MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 8 del 5 aprile 2024
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Applicazione delle “Misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria” previste dall’art.1 del Decreto-Legge n. 9 del 2 febbraio 2024, pubblicato nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 2024 e successivamente abrogato dalla Legge 15 marzo 2024, n.28.
A parziale modifica ed integrazione delle indicazioni contenute nella Circolare n. 4/2024, si comunica che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 15 marzo 2024, n. 28 è stato abrogato il decreto-legge 2 febbraio 2024, n.9.
Attraverso la medesima legge 15 marzo 2024, n. 28 è stato convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico” e, in particolare, è stato introdotto l’articolo 2-bis nel quale è confluita, con alcune modifiche, la disciplina relativa all’intervento del Fondo, in precedenza contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9.
In particolare, la garanzia del Fondo è concessa alle micro, piccole e medie imprese, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti Disposizioni Operative, che:
– sono fornitrici e creditrici nei confronti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024; – hanno prodotto, negli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del predetto articolo 2-bis. Per questa tipologia di imprese, la garanzia è concessa a titolo gratuito su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell’impresa committente, fino alla misura:
a) dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
b) del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria garantita dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
Si precisa, infine, che, in fase di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, i soggetti richiedenti dovranno trasmettere al Gestore la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal comma 2 del predetto articolo 2-bis ai fini della certificazione dell’importo del fatturato medio e dei crediti vantati nei confronti dell’impresa committente.