FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 22 gennaio 2014, n. 2

Legge di stabilità 2014: interventi in materia pensionistica

Il 27 dicembre 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge numero 147 del 2013, di stabilità 2014, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Nell’ ambito di un intervento considerato da più parti blando sulla complessiva materia lavoristica, l’incidenza sulla materia previdenziale si è limitata alla produzione di poche norme la cui portata è marginale se valutata in relazione agli interventi che si sono succeduti negli ultimi anni. Si procede, di seguito, all’ esame delle suddette disposizioni, con l’intento oltre che di analizzarne la disciplina giuridica, di evidenziarne la portata, in relazione alla situazione legislativa preesistente.

Comma 5. Trasferimenti economico finanziario dallo alla Gestione ex INPDAP.

La confluenza dell’INPDAP nella struttura organizzativa dell’INPS, per effetto dell’art. 21 co.1 del DL 201/2011, benché non abbia prodotto effetti sui rap previdenziali preesistenti e futuri, rimanendo gli stessi autonomi e pertanto esclusivi rispetto al regime generale, ha inciso sugli aspetti prettamente contabili, determinando che la dinamica economico della gestione ex INPDAP contribuisse alla formazione del risultato di esercizio, in termini economici, e del patrimonio netto, in termini patrimoniali, di quello che da più parti è stato definito il “super INPS”.

Il completo squilibrio patrimoniale dell’INPDAP e le oggettive impossibilità prospettiche di autonomo risanamento, dettate principalmente dal blocco del turnover nella pubblica amministrazione, ha destato unanimi preoccupazioni sulla capacità dell’Istituto Previdenziale di preservare l’ equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di lungo periodo.

Il legislatore nella legge di stabilità 2014, avendosi fatto carico della problematica esposta, ha previsto, al fine di neutralizzare la pregressa passività patrimoniale della gestione ex INPDAP, che i trasferimenti versati dalla finanza pubblica all’INPDAP nei periodi antecedenti al 2012, da un punto di vista contabile, non vengano più considerati anticipazioni di bilancio, di cui all’art. 35, comma 3 della L. 448/1998, ma versamenti a titolo definitivo e pertanto non sono da considerarsi cespiti di debito da un punto di vista patrimoniale.

Dal bilancio preventivo assestato 2013 dell’INPS emerge che la gestione ex INPDAP presenta un patrimonio netto negativo di 26 miliardi e 244 milioni di euro.

La situazione sopra esposta, quasi totalmente ascrivibile alle casse CPDEL (dipendenti enti locali) e CTPS (dipendenti statali) ha origini lontane che vengono sintetizzate nei punti che seguono:

– mancato versamento da parte dello Stato della contribuzione previdenziale. Con la nascita della Cassa CTPS nel 1996, per effetto della legge 335 del 1995, si assistette al trasferimento all’INPDAP di 1.600.000 pensioni di dipendenti statali, per le quali non era stata versata nessuna contribuzione, in quanto le pensioni in questione, essendo precedentemente erogate direttamente dallo Stato, non determinavano l’esigenza di far nascere il consueto rapporto trilaterale tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale poiché datore di lavoro ed ente previdenziale si identificavano nello stesso soggetto;

– fenomeno delle baby pensioni concesse fino al 1995;

– privatizzazione delle aziende municipalizzate;

– blocco del rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici;

– blocco del turn over e contestuale aumento del numero delle pensioni erogate.

Si deve aggiungere che è dal 2007 che i trasferimenti dello Stato, in contro tendenza con quanto accadeva precedentemente, iniziano ad essere considerati anticipazioni di bilancio, per effetto della legge finanziaria del 2008 ( L. 244/2007). Successivamente l’art. 2 comma 5 della L. 183 del 2011 ( legge di stabilità 2012) reintroduce, con decorrenza 1° gennaio 2012, la tipologia di apporto Statale abrogato dalla legge finanziaria 2007.

In considerazione dell’excursus normativo sopra esposto, il patrimonio netto negativo attuale ( 26 miliardi e 244 milioni) sarebbe da addebitarsi alle gestioni che vanno dal 2008 al 2011. Ciò trova conforto nel tenore letterale del comma 5 della legge di stabilità 2014, il quale, nell’esprimersi sull’acquisizione a titolo definitivo delle anticipazioni di bilancio concesse, fa riferimento agli “esercizi pregressi al 2012”.

A parere dello scrivente, questa norma produrrà, già sul bilancio INPS 2013, una neutralizzazione delle passività patrimoniali, in commento, della gestione ex INPDAP, risolvendo problemi che originano da cause passate, ma non avrà incidenza, di contro, sulle dinamiche economiche future della gestione che rimangono comunque critiche soprattutto per effetto della combinata situazione di blocco del turn over della pubblica amministrazione ed aumento delle pensioni in pagamento.

Comma 191 e commi 194-198. La quinta operazione di salvaguardia a favore dei soggetti cosiddetti “esodati”.

L’intervento normativo in esame estende la copertura previdenziale ad altri 23.000 soggetti che erano rimasti esclusi dalle precedenti quattro operazioni di salvaguardia.

Il problema sociale degli esodati nasce con l’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 201 del 2011, che invertendo una tendenza legislativa ben consolidata, a fronte di un pesantissimo innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento, ha provveduto solo parzialmente alla predisposizione di adeguate tutele per quei soggetti che, anche confidando nella normativa previgente al suddetto decreto, si sono trovati in una situazione di cessazione del rapporto di lavoro e conseguentemente in un periodo in cui sono rimasti privi sia di retribuzione che di pensione.

Con le quattro precedenti operazioni di salvaguardia, ancorché ad oggi, a causa di lungaggini amministrativoprocedurali, risultano in pagamento solo le pensioni della prima operazione di salvaguardia, è stata prevista una copertura legislativa per un numero di 139.130 soggetti a fronte di un numero stimato dall’INPS nel 2012, nella complessità e nella conseguente incertezza della stima, di 388.480 soggetti. La legge di stabilità 2014 con la quinta operazione di salvaguardia compie un altro passo verso l’avvicinamento ai numeri forniti dall’INPS ma è evidente che si è ancora lontani dalla risoluzione definitiva del problema.

Si procede all’analisi dell’intervento.

Il comma 191 si limita ad estendere il contingente dei prosecutori volontari di 6.000 unità, contingente già salvaguardato in un numero di 1.590 unità dalla legge n. 228 del 2012. Pertanto non predispone nessuna innovazione se non nel numero dei soggetti a cui destinare la salvaguardia con le stesse modalità attuative e procedurali fissate in illo tempore dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 aprile 2013. Il contingente in commento che potrà pertanto accedere al pensionamento a decorrere dal 2014 con i requisiti previgenti al DL 201 del 2011 fa riferimento ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, che possano vantare almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria a condizione che:

– abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7.500 euro

– perfezionino il requisito utile a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.

I commi 194-198, invece, recano una nuova operazione di salvaguardia per 17.000 soggetti, che pertanto possono accedere al pensionamento, con una decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2014, in base ai requisiti previgenti al DL 201 del 2011, nei limiti delle risorse all’uopo destinate dal comma 197. È fissato nel 1° marzo 2014 il termine entro il quale dovrà essere emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il consueto decreto attuativo che fisserà anche le modalità procedurali per beneficiare dell’istituto. Le attività di monitoraggio delle domande di accesso alla salvaguardia in esame sono affidate, ,come di consueto, all’INPS sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Vengono di seguito elencate le categorie salvaguardate dal suddetto intervento:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possano far valere alla data del 6 dicembre 2011 almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a

tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1 , del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

(comma 483) La perequazione delle pensioni prevista dalla legge di stabilità 2014

La perequazione dei trattamenti pensionistici è un intervento finalizzato a preservare il valore, in termini reali, delle pensioni, evitando il depauperamento delle stesse per effetto delle dinamiche inflattive.

L’indice che viene preso come riferimento per la tutela del potere di acquisto delle pensioni è l’indice costo vita FOI (diramato mensilmente dall’ISTAT), che segnala la variazione percentuale relativa agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ad esclusione dei tabacchi. Il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 20 novembre scorso ha confermato al 3 % il valore di riferimento per la perequazione delle pensioni dell’anno 2012 e ha determinato in via provvisoria il valore dell’ 1,2 % per il calcolo della perequazione delle pensioni relative all’anno 2013, da effettuarsi dal 1° gennaio 2014. La perequazione automatica delle pensioni fu bloccata per gli anni 2012 e 2103, in un contesto di grande emergenza, dall’art. 24, comma 25 del Decreto Salva Italia, in riferimento agli importi superiori a tre volte il trattamento minimo , per poi essere riattivata, con lo meccanismo previsto dalla normativa ante Decreto Salva Italia, dall’art. 1, comma 236 della legge di stabilità 2013, tranne che per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo per le quali veniva reiterato il blocco.

La legge di stabilità 2014 interviene sulla perequazione automatica delle pensioni apportando profondi cambiamenti sia alla misura della perequazione che al meccanismo applicativo della stessa.

Viene di seguito riepilogata la perequazione delle pensioni prevista dalla legge di stabilità in esame per gli anni 2014, 2015 e 2016

– i trattamenti pensionistici di importo su base lorda mensile complessivamente pari o inferiori a 1.486 euro (tre volte il trattamento minimo INPS 2013) verranno rivalutati al 100 % dell’indice FOI;

– i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 1.486 euro e pari o inferiori a 1.982 euro ( quattro volte il trattamento minimo INPS 2013) verranno rivalutati al 95% dell’indice FOI;

– i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 1.982euro e pari o inferiori a 2.477 euro ( cinque volte il trattamento minimo INPS) verranno rivalutati al 75 % dell’indice FOI;

– i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 2.477 euro e pari o inferiori a 2.972 euro ( sei volte il trattamento minimo INPS) verranno rivalutati al 50% dell’indice FOI;

– i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 2.972 euro verranno rivalutati, per l’anno 2014, relativamente alle fasce di importo inferiori o uguali a 2.972 euro, al 40 % dell’indice FOI, di contro le fasce di importo superiori a 2.972 euro non verranno rivalutate; mentre per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l’intera classe di importo verrà rivalutata al 45 % dell’indice FOI.

Oltre ad aver apportato delle modifiche alle frazioni, da prendere in considerazione, dell’indice FOI, per il calcolo della perequazione, la legge in esame introduce una significativa novità nel meccanismo di calcolo della perequazione che prima trovava il suo riferimento normativo nell’ art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

Infatti dall’ esame del testo della legge sembra che il legislatore abbia voluto perequare le pensioni attraverso un meccanismo che non ragiona più per fasce di importo cui far corrispondere frazioni dell’indice FOI via via decrescenti, bensì abbia preferito applicare a tutto il trattamento pensionistico la frazione dell’indice FOI in relazione alla classe di importo, tra quelle succitate, nella quale lo stesso si colloca.

Ciò significa che mentre, in base alla normativa previgente, una pensione di importo superiore a tre volte il trattamento minimo veniva rivalutata, per la fascia di importo fino a tre volte il trattamento minimo, al 100 % e per la fascia di importo superiore a tre volte il trattamento minimo al valore percentuale. dell’indice FOI progressivamente inferiore al 100 %, in base alla legge di stabilità 2014 tutto il trattamento pensionistico viene rivalutato alla percentuale dell’indice FOI in relazione alla collocazione dell’importo della pensione all’interno della struttura delle classi di importo succitata. Non vi è dubbio che questa nuova formulazione genera una riduzione, rispetto al passato, dell’adeguamento delle pensioni al costo della vita.

Di recente L’Istituto Previdenziale con circolare n. 7 del 17 gennaio 2014 ha reso noto che provvisoriamente la perequazione delle pensioni viene effettuata sulla base delle disposizioni originarie dell’art. 12 del disegno di legge di stabilità n. 1120/2013.

Ciò si è reso necessario al fine di mettere in pagamento i primi ratei di pensione relativi all’anno 2014, in attesa di aggiornare le procedure informatiche di calcolo della perequazione delle pensioni al fine di adeguarle alle nuove disposizioni della legge di stabilità. Per completezza di informazione si fa presente che le differenze fra le due disposizioni (il disegno di legge e la versione definitiva della Legge di stabilità) riguardano la misura percentuale dell’indice di rivalutazione da applicare ai trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo, e ai trattamenti di importo superiore a sei volte il trattamento minimo.

(comma 486) Il contributo di solidarietà

La legge di stabilità 2014 ha reintrodotto l’imposizione di un contributo di solidarietà con carattere di temporaneità e progressività, a carico dei percettori di prestazioni pensionistiche che superino nel loro ammontare determinati importi fissati dalla legge.

La norma troverebbe il suo fondamento nella ragionevolezza, nel senso dell’equità, di imporre un prelievo temporaneo di natura tributaria, in un contesto economico finanziario di emergenza come quello attuale, ai trattamenti pensionistici in essere che superino un certo ammontare, in considerazione del fatto che tali trattamenti, calcolati con un sistema retributivo, sono per lo più completamente scollegati dalla contribuzione versata e conseguentemente risultano essere di una misura (in considerazione delle speranze di vita attuali), di norma, notevolmente superiore al totale della contribuzione versata durante la vita lavorativa. Un simile intervento era stato posto in essere con l’art. 18, comma 22 bis del DL n. 98 del 2011 dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 116 del 2013 in quanto contrastante con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Il legislatore esperisce un nuovo tentativo con la legge di stabilità imponendo un contributo di solidarietà ai percettori di prestazioni pensionistiche di importo superiore a 14 volte il trattamento minimo INPS, erogate da tutte le forme di previdenza obbligatorie, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014; in particolare, considerando il trattamento minimo INPS 2014 (501,37

euro), il contributo è così determinato:

– il 6 % sulla parte compresa tra 14 volte il trattamento minimo INPS (7.019 euro) e 20 volte il trattamento minimo (10.027 euro);

– il 12 % sulla parte eccedente 20 volte il trattamento minimo fino a 30 volte il trattamento minimo (15.041 euro);

– il 18 % sulla parte eccedente 30 volte il trattamento minimo (15.041 euro).

Qualora il pensionato percepisca più di un trattamento pensionistico, il suddetto contributo viene applicato alla totalità delle pensioni che, complessivamente considerate, superino l’importo soglia di 14 volte il trattamento minimo ancorché, le singole pensioni siano inferiori a tale importo.

Dal tenore letterale del testo si deduce che il legislatore ha inteso vincolare le risorse finanziare reperibili con il suddetto contributo “alle competenti gestioni previdenziali” al fine di fronteggiare le uscite necessarie per l’estensione della platea dei soggetti salvaguardati, estensione avvenuta per effetto della stessa legge di stabilità.

Si ritiene che con tale precisazione il legislatore abbia inteso superare l’incostituzionalità del precedente contributo di solidarietà di cui all’art. 18, comma 22 bis del DL n. 98 del 2011 che assoggettava le relative entrate finanziarie alla finanza pubblica nel suo complesso, cosa che, come sancito dalla sentenza n. 116 del 2013 della Corte Costituzionale, aveva determinato un uso irragionevole da parte dello Stato del potere di derogare il principio dell’universalità dell’imposizione fiscale, generando una lesione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Nella tabella di seguito si è voluto mettere in evidenza, partendo da 31 importi pensionistici che vanno da 3 volte il trattamento minimo inps 2013 a 34 volte il trattamento minimo, la rivalutazione netta annuale, l’ammontare del contributo di solidarietà, il risparmio in termini di imposta IRPEF per effetto della deducibilità del contributo di solidarietà e la conseguente decurtazione netta effettiva degli importi pensionistici, per il triennio 2014-2016.

Note di criticità riferite alla tabella

L’obiettivo di analisi ricercato nella tabella in allegato consiste nell’evidenziare quantitativamente l’effetto che le combinate disposizioni di perequazione automatica delle pensioni e di imposizione del contributo di solidarietà produrranno sulla misura delle pensioni per il triennio 2014- 2016.

Tale esercizio non può consistere nella semplice operazione di sottrarre dall’importo del contributo di solidarietà l’importo della rivalutazione netta, bensì risulta necessario considerare anche il risparmio di imposta, generato dalla deducibilità del contributo di solidarietà. Infatti il contributo di solidarietà sarebbe da considerarsi deducibile ai fini dell’individuazione dell’imponibile cui applicare l’aliquota irpef di riferimento, anche nell’assenza di alcuna specifica previsione normativa a riguardo. La tesi favorevole alla deducibilità del contributo di solidarietà è supportata dall’ultima parte del comma 486 che recita : ” Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo”.

La norma recata dal testo sopraesposto ancorché trova la sua ratio nel tentativo di evitare il reiterarsi di un giudizio di incostituzionalità, potrebbe indirettamente qualificare il contributo di solidarietà come un contributo previdenziale ed in quanto tale, la tesi della completa deducibilità acquista maggiore consistenza.

Ciò, però, risulta coerente e ragionevole solo nel senso di qualificare da un punto di vista dottrinale tale contributo ma ovviamente, sul piano pratico, esso non assumerà alcuna rilevanza ai fini del diritto e della misura della pensione.

Pertanto aderendo alla tesi della deducibilità, il costo del contributo stesso, ai fini dell’analisi in esame, deve essere messo in relazione non solo alla rivalutazione netta della pensione ma anche al risparmio di imposta generato dalla deducibilità del contributo.

Con tale approccio metodologico si ottiene la penalizzazione effettiva che l’importo netto annuo delle pensioni dovrà scontare nel triennio 2014-2016, per effetto delle combinate disposizioni della perequazione e del contributo di solidarietà. In buona sostanza ci apprestiamo a dimostrare che la penalizzazione effettiva cui saranno soggette le pensioni è minima rispetto al contributo di solidarietà imposto.

Dai calcoli effettuati nella tabella si segnalano i seguenti aspetti di maggiore capacità segnaletica:

1) Le pensioni di ammontare fino a 14 volte il trattamento minimo ricevono un beneficio netto dato dalla rivalutazione netta annuale, in quanto a tali importi non viene applicato il contributo di solidarietà;

2) Le pensioni il cui ammontare si colloca tra 15 e 16 volte il trattamento minimo, ricevono, nel 2014, una penalizzazione complessiva su base annua rispettivamente di 37 euro e 203 euro ( la penalizzazione complessiva rappresenta rispettivamente l’11 % e il 28 % del contributo di solidarietà che quindi si riduce quasi completamente); nel 2015 e nel 2016, invece, ricevono un beneficio netto di 169 euro e 22 euro, nel 2015, e di 186 euro e 38 euro nel 2016 ( per effetto dell’applicazione di una perequazione piena);

3) Le pensioni che si collocano nella fascia da 17 volte a 34 volte il trattamento minimo a fronte del versamento di un contributo di solidarietà medio pari a 6.767 euro per l’anno 2014, 6.710 euro per l’anno 2015, 6.651 euro per l’anno 2016, ricevono una penalizzazione complessiva media dell’importo pensionistico pari a 2.804 euro nel 2014, 2.379 euro nel 2015 e 2.351 euro nel 2016. Pertanto la penalizzazione, cui le pensioni di queste fasce saranno assoggettate in relazione al contributo di solidarietà imposto, corrisponde effettivamente non all’importo complessivo del contributo di solidarietà ma solo al 41% di esso nel 2014, al 35% di esso nel 2015 e nel 2016 ( valori medi).

In estrema sintesi si è dimostrato che le pensioni pari a 15 volte e 16 volte il trattamento minimo vengono decurtate, nel 2014 solo del 19,5% (valore medio) del contributo di solidarietà, mentre nel 2015 e nel 2016, nonostante l’applicazione del contributo di solidarietà, ricevono un aumento del loro ammontare pari ai valori medi di 94 euro nel 2015 e 112 euro nel 2016.

Le pensioni, comprese nella fascia di 17 volte e 34 volte il trattamento minimo, non sono effettivamente decurtate dell’intero valore del contributo di solidarietà ma solo, in media, del 41 % di esso nel 2014 e del 35% di esso nel 2015 e nel 2016.

Comma 493. I congedi e permessi per l’assistenza dei familiari invalidi non danno luogo alla riduzione della pensione.

Per analizzare in maniera compiuta la disposizione in commento occorre operare un piccolo passaggio riferito al recente passato.

Il Decreto “Salva Italia” oltre ad aver abrogato la pensione di anzianità sostituendola con la pensione anticipata, aveva introdotto una penalizzazione progressiva sulla misura della quota retributiva, qualora si accedeva anticipatamente alla pensione ad una età inferiore ai 62 anni.

Successivamente il DL n. 216/2011 aveva introdotto un regime transitorio di mancata applicazione della suddetta penalizzazione per i soggetti che maturassero il requisito contributivo (42 anni gli uomini, 41 anni le donne, a cui vanno aggiunti gli aumenti per le speranze di vita) entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale requisito venisse raggiunto con contribuzione effettiva da lavoro, includendo anche i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e per cassa integrazione guadagni ordinaria.

Successivamente L’art. 4 bis del decreto legge 101/2013 ha incluso nella contribuzione figurativa computabile per l’ingresso nel suddetto regime transitorio anche quella derivante da astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti nonché quella derivante da congedo parentale di maternità e paternità previsti dal DLgs 151 del 2001. IL comma 493 si inserisce in tale contesto normativo prevedendo che anche la contribuzione figurativa accreditata per i congedi e i permessi di cui all’art. 33 della legge 104 del 1992 è utile per non ricevere la suddetta penalizzazione.

Analisi in sintesi di altri provvedimenti ( comma 287) Fondo per il rimborso del contributo di perequazione

Viene Istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a cui viene recata una dotazione di 40 milioni di euro annui per il biennio 2014- 2015 ( 20 milioni per il 2014 e 60 per il 2015), ai fini del rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione, di cui all’art. 18 co. 22 bis del DL n. 98/2011, sui trattamenti pensionistici di un determinato importo, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013.

(comma 417) Spese di funzionamento degli enti previdenziali privatizzati

Interviene sulle spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, consentendo che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell’anno 2010.

(commi 484 – 485) trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici

Il comma 484 modifica la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici e posticipa l’erogazione degli stessi, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Infatti, da un lato viene ridotto da 90.000 a 50.000 euro il limite di soglia, di cui all’art. 12, comma 7 del DL 78/2010, superato il quale la liquidazione del TFS/TFR non avviene in un’ unica soluzione e dall’altro viene innalzato a 12 mesi il precedente termine di 6 mesi di cui all’art. 3, comma 2 del DL 79/1997, inerente al posticipo della liquidazione stessa. Ne deriva, pertanto, che per il dipendente pubblico che cessa dal servizio per morte e per motivi di salute, il termine rimane quello di 3 mesi, per il dipendente pubblico che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio, oppure per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, il termine si innalza da 6 mesi a 12 mesi, mentre per il dipendente pubblico che risolve il rapporto per dimissioni volontarie il termine rimane di 24 mesi.

Il TFS/TFR verrà erogato in un’unica soluzione se, a lordo delle trattenute fiscali non supera l’importo di 50.000 euro, in due rate annuali (50.000 euro prima rata, residuo seconda rata) se non supera l’importo di 100.000 euro, in tre rate annuali (50.000 euro prima rata, 50.000 euro seconda rata, residuo terza rata) se supera l’importo di 100.000 euro.

Il comma 485 prevede che la normativa previgente alle suddette disposizioni del comma 484 continuerà a trovare applicazione per tutti quei soggetti che hanno raggiunto il diritto al pensionamento al 31/12/2013.

(comma 488) Enti previdenziali di diritto privato Reca una norma di interpretazione autentica concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato, al fine di specificare che gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007, sono fatti salvi unicamente a condizione che essi siano intesi ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali.

(comma 489) Limitazioni al cumulo di retribuzione pubblica e pensione

Prevede una norma che limita il trattamento economico erogabile dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici compresi nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1 comma 2 della legge n. 196 del 2009, ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche. In particolare la suddetta limitazione consiste nel fatto che il trattamento economico sommato al trattamento pensionistico non può eccedere l’importo di 303.000 euro (trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione).

Al fine di definire il campo di applicazione della norma, si fa presente che per “gestioni previdenziali pubbliche” si intenderebbe tutto il panorama previdenziale di diritto pubblico ad esclusione delle forme assicurative privatizzate per effetto del Dlgs n. 509 del 1994.

Invece le amministrazioni pubbliche cui fa riferimento la disposizione in esame sono da intendersi non esclusivamente le amministrazioni pubbliche in senso stretto di cui al DLgs 165/2001 ma tutte le amministrazioni comprese nell’elenco ISTAT redatto ai fini del conto economico consolidato dello Stato italiano.

Inoltre è previsto che nel novero delle pensioni rilevanti per il suddetto cumulo sono da comprendersi anche i vitalizi previsti per le cariche pubbliche . Le suddette disposizioni si applicano anche agli organi costituzionali nel rispetto dei propri ordinamenti.

comma 491 e comma 744) Nuove aliquote per gli iscritti in gestione separata

Il comma 491 modifica le aliquote contributive degli iscritti alla gestione separata che sono anche titolari di pensione o titolari di iscrizione ad altra forma assicurativa obbligatoria :

– nell’anno 2014 è fissata al 22% in luogo del 21% precedentemente stabilito;

– nell’anno 2015 è fissata al 23,5 % in luogo del 22% precedentemente stabilito;

– nell’anno 2016 l’aliquota non viene modificata e resta ferma pertanto al 24 %.

Il comma 744 mantiene al 27 % per il solo anno 2014 l’aliquota contributiva dei titolari di partita iva iscritti alla gestione separata che né sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria né sono titolari di pensione, a differenza della generalità dei casi non titolari di partita iva per i quali è fissata, relativamente al 2014, un’ aliquota del 28 %.

(comma 494) Assegno vitalizio di natura assistenziale

Introduce, dal 1° gennaio 2014, un assegno vitalizio di importo pari a 1.033 euro su base mensile a favore del coniuge e dei figli dell’invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50%, derivante da atto terroristico (anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all’atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso).

 

Tabella