MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 17 dicembre 2020, n. 23
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Aggiornamento dell’operatività ai sensi del nuovo addendum all’Accordo istitutivo della Sezione speciale Regione Piemonte per far fronte all’attuale situazione di emergenza
Si comunica che a seguito della sottoscrizione del nuovo addendum all’Accordo siglato il 24 giugno 2019 istitutivo della Sezione speciale Regione Piemonte, la stessa Sezione fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale e dell’Unione Europea, opera:
– Con riferimento all’operatività su singole operazioni, finanziando esclusivamente:
– Per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) e d) del decreto-legge Liquidità, l’incremento dell’ordinaria misura di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione concedibile dal Fondo, rispettivamente, fino alla misura massima del 90% e del 100%;
– Per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto-legge Liquidità, l’incremento dell’ordinaria misura massima di copertura, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, concedibile dal Fondo, rispettivamente pari all’80% e al 90%, fino alla misura massima del 100%;
– Per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera n) del decreto-legge Liquidità, l’incremento dell’ordinaria misura massima della riassicurazione rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo, pari all’80%, fino alla misura massima del 90%.
Nei i casi sopra descritti, la Sezione speciale interviene a copertura del 20% della garanzia complessivamente rilasciata dal Fondo, rimanendo a carico del Fondo la copertura della rimanente quota dell’80%.
– Con riferimento all’operatività su portafogli di finanziamenti, finanziando esclusivamente:
– Per i portafogli regionali di finanziamenti che presentano le caratteristiche previste dall’articolo 13, comma 1, lettera l) del decreto-legge Liquidità, l’incremento della quota garantita della tranche junior fino a un massimo del 20% della misura della quota garantita dal Fondo;
– Per i portafogli regionali di finanziamenti che presentano le caratteristiche previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge Liquidità, l’incremento della misura di copertura della tranche junior dall’80% al 90% della stessa.
Il nuovo addendum, inoltre, prevede che la Sezione speciale possa interviene a sostegno delle operazioni finanziarie finalizzate alle esigenze di capitale circolante anche se non connesse a uno specifico progetto di sviluppo aziendale. Resta ferma l’ammissibilità delle operazioni a fronte di investimento e l’esclusione delle operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine e di rinegoziazione dei debiti pregressi.
La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
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