FONDAZIONE STUDI CDL – Comunicato 19 luglio 2022
Convertito in legge il Decreto Aiuti
In vigore dal 16 luglio, la Legge n. 91/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, che converte con modificazioni il D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti) recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e crisi ucraina. La legge conferma, all’art. 32, l’iter di erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro nella mensilità di luglio a lavoratori dipendenti e pensionati con reddito per l’anno 2021 non superiore a 35.000 euro, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ma anche lavoratori stagionali, dello spettacolo e del turismo, lavoratori domestici, autonomi e occasionali, percettori del reddito di cittadinanza, incaricati di vendite a domicilio e autonomi senza partita Iva. Immodificato l’art. 33 che istituisce un Fondo per il riconoscimento, in via eccezionale, di una indennità una tantum per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell’Inps e i professionisti iscritti alle Casse di previdenza privatizzate, con una dotazione e relativo limite di spesa pari a 500 milioni di euro per l’anno 2022. I requisiti per ottenere il bonus e le modalità di corresponsione a queste due tipologie di lavoratori saranno disciplinate da un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Tra le principali modifiche apportate dal provvedimento, l’introduzione dell’art.15-bis che innalza a 120.000 euro, in luogo di 60.000 euro, la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. La norma prevede inoltre, che chi non paga otto rate (e non più cinque) decada dal beneficio della rateizzazione e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato. Novità anche per il reddito di cittadinanza. All’art. 34-bis si precisa che i datori di lavoro privati possano proporre offerte di lavoro congrue direttamente ai percettori del reddito, salvo comunicarne l’eventuale mancata accettazione al centro per l’impiego competente, anche ai fini della decadenza del beneficio.
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