MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 20 del 31 dicembre 2024

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Proroga delle misure previste dall’art.15-bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n.145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2023, n.191, pubblicata nella G.U. n.293 del 16 dicembre 2023 (di seguito DL Anticipi) e applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n.207, pubblicata nella G.U. n.305 del 31 dicembre 2024 (di seguito Legge di Bilancio 2025)

Si comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 450 della Legge di Bilancio 2025, sono prorogate fino al 31/12/2025 le misure previste dall’articolo 15-bis del DL Anticipi e disciplinate dalla Circolare n. 21/2023 di Mediocredito Centrale, con le seguenti modifiche:

– Rimodulazione della percentuale di copertura massima al 50 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità.

La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2025;

– tali percentuali verranno applicate anche a tutte le richieste di ammissione presentate prima di tale data e non ancora deliberate.

Si rammenta che, nel caso delle richieste di riassicurazione/controgaranzia, la percentuale rappresenta il valore massimo che può raggiungere il prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante, che non potrà mai essere superiore all’80%, e la riassicurazione concessa dal Fondo, che non potrà mai essere superiore all’80%.

– Innalzamento dell’importo massimo per le operazioni di importo ridotto fino a 100 mila euro nel caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati.

La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate dal 1° gennaio 2025.

– Ammissibilità alla garanzia del Fondo delle imprese con numero di dipendenti fino a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese (mid-cap).

La disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

La nuova definizione di mid-cap si applica non solo in relazione alla garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie ma anche nell’ambito di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, di minibond e di obbligazioni, relativamente alle domande di garanzia su portafogli accolte a partire dal 1° gennaio 2025.

La presente circolare è disponibile sul sito internet del Fondo di garanzia www.fondidigaranzia.it.