INPS – Messaggio n. 1281 del 28 marzo 2024
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019, modificato dal D.I. del 29 settembre 2023 – Modalità di presentazione delle domande di prestazioni integrative alla NASpI
1. Premessa
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i Fondi di solidarietà bilaterali possono avere, tra le altre, finalità volte ad assicurare una tutela integrativa, in termini di importo e durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il D.I. 9 agosto 2019, n. 103594, come modificato dal D.I. del 29 settembre 2023, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (di seguito, Fondo), prevede l’erogazione di una prestazione integrativa, in termini di importo o durata, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
Con il presente messaggio, facendo seguito alla circolare n. 37 del 7 marzo 2022, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio del Fondo, si illustrano le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo erogato dal Fondo in argomento.
2. Presentazione della domanda di accesso alle prestazioni integrative
La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà i cui decreti istitutivi prevedono l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.
Per l’accesso alle prestazioni integrative i datori di lavoro devono presentare domanda, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per i datori di lavoro che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, di cui alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014 o, in subordine, alla Struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.
3. Istruzioni operative
Il servizio per l’invio telematico della domanda è disponibile nel portale istituzionale dell’INPS www.inps.it al seguente percorso: “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.
Per potere utilizzare il servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica).
Dal menu della procedura, nell’area download, è possibile scaricare un esempio di tracciato .XML per l’invio dei dati analitici dei lavoratori beneficiari, relativo al Fondo in esame, nonché il manuale utente per “Aziende e Consulenti”, recante le istruzioni per l’invio telematico delle domande e l’allegazione dei documenti richiesti, al quale si rinvia per le istruzioni di dettaglio.
Il datore di lavoro, al momento della presentazione della domanda, deve selezionare il Fondo in argomento, allegando i dati analitici dei lavoratori utilizzando il citato allegato, che costituisce parte integrante della domanda.
Nella domanda si deve indicare se si richiede l’integrazione dell’importo dell’indennità NASpI o l’integrazione della durata della stessa (nel limite di ulteriori 18 mesi).
Occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.
Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.
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