MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 2 del 16 gennaio 2024
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)
Adozione del nuovo Regolamento (UE) 2023/ n. 2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
Si comunica che, a partire dal 1° gennaio 2024, ai fini della concessione della garanzia del Fondo ai sensi degli aiuti de minimis, trovano applicazione i limiti e le condizioni previste dal nuovo Regolamento 2831/2023. Di seguito una sintesi delle principali novità:
– Incremento del massimale degli aiuti concessi a 300.000 euro per impresa unica nell’arco degli ultimi 3 anni;
– Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini della verifica del predetto massimale è calcolato su base mobile: pertanto, si tiene conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti alla data di concessione del nuovo aiuto;
– Applicazione del sopramenzionato Regolamento anche alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
– Abolizione delle condizioni specifiche previste dal precedente Regolamento 1407/2013 per le imprese di autotrasporto. Pertanto, per tali imprese, è possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi del nuovo Regolamento de minimis anche per operazioni finalizzate all’acquisito di mezzi e attrezzature di trasporto. Per quanto concerne il massimale degli aiuti concessi, trova applicazione il tetto di 300.000 euro per impresa unica.
La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
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