MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 31 ottobre 2022, n. 9

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) Prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell impresa, ai sensi della Parte IV, paragrafo D delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell economia nell attuale emergenza del COVID-19

Si comunica che, in applicazione da quanto previsto dal nel  Non-paper – Liquidity support and the other possibilities to support undertakings under the COVID-19 Temporary Framework beyond 30 June 2022, pubblicato dalla Commissione Europea il 12 maggio 2022, il Consiglio di Gestione del Fondo ha deliberato di applicare alle operazioni ammesse ai sensi della Sezione 3.2 del  Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell economia nell attuale emergenza del COVID-19  (di seguito  TF Covid ), senza condizioni ulteriori e senza vincoli di durata massima, la disciplina per i prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell impresa, di cui alla Parte IV, paragrafo D, delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo.

Pertanto, per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 3.2 del TF Covid sarà possibile richiedere il prolungamento della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell impresa anche oltre il limite massimo di 96 mesi previsti dalla disciplina del TF Covid stesso.

Si segnala che, per le richieste di prolungamento della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell impresa che sono state inviate e non accolte dal Gestore, le stesse verranno prese nuovamente in carico dal Gestore stesso senza la necessità di effettuare un nuovo invio.

Si rammenta, infine, che:

– i soggetti beneficiari finali interessati da tale prolungamento della durata della garanzia non saranno, ai sensi di quanto previsto dalla Parte I, paragrafo B.1. delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, più ammissibili all intervento del Fondo fino a quando l operazione in oggetto non giunga a scadenza con la totale estinzione del finanziamento;

– per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 3.2 del TF Covid riferite a soggetti beneficiari finali in bonis, così come comunicato dal Gestore tramite Customer Care in data 8/9/2022, resta valida la possibilità per i soggetti finanziatori di estendere la durata dell operazione finanziaria e per i soggetti garanti di estendere la durata della loro garanzia, tenuto conto che la durata della garanzia del Fondo resterà confermata per la durata originaria.

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.