MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 15 del 10 ottobre 2024
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Applicazione della misura introdotta dal comma 2, articolo 1 del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n.63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, come convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, n.101
Si informa che, ai sensi del comma 2, articolo 1 del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n.63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, come convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, n.101 (di seguito “Decreto”), è stata prevista per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, la possibilità di avvalersi di una sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024. Possono beneficiare della misura le imprese:
– che nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento; ovvero una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento; ovvero una riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria, pari almeno al 20 per cento, nel caso delle cooperative agricole, rispetto all’anno precedente.
– le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Così come deliberato dal Consiglio di Gestione del Fondo e riportato nella Circolare n.7/2023:
– la garanzia del Fondo sarà confermata d’ufficio per la nuova maggior durata, senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata dai soggetti richiedenti la variazione in aumento della durata a seguito della sospensione concessa ai sensi del Decreto;
– non si procederà alla quantificazione del maggior aiuto che sarebbe connesso alla maggior durata della garanzia.
Le predette richieste di allungamento della durata della Garanzia dovranno essere trasmesse al Gestore all’indirizzo PEC fdgammissione@postacertificata.mcc.it successivamente all’adozione della delibera di allungamento, o atto equivalente, da parte del soggetto richiedente ed entro sei mesi dalla medesima data, utilizzando il file “Richiesta di conferma della garanzia-sospensione ope legis” e l’elenco Excel ad esso allegato, da compilare in ogni loro parte, unitamente all’autocertificazione allegata alla presente Circolare, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.
Si specifica, infine, che tale variazione di durata della garanzia potrà essere richiesta anche per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.2 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e delle Sezioni 2.1 e 2.2 del “Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”.
La presente circolare e la modulistica di riferimento sono disponibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it
Allegato
Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese – Legge 662/96 dichiarazione resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________ nato a ______________________________ il _____, in qualità di legale rappresentante dell’impresa (denominazione e ragione sociale) ________________________________ iscritta al Registro delle imprese con codice fiscale _________________________, costituita in data _____ e con sede legale in _________________________ al fine di beneficiare della sospensione prevista dal comma 2, articolo 1 del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito nella legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” (di seguito “Decreto”)
DICHIARA
– che l’impresa nel 2023:
– ha subito una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all’anno precedente;
– ha subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, rispetto all’anno precedente;
– ha subito una riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria, pari almeno al 20 per cento, rispetto all’anno precedente (nel solo caso di cooperativa agricola).
– che l’impresa o la società non rientra tra i soggetti le cui esposizioni debitorie siano, alla data di entrata in vigore del Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
DATA ____/____/_______
FIRMA E TIMBRO _________________________________________________