FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 17 luglio 2013, n. 8
Società tra professionisti – decreto fare: certificazioni di maternità e denunce d’infortuno alla p.s. al vaglio della telematica
Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (G.U. 21 giugno 2013, n. 144 – S.O. n. 50), rubricato “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” – c.d. “Decreto del Fare” – nell’ottica della riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, è intervenuto, tra l’altro – subordinatamente all’entrata in vigore di specifici decreti ministeriali – in merito:
– alla trasmissione telematica all’INPS del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto o d’interruzione di gravidanza;
– all’abrogazione della denuncia di infortunio all’autorità di pubblica sicurezza.
La trasmissione telematica delle certificazioni di maternità
L’art. 21 del D.Lgs. n. 151/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – prevede a carico delle lavoratrici una serie di obblighi di natura certificatoria connessi alla propria maternità:
– prima dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all’art. 16, lettera a), la consegna del certificato medico indicante la data presunta del parto al datore di lavoro e all’Istituto erogatore dell’indennità di maternità (comma 1);
– la presentazione, entro trenta giorni dall’evento, del certificato di nascita del figlio oppure la relativa dichiarazione sostitutiva redatta quale atto di notorietà ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (comma 2).
L’art, 34 del Decreto Fare, introducendo all’art. 21 del D.Lgs. n. 151/2001 i comma 1bis e 2bis, dispone che le suddette certificazioni siano trasmesse all’Istituto assicuratore esclusivamente per via telematica.
In particolare, il certificato medico di gravidanza sul quale è indicata la data presunta del parto deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Alla medesima modalità è soggetta la trasmissione all’INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza da parte della competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
Vengono così estese anche alla maternità le stesse modalità di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010.
Tuttavia, la nuova procedura troverà applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di un decreto interministeriale da emanarsi, di concerto tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute e Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del D.L. n. 69/2013 e pertanto entro il 21 dicembre 2013, con cui saranno precisate le specifiche modalità operative.
Sarà quindi l’Istituto assicuratore, una volta ricevute, a mettere a disposizione del datore di lavoro le certificazioni telematiche tramite invio alla casella di posta elettronica da egli indicata o mediante accesso diretto al sistema INPS autorizzato con l’attribuzione di apposite credenziali.
Pro-tempore, fino alla definitiva operatività delle nuove modalità di natura telematica, le lavoratrici resteranno obbligate a consegnare all’INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto o dell’interruzione di gravidanza.
La (futura) abrogazione dell’obbligo di denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza degli infortuni sul lavoro
L’art. 32, comma 6, del Decreto Fare è intervenuto, in termini programmatici, sulle modalità di conoscenza da parte della pubblica autorità degli accadimenti infortunistici, utilizzando le risorse tecniche che saranno adottate attraverso l’emanazione di un decreto ministeriale che procederà a definire le regole per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (di cui l’acronimo SINP).
Come noto, l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 ha istituito il SINP al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Tuttavia il SINP non ha mai trovato attuazione pratica in quanto non è ancora stato emanato il decreto interministeriale, previsto dall’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, con cui dovranno essere stabilite le regole tecniche per la relativa realizzazione, per il funzionamento ed il trattamento dei dati.
Dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale, secondo la previsione dell’art. 32, comma 6, del D.L. n. 69/2013, sarà abrogato l’art. 54 del D.P.R. n. 1124/65 – T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Verrà quindi meno l’obbligo per i datori di lavoro di denunciare, entro due giorni, all’autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui è avvenuto, l’accadimento infortunistico che abbia avuto per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.
In via ulteriore, sempre a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale, di cui all’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, saranno apportate modificazioni all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/65.
Secondo la attuale vigenza di questa disposizione, l’Autorità di pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di cui all’art. 54, è tenuta a trasmetterne una copia alla D.T.L. nella cui circoscrizione è avvenuto l’infortunio, per ogni evento in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali prevederne la morte od un’inabilità superiore ai trenta giorni. Una volta ricevuta la denuncia, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni, il settore ispezione dell’ufficio periferico ministeriale deve procedere ad eseguire un’inchiesta, eventualmente anche sul luogo dell’infortunio, al fine di accertare:
– la natura del lavoro al quale era addetto l’infortunato;
– le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio, la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
– l’identità dell’infortunato e il luogo dove esso si trova;
– la natura e l’entità delle lesioni;
– lo stato dell’infortunato;
– la retribuzione;
– in caso di morte, le condizioni di famiglia dell’infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la resistenza di questi ultimi.
Una volta entrate in vigore le modifiche dettate dal Decreto Fare, le autorità di pubblica sicurezza, ma con essere anche le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio saranno tenute ad acquisire telematicamente i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni direttamente dall’INAIL, mediante accesso telematico al SINP.
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dall’acquisizione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro sarà tenuta ad aprire un’inchiesta al fine di accertare le medesime circostanze, dati e notizie sopra elencate. Tuttavia, dal tenore letterale della novellata disposizione emerge che l’inchiesta non possa essere aperta d’ufficio ma unicamente su sollecitazione del lavoratore infortunato, di un suo superstite o dell’INAIL.