MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 4 del 15 marzo 2024

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) Applicazione delle misure previste dall’art.1 del Decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024, pubblicato nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 2024, recante “Misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”

Si comunica che, a partire dal 15 marzo 2024, sarà possibile presentare le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi dall’articolo 1 del Decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024, pubblicato nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 2024, recante “Misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”.

In particolare, la garanzia del Fondo è concessa alle piccole e medie imprese, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti Disposizioni Operative, che:

– sono fornitrici e creditrici nei confronti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all’entrata in vigore del suddetto decreto,

– hanno prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti dell’impresa committente sottoposta alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al punto precedente. Per questa tipologia di imprese, la garanzia è concessa a titolo gratuito su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell’impresa committente, fino alla misura:

a) dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

Si precisa, infine, che, in fase di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, i soggetti richiedenti dovranno trasmettere al Gestore la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal comma 2 del predetto articolo 1 ai fini della certificazione dell’importo del fatturato negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia e dei crediti vantati nei confronti dell’impresa committente.