MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 7 del 27 marzo 2024
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Avvio dell’operatività del Fondo ai sensi degli “Aiuti di importo limitato” – Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (di seguito “Temporary Crisis and Transition Framework” o “TCTF”)
Si comunica che, a seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C(2024) 1666 dell’11 marzo 2024 in riferimento alla misura di aiuto SA.111369 a partire dal 27 marzo 2024 sarà possibile, per le PMI, i Professionisti e per le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, come previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (di seguito “DL Anticipi”), presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti di importo limitato” – Sezione 2.1 del TCTF. Le richieste potranno essere trasmesse al Gestore solo dopo aver acquisito dal soggetto beneficiario finale la versione aggiornata della domanda di agevolazione, ovvero l’addendum alla precedente versione, disponibili sul sito internet del Fondo di garanzia per le PMI (di seguito “Fondo”).
Fermo restando i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo e dall’articolo 15-bis del DL Anticipi, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF:
a) come da autocertificazione sottoscritta nel modulo di domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari finali devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche);
b) come da autocertificazione sottoscritta nel modulo di domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari finali non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni; nel caso in cui il soggetto beneficiario finale operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione;
c) in riferimento alle richieste di riassicurazione/controgaranzia: – le commissioni applicate al soggetto beneficiario finale possono essere destinate alla copertura del rischio di credito solo per la quota non riassicurata dal Fondo; – la data di perfezionamento dell’operazione finanziaria deve essere successiva alla data di ammissione all’intervento del Fondo; – il soggetto richiedente, in sede di compilazione della domanda, deve indicare nella sezione “trasparenza”, il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario finale, in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate, per effetto dell’ammissione all’intervento del Fondo; – il soggetto richiedente, a seguito dell’ammissione all’intervento del Fondo, dovrà necessariamente comunicare al Gestore, entro il termine di 3 mesi dalla delibera di ammissione all’intervento stesso, il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario finale, in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate, per effetto dell’ammissione all’intervento del Fondo (confermando o meno quanto indicato nella domanda di ammissione).
Fermo restando l’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale, pari ad euro5.000.000,00, l’importo massimo garantibile ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF è pari a:
– euro 2.250.000,00 per le imprese dell’industria, del commercio e dei servizi; – euro 280.000,00 per le imprese dell’agricoltura; – euro 335.000,00 per le imprese della pesca e acquacoltura.
L’importo dell’aiuto concesso, sulla singola operazione garantita, sarà pari al valore nominale dell’importo garantito e sarà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” – Sezione 2.1 del TCTF.”
Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti di esenzione, così come definiti nelle Disposizioni Operative del Fondo. Per tali operazioni l’aiuto per il soggetto beneficiario finale continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).
Allegato
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Proroga fino al 30 giugno 2024 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud) - Aumento dei massimali di aiuto concedibili ai sensi della sezione 2.1 del Temporary Crisis and…
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) Prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell impresa, ai sensi della Parte IV, paragrafo D delle vigenti Disposizioni…
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) Applicazione delle misure previste dall’art.1 del Decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024, pubblicato nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 2024, recante…
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) - Avvio dell’operatività della Sezione speciale Piemonte - MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA - Circolare n. 5 del 21 marzo 2024
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) - Avvio dell’operatività della Sezione speciale Veneto - MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA - Circolare n. 6 del 21 marzo 2024
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) - Avvio dell’operatività della Sezione speciale Regione Valle d’Aosta - Circolare n. 20 del 13 novembre 2023 del MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…