INPS – Messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025

Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali – Programmi formativi: disciplina delle modalità di accesso – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti

Premessa

L’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 9 agosto 2019, n. 103594, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (di seguito, Fondo), come modificato dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze 29 settembre 2023, dispone che il Fondo può provvedere al “finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea”.

Il Comitato amministratore del Fondo, con la delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del D.I. n. 103594/2019, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D.I. 29 settembre 2023 (Allegato n. 1), che disciplina le modalità di accesso alla prestazione.

Tanto rappresentato, a scioglimento della riserva di cui al paragrafo 4.2 della circolare n. 85 del 26 luglio 2024, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative e contabili relative alla misura in argomento.

1. Presentazione della domanda

La domanda può essere inviata, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l’apposito servizio presente sul portale istituzionale (www.inps.it) digitando nel campo Ricerca “Servizi per aziende e consulenti” e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Successivamente si deve selezionare l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”. Dal menu a tendina dell’invio domande si deve scegliere per intervento: “002 Formazione” e, quindi, per Fondo: “Fondo Servizi Ambientali” e inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto.

Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell’accordo se successiva.

La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale rappresentante, i seguenti elementi: il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte; l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte; la data dell’accordo sindacale; la dichiarazione di responsabilità nella quale il datore di lavoro attesta di avere usufruito o non usufruito di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali, territoriali, regionali, comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato, nonché l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie. Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.

La domanda di finanziamento non può riguardare interventi di durata superiore ai dodici mesi.

La misura dell’intervento relativo a ciascun lavoratore interessato è pari alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. Ai fini del calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è rappresentata dall’imponibile previdenziale del lavoratore interessato.

A norma del comma 6 dell’articolo 9 del D.I. n. 103594/2019, il finanziamento delle prestazioni è riconosciuto nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente, ricomprendendo in tale calcolo anche la contribuzione da versare a titolo di contribuzione addizionale e straordinaria. Ciascun intervento è a tale fine determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro istante fino al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo (c.d. tetto aziendale).

2. Modalità di finanziamento del programma formativo e compilazione del flusso Uniemens

Per le istanze di finanziamento del programma formativo, i datori di lavoro richiedenti (posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione “1Z”) o i loro consulenti/intermediari devono associare alla domanda un codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato dal servizio web o generato dall’apposita funzione. Tale codice permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a quella degli altri Fondi e non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi sul flusso Uniemens.

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territorialmente competente dell’INPS rilascia conforme autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro.

I datori di lavoro devono valorizzare nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione  rilasciata  dalla  Struttura  territorialmente  competente, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il codice causale già in uso “L110”, avente il significato di “Recupero formazione Fondi di solidarietà”, e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio.

3. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli eventi amministrativi relativi all’accesso alla prestazione dei programmi formativi a favore dei lavoratori, previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera d), del D.I. n. 103594/2019, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D.I. 29 settembre 2023, evidenziati nel flusso Uniemens con il codice in uso “L110”, da parte dei datori di lavoro autorizzati su deliberazione che accedono al relativo finanziamento tramite il sistema del conguaglio dei contributi (cfr. le istruzioni di cui al precedente paragrafo 2), si istituisce il conto “SAR30110” per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, gestito in via automatizzata da parte della procedura informatica di ripartizione contabile del DM.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).

Allegato 1

(INPS – Delibera 21 luglio 2025, n. 33)

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione I
Codice contoSAR30110
Denominazione completa Oneri per il finanziamento dei programmi formativi conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969,– Art. 6, comma 1, lettera d), del D.I. n. 103594/2019, modificato dall’art. 3, comma 3, del D.I. 29 settembre 2023.
Denominazione abbreviataON.PROGR.FORMATIVI DM – A3, D.I. 29/09/23
Validità e movimentabilità12/2025 – P10
Capitolo/Voci bilancio3U1205002