MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 30 giugno 2021, n. 6
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)
Applicazioni delle ulteriori misure previste dal Decreto – legge 25 maggio 2021, n.73, pubblicata nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 (di seguito DL Sostegni-bis)
Si comunica che, a seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021 in riferimento alla misura di aiuto SA.63597 – “Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI – Amendment to the scheme SA.56966 as already amended by SA.57625 and SA.59655”:
– le misure previste dall’articolo 13, comma 1, del DL Liquidità sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 ai sensi di quanto previsto dall’art.13, commi 1, lettera a), e 2, del DL Sostegni-bis;
– le modifiche introdotte dal DL Sostegni-bis sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo con le modalità di seguito descritte:
Art.13 comma 1), lettera f):
“all’articolo 13, comma 1, lettera c), al primo periodo, dopo le parole: “con durata fino a 72 mesi” aggiungere le seguenti:
“ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell’80%.”
Tale provvedimento verrà applicato alle richieste di ammissione alla garanzia diretta del Fondo presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021.
Art.13 comma 1), lettera g):
“all’articolo 13, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea.”
Ai sensi di quanto previsto dalla suddetta autorizzazione della Commissione europea, la durata massima delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (di seguito “Punto 3.2 del Quadro temporaneo”) non potrà essere superiore a 96 mesi, pertanto tale limite di durata si applicherà a tutte le richieste di ammissione all’intervento del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo presentate a partire dal 24/06/2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021. A partire dalla data comunicata dal Gestore sarà possibile richiedere, in riferimento a tutte le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo, l’allungamento della durata della garanzia fino ad un massimo di 96 mesi, ferma restando la percentuale di copertura originaria.
Art.13 comma 1), lettera h):
all’articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole “con copertura al 100 percento” sono aggiunte le seguenti:
“e, a decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 percento,” e dopo le parole “con durata analoga al finanziamento” è inserito il seguente periodo: “A decorrere dal 1 ° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90 percento, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente.”
Tale provvedimento verrà applicato alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021. Si specifica che, per le richieste di riassicurazione/controgaranzia, la percentuale di riassicurazione e controgaranzia rilasciata dal Fondo sarà pari al 100% dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate siano pari al 90% dell’importo del finanziamento.
Ulteriori chiarimenti operativi
Si forniscono, inoltre, gli ulteriori seguenti chiarimenti operativi:
– per le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d) del DL Liquidità, non è prevista alcuna modifica in termini di copertura e pertanto la percentuale di riassicurazione sarà pari al 100% dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito; per quanto riguarda la durata massima di tali operazioni finanziarie, si applica quanto specificato sopra in riferimento all’aumento del limite a 96 mesi previsto dall’art.13 comma 1), lettera g) del DL Sostegni-bis;
– per le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) del DL Liquidità, non è prevista alcuna modifica in termini di copertura e pertanto la percentuale di garanzia diretta sarà pari all’80%, e la percentuale di riassicurazione sarà pari al 90% dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%; per quanto riguarda la durata massima di tali operazioni finanziarie, si applica quanto specificato sopra in riferimento all’aumento del limite a 96 mesi previsto dall’art.13 comma 1), lettera g) del DL Sostegni-bis;
– per le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera n) del DL Liquidità, fermo restando il rispetto delle condizioni ivi previste, si applicherà quanto di seguito:
– cumulabilità tra la garanzia diretta del Fondo, nella misura massima dell’80%, e la garanzia concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere sulle risorse proprie e nella misura massima del 20%, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
– concessione della riassicurazione e della controgaranzia in misura pari all’80% sulle garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento.
Per quanto riguarda la durata massima di tali operazioni finanziarie, si applica quanto specificato sopra in riferimento all’aumento del limite a 96 mesi previsto dall’art.13 comma 1), lettera g) del DL Sostegnibis.
Si segnala, infine, che, a seguito delle modifiche sopra esposte, per le nuove garanzie che saranno concesse a partire dal 1° luglio ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo e gli allungamenti di durata delle garanzie già concesse ai sensi del medesimo Punto, ferma restando la gratuità dell’intervento del Fondo, l’aiuto per l’impresa inquadrato ai sensi del Punto 3.1 del Quadro Temporaneo è misurato sulla base dei nuovi premi teorici di garanzia riportati nelle seguenti tabelle:
TABELLA A COPERTURA 80% (NOTA 1) – NUOVE GARANZIE E ALLUNGAMENTI GARANZIE IN ESSERE DI DURATA NON SUPERIORE A 96 MESI | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo beneficiario | Anno 1 | Anni 2 e 3 | Anni 4, 5 e 6 | Anni 7 e 8 |
PMI | 0,50% | 0,80% | 1,35% | 2,30% |
Mid Cap* | 0,80% | 1,30% | 2,40% | 3,40% |
(*) Imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499
TABELLA B COPERTURA 90% (NOTA 2) – NUOVE GARANZIE E ALLUNGAMENTI GARANZIE IN ESSERE DI DURATA NON SUPERIORE A 96 MESI | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo beneficiario | Anno 1 | Anni 2 e 3 | Anni 4, 5 e 6 | Anni 7 e 8 |
PMI | 0,75% | 1,00% | 1,50% | 2,50% |
Mid Cap* | 1,00% | 1,50% | 2,50% | 3, 50% |
(*) Imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499
TABELLA C COPERTURA 80% – NUOVE GARANZIE E ALLUNGAMENTI GARANZIE IN ESSERE DI DURATA NON SUPERIORE A 72 MESI | |||
---|---|---|---|
Tipo beneficiario | Anno 1 | Anni 2 e 3 | Anni 4, 5 e 6 |
PMI | 0,15% | 0,30% | 0,80% |
Mid Cap* | 0,30% | 0,80% | 1,75% |
(*) Imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499
Con riferimento, infine, a tutte le nuove garanzie rilasciate e agli allungamenti delle garanzie in essere con una durata non superiore a 72 mesi e con copertura pari al 90%, l’aiuto per l’impresa inquadrato ai sensi del Punto 3.1 del Quadro Temporaneo è misurato sulla base dei premi teorici di garanzia riportati nella tabella al punto 4 della Circolare n.11/2020 pubblicata dal Gestore in data 27/4/2020.
La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it. Mediocredito Centrale
—
Note:
(1) Da intendersi come la copertura in garanzia diretta in misura non superiore all’80% ovvero la copertura in riassicurazione e controgaranzia del Fondo in misura pari al 100% sull’importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore in misura non superiore all’80%
(2) Da intendersi come la copertura in garanzia diretta in misura non superiore al 90% ovvero la copertura in riassicurazione e controgaranzia del Fondo in misura pari al 100% sull’importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore in misura non superiore al 90%
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