MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 18 del 12 dicembre 2024

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Applicazione delle “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico” previste dall’art.2-ter del Decreto-Legge n.4 del 18 gennaio 2024, come convertito con modificazioni dalla Legge del 15 marzo 2024, n.28

Si comunica che, a partire dal 13 dicembre 2024, per le operazioni finanziarie di cui all’articolo 2-bis del Decreto-legge n.4 del 18 gennaio 2024, come convertito con modificazioni dalla Legge del 15 marzo 2024, n.28 (di seguito “decreto”) su cui è richiesta la garanzia del Fondo entro l’anno 2024, come disciplinato dalla Circolare n.8/2024, sarà possibile presentare domanda per l’agevolazione prevista dall’art. 2-ter del decreto relativa al contributo in conto interesse previsto per le imprese dell’indotto e finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle predette operazioni.

Il predetto contributo è riconosciuto ai soggetti beneficiari ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti “de minimis” ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell’aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale.

Ai fini dell’accesso al contributo, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all’operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell’ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili.

Il soggetto richiedente in fase di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo dovrà:

– allegare la versione aggiornata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), prevista dall’articolo 2-bis comma 2 del decreto, disponibile nella sezione Modulistica del sito ufficiale del Fondo;

– rilasciare l’apposita dichiarazione prevista dall’articolo 2-ter, comma 2 del decreto. Possono altresì accedere al contributo le operazioni finanziarie per le quali, alla data del 13 dicembre 2024, sia già stata richiesta l’ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto; in tal caso il soggetto richiedente dovrà trasmettere le predette dichiarazioni all’indirizzo PEC fdgammissione@postacertificata.mcc.it. La presente circolare è disponibile sul sito internet del Fondo di garanzia www.fondidigaranzia.it.