cui è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della vecchia tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, oppure nel rispetto del principio «chi inquina paga», può essere commisurata alle quantità e qualita medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizi, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La tassa è dovuta nella misura massima del 20 per cento nei seguenti casi:
– il servizio di gestione del servizio dei rifiuto non venga svolto o venga effettuato in grave violazione alla disciplina prevista;
– interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
La tassa è dovuta nella misura massima del 40 per cento nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, tenendo conto della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Sono assicurate inoltre riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
Possono altresì essere previste riduzioni o esenzioni nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
I comuni deliberano con apposito regolamento le modalità di applicazione della tassa per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
Si considera temporanea la detenzione che fino a 182 giorni nel corso dello stesso anno solare.
In tal caso la tariffa è giornaliera ed è determinata riproporzionando la tassa annuale maggiorata di un importo percentuale fino ad un massimo del 100 per cento.
COMPENSAZIONI IMPOSTE DIRETTE E IRAP CON F24
Il comma 574 prevede che dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2013, e quindi sul modello Unico 2014 -Anno 2013- si estende anche alle imposte sul reddito e Irap l’apposizione del Visto di conformità, per effettuare le compensazioni con modello F24 in riferimento a crediti superiori a 15 mila euro annui. Con tale modifica, quindi, così come accade per l’Iva, anche per i crediti derivanti dalle imposte sui redditi e dall’Irap il preventivo visto di conformità è condizione di procedibilità per effettuare la compensazione di crediti/debiti.
RAZIONALIZZAZIONE DETRAZIONE DI ONERI
I commi 575 e 576 prevedono che, entro il prossimo 31 gennaio 2014, vengano adottati i provvedimenti normativi per razionalizzare le detrazioni per tutti gli oneri ricompresi nell’art.15 del DPR 917/86. Si tratta di tutti gli oneri detraibili ai quali, attualmente, in sede di dichiarazione dei redditi si applica la detrazioni del 19% (a titolo di esempio interessi passivi su mutui ipotecari, spese sanitarie, spese di istruzione, etc) .
Qualora entro tale data non vengano adottati i provvedimenti, la detrazione ammessa per gli oneri sostenuti nell’anno 2013 verrà ridotta al 18% per passare, poi, al 17% per quelli sostenuti nell’anno 2014.
Le disposizioni dei presenti commi derogano , espressamente, a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente laddove (art.3 Legge 212/2000) prevede che le norme tributarie non possono essere retroattive.
IMPOSTA DI BOLLO SU ISTANZE TELEMATICHE E PER RILASCIO DOCUMENTI
I commi 586 – 596 stabiliscono che le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni ed altre amministrazioni statali, tendenti ad ottenere l’emanazione dei un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili scontano l’imposta di bollo in maniera forfetaria di € 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento. Identica imposta di bollo dovrà essere versata in caso di rilascio di atti e provvedimenti, a seguito di richiesta.
Le disposizioni per assolvere a tali obbligazioni verranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente normativa, con la previsione anche dell’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
ANALISI IN SINTESI DI ALTRI PROVVEDIMENTI
Comma 22 – stabilizzazione dei dipendenti dei call center
Continuità occupazionale per i lavoratori dei call center che sono stati stabilizzati nel 2006 (Finanziaria 2007). Il comma 22 prevede la concessione per un massimo di 12 mesi, per i dipendenti ancora in forza al 31.12.2013, di un incentivo pari ad un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascun soggetto. L’incentivo è corrisposto al datore mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento. Il valore mensile dell’incentivo non può superare l’importo di 200 euro per lavoratore e i 3 milioni di euro per ciascuna azienda in un anno. Altro limite da non superare è il 33% dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo all’1 gennaio 2014 per il personale stabilizzato.
Sarà un decreto dei Ministri del lavoro e dell’economia e delle finanze, da adottare entro i primi giorni di marzo, a definire le modalità attuative.
Ai fini del godimento dell’incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro il 31 gennaio 2014 (da aggiornare ogni mese) il numero dei dipendenti interessati, mediante l’invio alla sede territorialmente competente dell’INPS un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico.
Giudizio di utilità
Si tratta di una norma da valutare positivamente in quanto premia la stabilizzazione proprio nei call center, settore caratterizzato (da sempre) da un’eccessiva mobilità del personale.
Comma 108 – fornitura lavoro temporaneo nei porti: sostegno all’occupazione
Introduzione del comma 15 bis all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale). Il nuovo comma consente all’ente gestore del porto di destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, per sostenere l’occupazione, favorire i processi di riconversione industriale ed evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza del porto. La gestione delle somme, erogate ad impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, deve essere destinata ad iniziative per la formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell’impresa o agenzia. Periodo limitato, riduzione di manodopera programmata e divieto di assunzione o aumento dei soci sono i vincoli imposti dalla norma per fruire della misura.
Criticità
La norma, seppur apprezzabile nelle finalità, sembra di fatto concedere per legge, quello che normalmente è nelle autonomie negoziali delle parti. Il senso della novella va meglio interpretato nel superiore interesse della sicurezza dei porti, punti nevralgici nel sistema dei trasporti del paese i cui enti gestori avendo personalità giuridica di diritto pubblico e vincoli sia patrimoniali che contabili nei confronti dei Ministeri competenti e della Corte dei Conti, sono a questo punto autorizzati e “sollecitati” a monte a porre in essere tali iniziative.
Giudizio di utilità
La norma è certamente utile per la finalità di mantenimento dei livelli occupazionali. La portata è ovviamente limitata a poche realtà.
Comma 136 – abrogazione riduzione contributo aziende somministrazione
La norma ha eliminato la previsione di riduzione dal 4 al 2,60% del contributo dovuto dalle aziende di somministrazione calcolato sulle retribuzione erogate per contratti a tempo determinato. Tale contributo va versato al fondo Forma.temp appositamente costituito per promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e per prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
Criticità
La riduzione in questione nasce dall’intento di compensare il maggior onere posto a carico di tutte le aziende, comprese quelle di somministrazione, derivante dall’applicazione del contributo aggiuntivo del 1,4% introdotto dalla legge 92/12. La data originaria di entrata in vigore della riduzione prevista in concomitanza con l’applicazione del nuovo contributo, al 1/1/2013, era già stata prorogata dalla legge 228/12 al 1/1/2014. La legge di stabilità per il 2014 adesso ha abrogato definitivamente la riduzione mettendo di fatto le aziende di somministrazione in una situazione diversa dalle altre aziende costringendole ad un versamento di gran lunga maggiore rispetto alle altre (4% contro lo 0,30%). Di converso i lavoratori a tempo determinato dalle stesse assunti possono contare su risorse più cospicue.
Giudizio di utilità
Certamente tale modifica farà affluire maggiori somme ai fondi in questione rendendo forse preferibile per il lavoratore essere assunto a tempo determinato da un’azienda di somministrazione.
Comma 180 – istituzione fondo per incentivare partecipazione lavoratori al capitale
Il comma istituisce un fondo per incentivare iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti. Previsti 2 milioni di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro per l’anno 2015.
Criticità
Si tratta di una norma programmatica che pone un temine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nulla dice la norma nel caso in cui il termine decorra inutilmente.
Giudizio di utilità
La cessione delle azioni ai dipendenti è già regolamentata dal punto di vista fiscale dall’articolo 48, comma 2, lettera g), del TUIR secondo cui n”non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a euro 2.065,83″. La novella non fa riferimento esplicito esclusivamente alle azioni ma parla in primis di partecipazione al capitale e , prosegue, per la diffusione dei piani di azionariato. Posto che pare di scarsa rilevanza la possibilità che i lavoratori acquisiscano quote di Srl, considerate le problematiche gestionali e di rendicontazione cui andrebbe incontro il capitale di maggioranza, si ritiene che il vero obbiettivo siano le cessioni di azioni. Allora forse sarebbe stato meglio intervenire direttamente sul TUIR.
Comma 185 – Fondi di solidarietà bilaterali
Lett. a) e b) Soppresso il termine del 31 ottobre 2013 evidentemente non rispettato, nonostante lo stesso sia frutto di precedenti proroghe. Di fatto non ponendo più alcun limite.
Lett. c) Ampliato con la modifica al comma 11 il campo di intervento dei fondi dai casi di sola perdita del posto di lavoro anche a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente evidentemente in costanza di rapporto.
Lett d) Introduzione dei commi 19 bis e 19 ter che disciplinano: il primo la migrazione dal fondo residuale a quello specifico dalla sua istituzione; il secondo sospende l’obbligo di contribuzione al fondo residuale, qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di cui all’art. 4.
Lett. e) Modifica del comma 20, che prevedeva l’intervento del fondo residuale per una durata “non superiore” ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili …., fa diventare la medesima soglia da massima a minima.
Lett. f) Introduzione del comma 20 bis ha natura operativa e fissa l’aliquota di contribuzione al fondo residuale, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 allo 0,50%
Criticità
Il comma in esame interviene nell’ottica di gestire una fase ancora transitoria di messa a regime di tutele più ampie nei confronti dei lavoratori mediante l’intervento, ad integrazione delle prestazioni dell’INPS, da parte dei fondi bilaterali.
Giudizio di utilità
Certamente utile lo sforzo del legislatore di incoraggiare le parti sociali alla sottoscrizione degli accordi ma sempre in un ambito di non uniforma applicazione stante la natura dei fondi stessi la cui adesione non è sempre obbligatoria, come più volte ribadito dalla Fondazione Studi con precedenti documenti cui si fa esplicito richiamo.
Comma 186 – trattamento economico contratti di solidarietà
Aumento del 10% del trattamento economico che per il 2014 arriva dunque al 90%.
Criticità
Due i punti di criticità:
ancora una volta si insiste sulle proroghe mentre andrebbe messa a sistema una percentuale certamente più elevata dell’originale 60% ma magari anche inferiore all’attuale che di fatto discrimina chi ne ha usufruito fino al 2013.
Il limite dei 50 ml pone un problema di corsa alle risorse ingiustificata quando a farne le spese sono i lavoratori.
Giudizio di utilità
Il provvedimento ha la medesima utilità che hanno avuto prima l’elevazione temporanea e poi le successive proroghe: una migliore tutela dei lavoratori in momenti di crisi.
Comma 399 – operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali
A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
Giudizio di utilità
Era stata già sperimentato dal 1993 al 2002. E’ tra le misure di contenimento della spesa pubblica
Comma 452 – indennità di vacanza contrattuale per i pubblici dipendenti
L’istituto dell’indennità di vacanza contrattuale era previsto in tutti i contratti dei dipendenti pubblici contrattualizzati. Le disposizioni normative prevedono la sua erogazione, in prima applicazione, tramite decreto legge, superando i richiami alle procedure di cui agli art. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, rendendo inoltre strutturale la sua corresponsione nella previsione dell’art. 2, comma 35, della legge finanziaria per il 2009.
Per il 2012 l’istituto dell’indennità di vacanza contrattuale è stato applicato (con riferimento al periodo contrattuale 2010-2012) ai sensi della legge finanziaria 2009 – che all’articolo 2, comma 35, ne ha reso obbligatoria la corresponsione – e alla luce delle disposizioni normative recate dal decreto legislativo n. 150/2009 che hanno previsto analoghe misure di tutela retributiva nei confronti dei dipendenti pubblici in caso di ritardo nella stipula dei contratti collettivi di lavoro.
La legge di stabilità per il 2014 al comma 452 ha previsto per il triennio che va dal 2015 al 2017, che l’indennità di vacanza contrattuale che può essere corrisposta al personale dipendente è quella che viene riconosciuta alla data del 31 dicembre 2013. Questa, a sua volta, risulta essere pari all’importo che è stati pagato dal 1° luglio 2010.
Giudizio di utilità
E’ una norma per il contenimento della spesa pubblica, La norma si pone in deroga a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dalla riforma Brunetta. Ne consegue che nei bilanci di previsione, nessun ulteriore aumento può essere legittimamente previsto.
Criticità
Viene bloccata l’indennità di vacanza contrattuale agli importi che i dipendenti pubblici avevano in godimento al 31 dicembre 2013, dimenticando tuttavia che nella sostanza ciò significa bloccare tutto agli importi che venivano erogati nel 2010.
Comma 453 – rinnovo contrattuale dipendenti pubblici
Al comma 453, viene previsto che per il biennio 2013-2014, nessun rinnovo contrattuale può essere disposto relativamente alla parte economica per quanto riguarda i contratti collettivi per i dipendenti pubblici. La norma lascia spazio, invece, ad un rinnovo della sola parte giuridica.
Giudizio di utilità
Misura per il contenimento della spesa pubblica. Potrebbe essere l’occasione per adeguare alcune discipline contrattuali non più in linea con le previsioni normative, quale quella delle relazioni sindacali ovvero in tema di procedimenti disciplinari.
Criticità
Oltre alla perdita del potere d’acquisto da parte dei dipendenti pubblici il congelamento delle retribuzioni con il mancato recupero dell’inflazione pesa anche sulle pensioni future dei dipendenti pubblici, che vengono calcolate sulla base del montante contributivo e sul montante del TFR.
Comma 476 – lavoro nei giorni di riposo o festività infrasettimanale per le forze dell’ordine
Il comma 476 prevede una norma di interpretazione autentica del DPR n. 170/2007 (art. 10, comma 3) e del DPR n. 163/2002 (art. 11, comma 8) prevedendo che la prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dia alcun diritto al lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero, con salvezza degli effetti scaturenti da sentenze già passate in giudicato. La norma riguarda le forze di Polizia e le Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri.
Giudizio di utilità
La disposizione introduce un’interpretazione autentica di norme contrattuali al fine di risolvere contenziosi in atto.
Comma 483 – rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici
Le disposizioni riguardanti la rivalutazione automatica delle pensioni sono contenute nel comma 483 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 ,che dispone quanto segue.
Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
– al 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
– al 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
– al 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
– al 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
– al 40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.
Oltre ad una rettifica, rispetto al passato, delle percentuali da applicare, il legislatore ha modificato anche le modalità con le quali si applica l’indice di perequazione.
Mentre in precedenza esso veniva applicato per “fasce d’importo”, ora l’indiceva applicato, in modo via via decrescente, sull’intero importo della pensione.
Giudizio di utilità
Sono state apportate delle modifiche alle penalizzazioni della rivalutazione dei trattamenti pensionistici. Infatti, sono stati esclusi, quindi avranno rivalutazione al 100% nel triennio 2014-2016, i trattamenti pensionistici solo nel caso di assegni di importo fino a tre volte il minimo Inps; all’aumentare dell’importo, prevista la riduzione della rivalutazione.
Commi 484 e 485 – pagamento dell’indennità di buonuscita o del TFS per i dipendenti pubblici
I commi 484 e 485 allungano, i tempi per la riscossione del TFS e di somme similari per i dipendenti pubblici, nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.
La tecnica usata nella legge di stabilità è la medesima del DL 78/2010: viene fissato un limite oltre il quale il pagamento deve essere rateizzato.
L’articolo 12, comma 7, del Dl 78/2010 disponeva che, per tutti i trattamenti fine servizio, Tfr, indennità di buonuscita o altre somme equipollenti, di importo, al lordo delle trattenute fiscali, non superiore a 90.000 euro, il pagamento avvenga in un’unica soluzione; se l’ammontare del trattamento è compreso fra i 90.000 e i 150.000 euro, la corresponsione ha luogo in due rate, la prima di 90.000 euro e la seconda, dopo un anno, per la differenza. Infine se la liquidazione raggiunge la cifra di 150.000 euro e oltre, il relativo pagamento si realizza in tre rate, la prima di 90.000 euro, la seconda, dopo un anno, di 60.000 euro e la terza, dopo due anni, per la differenza.
Ora, fatte salve le regole precedenti per chi è andato in pensione entro il 31 dicembre 2013, avverrà nel modo seguente:
a) se l’importo, al lordo delle trattenute fiscali non supera i 50.000 euro in un unico rata annuale;
b) se l’importo, al lordo delle trattenute fiscali non supera i 100.000 euro in due rate annuali;
c) in tre rate annuali se l’ammontare o superiore;
Inoltre è incrementato da sei a dodici mesi il posticipo della scadenza utile per il riconoscimento dei predetti trattamenti
di fine servizio per limiti d’età.
Giudizio di utilità
Norma di contenimento della spesa pubblica.
Criticità
I dipendenti pubblici possono essere costretti ad attendere oltre due anni per avere il loro trattamento di fine servizio o indennità di buonuscita.
Comma 486 – contributo di solidarietà sulle pensioni superiori a quattordici volte il trattamento minimo
Il comma 486 rintroduce per gli anni 2014, 2015, e 2016 il contributo di solidarietà sulle c.d. pensioni d’oro” ovvero sulle gli importi pensionistici superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS. Già l’articolo 18, comma 22 bis del decreto legge n. 98/2011, aveva introdotto sulle pensionati titolari di un importo pensionistico superiore ai 90.000 euro un contributo di solidarietà, ma successivamente venne bocciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2013 costringendo l’Inps a restituire quanto già trattenuto .
Il nuovo sistema previsto dal governo è indicizzato sul trattamento INPS minimo ed è pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato.
Giudizio di utilità
Per evitare una nuova bocciatura, il governo ha stabilito che i proventi dei tagli pensioni d’oro rimarranno nelle casse dell’Inps, cioè nelle stesse gestioni previdenziali che erogano gli assegni più alti. Le somme ricavate serviranno finanziare il sostegno ad alcune categorie disagiate come gli esodati o i pensionati che ricevono delle rendite molto basse. In questo modo il contributo perderà lo status di prelievo di natura tributaria e diventerà, anche dal punto di vista giuridico, un vero e proprio contributo di solidarietà.
Comma 489 – limiti al cumulo pensioni lavoro per ex dipendenti pubblici
Il comma 489 fa salvo il cumulo reddito pensione per i dipendenti pubblici ma con tetto massimo di 300.000 euro.
Infatti le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Pubblici non possono erogare a soggetti titolari di trattamenti pensionistici pubblici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che,sommati al trattamento pensionistico, superino nell’anno i 300.000 euro. Nei trattamenti pensionistici sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a cariche pubbliche elettive. Gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale) applicano questi principi nel rispetto dei propri ordinamenti.
Le “amministrazioni” chiamate – in qualità di datrici di lavoro – ad applicare in concreto la norma non sono esclusivamente le amministrazioni pubbliche in senso stretto, (Stato, Regioni, Enti locali ed Enti pubblici) ma le amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT redatto ai fini del conto economico consolidato dello Stato italiano.
Questo insieme è molto più ampio della ordinaria nozione di amministrazione pubblica prevista nel D. Lgs. 165/2001, dal momento che comprende un certo numero di persone giuridiche private che sono state assoggettate a molteplici oneri e vincoli di finanza pubblica, esempio tipico di tali soggetti fatti rientrare nel perimetro del “settore pubblico allargato” sono le Casse di previdenza professionale.
Giudizio di utilità
Non si prevede in sostanza il divieto di cumulo redditipensione, ma si pone un tetto massimo che ha come importo 300mila euro.
Comma 491 – aliquota contributiva per la Gestione Separata per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati.
Il comma 491 prevede l’aumento, per il 2014, al 22% (e non al 21%) per i soggetti iscritti alla Gestione separata già in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria o pensionati. Le aliquote contributive per i predetti soggetti risulteranno pari al:
– 22% per il 2014 (a fronte di un precedente 21%);
– 23,5% per il 2015 (a fronte di un precedente 22%);
– 24% per il 2016 (stessa aliquota prima delle modifiche).
Giudizio di utilità
L’innalzamento dell’aliquota è volto ad assicurare copertura finanziaria agli oneri recati dalle disposizioni volte a estendere la platea degli esodati.
Comma 493 – ulteriori ipotesi di assenze che non danno luogo all’applicazione della riduzione della pensione
La riforma Fornero aveva introdotto una penalizzazione economica per i lavoratori che chiedevano la pensione avendo l’età contributiva richiesta ma prima di aver compiuto 62 anni. La penalizzazione non valeva in fase transitoria (ovvero fino al 2017), ma solo per i lavoratori che avevano l’anzianità contributiva derivante esclusivamente da «prestazione effettiva di lavoro». La L. 92/2012 indicava poi esplicitamente che andavano considerati assimilati a prestazione effettiva di lavoro la maternità obbligatoria, la malattia, l’infortunio, la cassa integrazione ordinaria e il servizio militare: tutti gli altri istituti, non essendo citati, sono esclusi. Tra questi, i congedi parentali, i permessi per la legge 104 e quelli per i donatori di sangue.
Le molte polemiche hanno portato a sanare la questione per i donatori di sangue e per i congedi parentali con l’art. 4 bis del DL 101/2013 conv. in Legge con modificazioni n. 125/2013.
Ora nella legge di stabilità trovano posto i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Infatti l comma 493 dell’articolo unico prevede che le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi per l’assistenza di familiari invalidi devono essere computate ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata Si corre ai ripari rispetto ad una evidente “dimenticanza” della versione originaria della norma.
Giudizio di utilità
Viene eliminata una stortura nella determinazione dell’anzianità contributiva introdotta dalle Legge Fornero per quanto riguarda l’accesso alla pensione anticipata.
Comma 611 – processo tributario
Relativamente alla controversie di valore non superiore a 20.000 € di cui all’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 l’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Relativamente alle somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti sanzioni e interessi.
Riscossione e pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data di deposito del ricorso. In caso di mancata mediazione sono, però, dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
Tali modifiche si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di stabilità.
Giudizio di utilità
La scelta di specificare nel testo normativo l’unicità della base imponibile sia ai fini di imposte che di contributi previdenziali e assistenziali appare sicuramente in linea con la ratio della normativa generale. L’unicità degli imponibili, con gli ovvi correttivi di volta in volta applicabili, è la base su cui quotidianamente lavoriamo.
Comma 616 – assistenza fiscale
Viene rivisto l’impianto sanzionatorio a carico del soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale. All’art. 39, comma 4, in luogo della revoca dell’autorizzazione per i casi di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o di disposizioni degli artt. 34 e 35, il legislatore ha previsto la sospensione da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi dell’autorizzazione. La revoca viene prevista solo in caso di ripetute violazioni o violazioni di particolare gravità.
La definizione agevolata dell’importo della sanzione da pagare non preclude l’applicazione della sospensione o della revoca.
Giudizio di utilità
La scelta di stemperare la portata del dettato normativo appare sicuramente utile al fine di non danneggiare quei soggetti che, con la norma in vigore fino al 31.12.2013, si sarebbero vista preclusa l’opzione di erogare il servizio di assistenza fiscale ai contribuenti.
Comma 617 – assistenza fiscale
Le richieste di documentazione o chiarimenti relativi a dichiarazioni dei redditi sono trasmesse almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate. Lo stesso avrà poi 30 giorni per presentare la documentazione richiesta.
Giudizio di utilità
Tramite questa procedura l’Agenzia delle entrate, prima di contattare direttamente il contribuente, procederà ad interagire con il professionista o il centro di assistenza fiscale al fine di raccogliere la documentazione e le informazioni di cui necessita. I risvolti positivi di tale procedura sono sicuramente indiscutibili: prima di procedere a contattare – e soprattutto allarmare – il contribuente, l’Agenzia delle entrate si interfaccerà con un soggetto qualificato che, il più delle volte, potrà risolvere le eventuali problematiche riscontrabili ancor prima che le stesse vengano notificate al contribuente.
Commi da 618 a 624 – ruoli emessi entro il 31.10.2013
Prevista la possibilità per i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni ed affidati in riscossione fino al 31.10.2013 che i debitori possano estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all’intero importo iscritto a ruolo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché degli interessi di mora, oltre alle somme dovute all’agente della riscossione. Il debitore, per poter aderire a tale opzione, dovrà versare in unica soluzione l’importo dovuto entro il 28.02.2014. Entro il 30.06.2014 l’agente della riscossione dovrà accreditare gli importi incassati agli enti creditori e dare comunicazione al debitore dell’avvenuta estinzione del debito. Tali disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013.
Criticità
La criticità maggiormente evidente è sicuramente ravvisabile nell’esiguo tempo riconosciuto al contribuente per poter aderire a tale opzione, anche alla luce del difficile momento economico nazionale.
Giudizio di utilità
La scelta di riconoscere una procedura agevolata di estinzione del debito affidato alla riscossione appare sicuramente interessante, anche se l’esiguo tempo a disposizione del debitore e la difficile situazione economica non daranno ampio respiro a questo strumento.
Comma 744 – gestione separata soggetti titolari di posizione fiscale Iva
Per il solo anno 2014 è prevista una doppia aliquota di contribuzione alla gestione separata per soggetti che non risultino iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati. Infatti, per i soli soggetti lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini I.v.a., l’aliquota contributiva è pari al 27% e non al 28%, così come previsto nella generalità dei casi.
Giudizio di utilità
Tale scelta appare sicuramente utile per tutti quei soggetti che, pur ricadendo nell’obbligo di versamento della propria contribuzione alla gestione separata, non sono né collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) né associati in partecipazione. In tale caso infatti stiamo parlando di professionisti “senza cassa” per i quali non dovrebbe essere proposta una parificazione della contribuzione a quella dei lavoratori dipendenti.
ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI
Ai sensi dell’art. 1 comma 749, la Legge in analisi entra in vigore il 01.01.2014.
ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI
Ai sensi dell’art. 1 comma 749, la Legge in analisi entra in vigore il 01.01.2014.
Comma 22 – mantenimento occupazionale per aziende che hanno proceduto a stabilizzazione collaboratori a progetto nei call-center | A decorrere dal 01.01.2014. | |||||
Comma 33 – acquisto pubblicità on line | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Comma 36 – Abrogazione commi 513 e 514 dell’art. 1 L. n. 228/2012. | A decorrere dal 01.01.2014 riacquistano efficacia i commi 1093 e 1094 dell’art. L. n. 296/2006 relativi alle società agricole. | |||||
Comma 50 – obbligo pagamento canoni locazioni unità abitative con modalità che escludono il contante. | A decorrere dal 01.01.2014. | |||||
Comma 108 – finanziamento da parte dell’ente gestione porto a favore di imprese o agenzie che svolgano esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo operanti nei porti che versino in stato di crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale al fine di sostenere l’occupazione e favorire processi di riconversione | A decorrere dal 01.01.2014. | |||||
Comma 127 – rimodulazione detrazioni lavoro dipendente | A decorrere dal 01.01.2014. | |||||
Comma 128-riduzione premi Inail | A decorrere dal 01.01.2014. | |||||
Comma 129 -indennità dovute dall’Inail per danno biologico | Con effetto dal 01.01.2014 | |||||
Commi 130 e 131 -rendita ai superstiti per infortunio con conseguenza morte | Per lavoratori deceduti dal 1° gennaio 2014 | |||||
Comma 132 – deduzione ai fini Irap del costo personale per incremento occupazionale a tempo indeterminato | Periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 | |||||
Comma 133 – ampliamento termine sanatoria per stabilizzazione contratti di associazione in partecipazione | A decorrere dal 01.01.2014 ampliamento fino al 31.03.2014. | |||||
Comma 135 – recupero contributo addizionale ASpI per trasformazione a tempo indeterminato nella sua totalità | Con effetto dal 01.01.2014 e con riferimento a trasformazioni di contratti a tempo indeterminato decorrenti dalla stessa data. | |||||
Comma 136 – riduzione contributo formazione e riqualificazione lavoratori somministrati | A decorrere dal 01.01.2014 abrogazione previsione, il contributo resta al 4%. | |||||
Commi 137 e 138 – redditi derivanti da finanziamento con capitale di rischio | Rideterminazione aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio per i periodi d’imposta in corso al 31.12.14, 31.12.15 e 31.12.16. | |||||
Comma 139 – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed acquisto mobili | Rideterminazione per spese sostenute nel 2014 e 2015 | |||||
Commi da 140 a 147 – rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni per soggetti indicati art. 73 DPR 917/1986, c. 1, lettera a) e b) | La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2012 | |||||
Commi 150 e 151 – imposta sostitutiva su maggiori valori per partecipazioni di controllo, marchi d’impresa e altre attività immateriali | Si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012. | |||||
Commi 158 e 159 – rideterminazione ai fini Irap del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e società finanziarie | Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 | |||||
Commi 160 e 161 – rideterminazione imposte sul reddito per talune categorie di soggetti | Periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 | |||||
Commi 162 e 163 – rideterminazione imposte sul reddito per lavoro autonomo e società ed enti commerciali residenti per canoni di locazioni finanziarie | Per contratti di locazioni finanziaria stipulati a decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Commi da 167 a 171 – svalutazione e perdite su crediti | Si applicano dal periodo d’imposta al 31.12.2013 | |||||
Comma 175 – determinazione reddito lavoratori frontalieri | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Comma 178 – pagamento con bonifico bancario o postale per acquisto servizi di pubblicità on-line | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Comma 183 – rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cigs per cessazione attività | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Comma 184 – cig in deroga settore pesca | A decorrere dal 01.01.2014. | |||||
Comma 185 – modifiche L. 92/2012 – sostegno lavoratori tramite fondi di solidarietà | A decorrere dal 01.01.2014 è stato soppresso l’obbligo di attivazione entro il 31.10.2013 | |||||
Comma 186 – incremento trattamento integrazione salariale per contratti di solidarietà | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Comma 191 – lavoratori esodati | Con effetto sulle pensioni decorrenti dall’anno 2014 | |||||
Commi da 193 a 198 – lavoratori esodati | Con decorrenza non anteriore al 01.012014 | |||||
Comma 205 – riparto cinque per mille | Anche per l’esercizio 2014 con riferimento alle dichiarazioni 2013 | |||||
Comma 210 – razionalizzazione della spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili | Dal 01.01.2014 è vietata la stipula di nuove convenzioni | |||||
Comma 335 – abrogazione crediti d’imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 art. 11 -bis D.L. 179/2012 | A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 577 successivo. | |||||
Comma 431 – nascita del fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinati l’ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica e l’ammontare che si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Comma 452 – indennità vacanza contrattuale dipendenti pubblici | Per il triennio 2015-2017 sarà quella in vigore al 31.12.2013 | |||||
Comma 483 – rivalutazione trattamenti pensionistici | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Comma 484 – Liquidazione buona uscita dipendenti pubblici, rivisitazione rateazioni | A decorrere dal 01.01.2014 per soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere da tale data | |||||
Comma 486 – contributo solidarietà | A decorrere dal 01.01.2014 per un periodo di tre anni | |||||
Comma 491 – contribuzione gestione separata per soggetti già assicurati o pensionati, incremento aliquota | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Comma 494 – assegno vitalizio al coniuge e ai figli di invalido non inferiore al 50% a causa di atto terroristico | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Commi da 563 a 568 – mobilità del personale tra società controllate da pubbliche amministrazioni | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Comma 574 – visto conformità per crediti superiori a 15.000 € annui | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Commi 575 e 576 – razionalizzazione detrazioni di cui all’art. 15 DPR 917/1986 | Entro il 31.01.2014 sono adottati provvedimenti normativi. Nel caso di mancata adozione nei termini previsti, l’aliquota è ridotta al 18% già per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 e al 17% dal 2014. | |||||
Commi da 586 a 589 – verifica indebiti rimborsi irpef da parte dei sostituti per assistenza fiscale. | A decorrere dalle dichiarazioni presentate a partire dal 2014. | |||||
Comma 611 – attività riscossione atti emessi dall’Agenzia delle entrate | Si applica per gli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge | |||||
Commi 616 e 617 – assistenza fiscale | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Commi da 618 a 624 – estinzione debito ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni | A decorrere dal 01.01.2014 per ruoli emessi e affidati in riscossione fino al 31.10.2013 | |||||
Comma 639 – Istituzione Iuc composta da Imu, Tasi e Tari | A decorrere dal 01.01.2014 | |||||
Commi 715 e 716 – deducibilità imposta municipale propria a fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante da arti e professioni | Ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 | |||||
Commi 717 e 718 – concorso dei redditi degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune dell’abitazione principale ai fini irpef | Ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 | |||||
Commi da 722 a 727 – procedure di versamento IMU errate, sistemazione situazione | A decorrere dall’anno d’imposta 2012 | |||||
Comma 744 – aliquota contributiva gestione separata per lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva al 27% | Per l’anno 2014 | |||||
DECRETI ATTUATIVI
Comma 22 – incentivo stabilizzazione collaboratori a progetto nei call-center | Previo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’economi e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che definisce le modalità attuative, escluse le modalità di interruzione dell’incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessiva programmato. |
Comma 59 – fondo destinato a sostegno delle imprese che si uniscono in ATI o RTI al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware a all’ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. | Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità di applicazione. |
Comma 128 – riduzione premi Inail | Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail. |
Comma 129 – rivalutazione importi indennità dovute dall’Inail per indennizzo danno biologico | Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze. |
Commi 152 – imposta sostitutiva su maggiori valori per partecipazioni di controllo, marchi d’impresa e altre attività immateriali | Attuazione commi 150 e 151 stabilita con provvedimento direttore Agenzia Entrate. |
Comma 196 – attuazione pensionamento soggetti con requisiti prima della data di entrata in vigore dell’art. 24 D.L. 201/2011 | Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in analisi. |
Comma 209 – razionalizzazione della spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili | Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa col Ministro del lavoro e delle politiche sociali e col Ministro dell’interno, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge volto a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori. |
Comma 212 – stabiliti modalità e criteri di assegnazione delle risorse per assunzione dei lavoratori socialmente utili | Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze e col Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione. |
Comma 215 – fondo per le politiche attive del lavoro | Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolano, sono stabilite le iniziative. |
Commi 575 e 576 – razionalizzazione detrazioni di cui all’art. 15 DPR 917/1986 | Entro il 31.01.2014 sono adottati provvedimenti normativi. |
Comma 577 – stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta per le casistiche specificate nell’elenco 2 allegato alla legge. | Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. |
Comma 596 – modalità di pagamento pervia telematica dell’imposta di bollo dovuta | Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate d’intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge |
Comma 599 – modalità tecniche per pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia. | Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale |
Commi 659 e 660 – possibilità per il comune di ridurre tariffe della Tari | Con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 |
Comma 667 – criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti | Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L. 400/1988, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. |
Comma 679 – Tasi, casi di riduzione o esenzione | Il comune può prevederli con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 |
Comma 682 – determinazione disciplina di applicazione della IUC | Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997 |
Comma 689 – lue: modalità di versamento, assicurando semplificazione, invio modelli di pagamento | Devono essere stabiliti con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. |
Comma 719 – ai fini IMU gli enti non commerciali presentano dichiarazione esclusivamente in via telematica | Secondo modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze |
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (13G00191 ) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01 /2014
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