MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 08 marzo 2022, n. 3

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Ammissibilità delle richieste di garanzia in favore delle imprese agricole a valere sul regime “de minimis” e sul Regolamento UE n.702/2014 del 25 giugno 2014 e applicazione della misura prevista dall’articolo 8, comma 2 del Decreto-Legge del 1° marzo 2022, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022 (di seguito “DL Energia”)

Si comunica che, a partire dal 16 marzo 2022, sarà possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore dei soggetti beneficiari finali del settore agricolo a valere sul Regolamento UE n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 e sul Regolamento UE n.702/2014 del 25 giugno 2014.

Per quanto riguarda, invece, le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore di soggetti beneficiari finali del settore della pesca e dell’acquacoltura, quest’ultime potranno essere presentate a valere sul Regolamento UE n.717/2014 del 27 giugno 2014 e sul Regolamento UE n.1388/2014 del 16 dicembre 2014 a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite successiva apposita Circolare.

Si comunica, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 del DL Energia, il Consiglio di gestione ha deliberato che, nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2022, la commissione una tantum prevista ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, non è dovuta per tutte le richieste di ammissione riferite a finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.

Si intendono escluse dal campo di applicazione della norma le sole operazioni a fronte di investimento.