FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – Circolare 12 dicembre 2013, n. 18
Versamento ritenute fiscali e contributive alluvione Sardegna
Il ciclone Cleopatra che si è abbattuto in novembre sulla Sardegna ha causato danni ingentissimi. La Sardegna tenta di rialzarsi dopo l’alluvione che ha devastato in particolare la provincia di Olbia e quella di Nuoro, un primo intervento del Governo a favore delle popolazioni colpite, annunciato con comunicato stampa del 30 novembre 2013, è stato quello di sospendere tutti i versamenti e gli adempimenti tributari. Ciò è stabilito con Ministero dell’Economia del 30 novembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.283 del 3-12-2013.
In particolare nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall’alluvione, sono sospesi i termini dei versamenti degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Conseguentemente, possono beneficiare della sospensione tutti i lavoratori dell’azienda (autonomi e subordinati) che abbiano la residenza negli stessi territori.
I lavoratori non residenti, anche se il sostituto è residente nei comuni alluvionati, non possono beneficiare della sospensione, per cui subiscono la ritenuta. Il sostituto la verserà nei modi e nei termini stabiliti dal Governo.
Qualora l’azienda avesse la residenza/sede legale o unità operativa fuori dai territori interessati, ma intrattiene un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato) con un lavoratore residente nelle zone colpite dall’alluvione, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 del DM 30 novembre 2013, si ritiene che sia operante la sospensione della ritenuta fiscale.
I Comuni interessati dall’alluvione e, quindi, beneficiari del provvedimento di sospensione sono quelli compresi nell’elenco approvato dal Commissario delegato per l’emergenza con l’ordinanza n. 3 del 22 novembre scorso.
Un primo dubbio operativo riguarda l’obbligatorietà del versamento delle ritenute fiscali per coloro che hanno corrisposto le retribuzioni prima del 18 novembre 2013.
Si tratta ad esempio, delle aziende che hanno corrisposto lo stipendio di settembre nel mese di ottobre, operando le ritenute fiscali da versare entro il 18 novembre scorso.
Per tali aziende che hanno operato le ritenute prima del 18 novembre è evidente che le stesse dovranno essere versate, ma nei modi e nei termini che saranno stabiliti per la ripresa dei versamenti.
Analogo problema si pone per le retribuzioni del mese di novembre con riferimento alle quali il datore di lavoro ha operato la ritenta fiscale o previdenziale prima del giorno 18.
Anche in questo caso, deve ritenersi sospeso il versamento delle ritenute fiscali senza incorrere in alcun problema sanzionatorio, oppure di carattere penale.
Per quanto riguarda il versamento dei contributi, come per il passato, occorrerà un provvedimento specifico, il decreto in esame riguarda solo i versamenti tributari.
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