ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 30 aprile 2021, n. 919
Fondo di garanzia per le PMI – Aggiornamento delle FAQ
Il Gestore del Fondo di garanzia per le PMI ha pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento delle FAQ relative all’applicazione dei provvedimenti del decreto-legge n. 23/2020 (“DL Liquidità”), convertito con la Legge n. 40 del 5 giugno 2020.
L’aggiornamento recepisce, tra le altre, le proposte e le osservazioni in materia di verifica dello “stato di difficoltà” delle imprese beneficiarie dell’intervento del Fondo che l’ABI, su sollecitazione delle banche e in qualità di Segreteria Tecnica del Tavolo Interassociativo Banche-Imprese (TIBI), aveva posto all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Gestore del Fondo.
In particolare, con effetto retroattivo e quindi anche per le imprese che hanno già beneficiato della garanzia del Fondo, si precisa che:
– per le imprese individuali e le società di persone che utilizzano una contabilità semplificata o un regime forfettario/agevolato e per le imprese agricole non incontabilità ordinaria, non è necessario effettuare la verifica delle condizioni previste dalla lettera b) dell’articolo 2, punto 18 del regolamento 651/2014 (cfr. FAQ n. 44 e 45) considerato che, per tali imprese, non è possibile determinare dai dichiarativi fiscali, l’ammontare dei fondi propri;
– per i professionisti e gli studi professionali, non è invece necessario effettuare la verifica delle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell’articolo 2, punto 18 del regolamento 651/2014 (cfr. FAQ n. 46).
Le FAQ, che per immediato riferimento sono riportate in allegato, sono pubblicate nella pagina “Modalità operative” del sito Internet del Fondo di garanzia.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Allegato
FAQ DI LIQUIDITA’
Aggiornate a seguito delle modifiche/integrazioni introdotte dalla Legge di conversione 40/2020 e della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DL Bilancio 2021)
26 aprile 2021
TIPOLOGIA DI SOCIETÀ | DOCUMENTO | VOCI | NOTE | FORMULA DA APPLICARE |
---|---|---|---|---|
Società di capitali | Bilancio d’esercizio | Capitale sociale* (voce A1 dello Stato patrimoniale Passivo) | * Eventuali Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti non devono essere sottratti dalla voce Capitale sociale | RISERVE – (PERDITE PORTATE A NUOVO + PERDITE D’ESERCIZIO)= X oppure RISERVE – (PERDITE PORTATE A NUOVO – UTILE D’ESERCIZIO)= X oppure RISERVE – (PERDITE D’ESERCIZIO – UTILE PORTATI A NUOVO)= X Capitale sociale + (-X o +X)= Y – Se Y è negativo oppure positivo ed inferiore alla metà del capitale sociale, l’impresa è in difficoltà – Se Y è positivo ed è superiore alla metà del capitale sociale, l’impresa non è in difficoltà |
Società di persone e ditte inviduali in contabilità ordinaria | Dichiarazione fiscale + situazione patrimoniale | Fondi Propri (capitale sociale/apporti titolare firmatario + utili a riserva – prelievo soci*) | * Il prelievo soci deve essere sottratto dai Fondi propri solo se, nella Dichiarazione fiscale, è stato inserito (in riduzione) nella voce RS107 Patrimonio netto. Qualora sia stato inserito tra i Crediti (RS101 E RS102), i Fondi propri sarebbero dati dalla somma del capitale sociale/apporti titolare firmatario e degli utili a riserva | Verifica da Dichiarazione Fiscale in presenza di rigo RS66 compilato: Se RS107 >= 50% di RS66, l’impresa non è in difficoltà Se RS107 < 50% di RS66, l’impresa è in difficoltà – Verifica da Situazione patrimoniale in assenza di rigo RS66 compilato: EVENTUALI RISERVE – (PERDITE PORTATE A NUOVO + PERDITE D’ESERCIZIO)= X oppure RISERVE – (PERDITE PORTATE A NUOVO – UTILE D’ESERCIZIO)= X oppure RISERVE – PERDITA D’ESERCIZIO= X Fondi propri + (-X o +X)= Y – Se Y è negativo oppure positivo ed inferiore alla metà dei fondi propri, l’impresa è in difficoltà – Se Y è positivo ed è superiore alla metà dei fondi propri, l’impresa non è in difficoltà |
I due indici vengono calcolati utilizzando le seguenti voci:
Debiti/PN = [Totale voce D del passivo di bilancio] / [Totale voce A del passivo di bilancio] EBITDA/Interessi = [Totale A (Valore della produzione) del Conto Economico] – [Totale B del Conto Economico] + [voce B10 del Conto Economico] / voce C17 del Conto Economico
51. Ai fini del superamento della condizione di impresa in difficoltà, può essere considerato valido un eventuale ripianamento delle perdite dopo il 31/12/2019? Il ripianamento deve riguardare tutto l’importo delle perdite cumulate oppure può essere anche parziale? L’aumento del capitale sociale può essere considerata un’azione valida per ripianare le perdite??
R: La Commissione Europea ritiene che:
– la verifica circa l’impresa in difficoltà vada fatta, prima della concessione dell’aiuto, sulla base dell’ultimo bilancio approvato e, per i soggetti che le predispongono, sulla base delle ultime trimestrali/semestrali;
– per la valutazione della perdita della condizione patrimoniale occorre utilizzare i dati dei rendiconti finanziari per lo stesso periodo contabile. Ad esempio, se l’ammontare del capitale è tratto dal più recente bilancio intermedio, l’ammontare delle perdite accumulate dovrebbe essere preso dallo stesso bilancio intermedio riferito all’anno precedente.
Alla luce di quanto esposto, fermo restando il rispetto della normativa civilistica di riferimento, un aumento del capitale sociale successivo al 31/12/2019 tale per cui l’impresa non risulti più in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del GBER, potrebbe essere considerata un’azione valida a patto che ve ne sia evidenza in una trimestrale/semestrale successiva all’ultimo bilancio chiuso in base al quale l’impresa risultava in difficoltà. La sola deliberazione dell’aumento di capitale ad una determinata data non consentirebbe di effettuare la verifica in quanto non sarebbe disponibile il dato relativo alle perdite cumulate alla stessa data.
[Aggiornamento 2021 faq 51]
Ad oggi, eventuale ripianamento delle perdite successivo al 31/12/2019, può essere dimostrato utilizzando la documentazione prevista dalla faq oppure documentazione relativo all’esercizio contabile 2020 (bilancio depositato o dichiarazione redditi presentata).
Resta valido che un eventuale ripianamento delle perdite dopo la data di chiusura dell’ultimo esercizio contabile in base al quale l’impresa risultava in difficoltà, dovrà essere dimostrata tramite una successiva trimestrale/semestrale (intesi come bilanci intermedi)
52. Ai sensi della lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e la riduzione del tasso d’interesse.
Cosa si intende per “importo del debito accordato in essere”?
R: Nel caso delle operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione di finanziamenti in essere, per “importo del debito accordato in essere” si intende l’importo del debito residuo comprensivo di eventuali rate arretrate
53. Le operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività a breve termine sono sottoposte alla medesima disciplina prevista le operazioni di rinegoziazione di cui alla lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità? In caso di risposta affermativa, per tali operazioni qual è l’importo da considerare ai fini della determinazione del credito aggiuntivo?
R. Anche per le suddette operazioni si applica quanto previsto dalla lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità.
Qualora, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia inferiore all’accordato, l’importo da consolidare può essere sia l’intero importo accordato che una sua parte e l’importo dell’operazione deve essere tale da determinare, post erogazione, un importo totale accordato superiore per almeno il 25 per cento all’importo totale accordato ante erogazione.
Qualora, invece, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia superiore all’accordato, è necessario erogare credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo utilizzato.
54. Le condizioni dell’erogazione di credito aggiuntivo pari al 25% e della comunicazione dello sconto sul tasso di interesse sono previste solo per le operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca di operazioni non già garantite dal Fondo? Tali operazioni rientrano nell’ambito del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo? Le altre operazioni di rinegoziazione/consolidamento possono accedere alle misure prevista dal Punto 3.2 del Quadro Temporaneo?
R. Per le operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale, fermo restando le percentuali di copertura stabilite all’articolo 13, comma 1, lettera e), del DL Liquidità:
a) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti non già garantiti dal Fondo, la stessa è ammissibile all’intervento del Fondo qualora preveda:
– l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 percento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento;
– L’applicazione di uno sconto sul tasso di interesse applicato sulla nuova operazione rispetto al tasso di interesse applicato sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.
Inoltre, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l’operazione finanziaria rispetti anche i limiti di importo e durata previsti dal predetto Quadro. Qualora non siano rispettati tali limiti di importo e durata, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti “de minimis”:
b) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti già garantiti dal Fondo ovvero sia effettuata da un soggetto finanziatore diverso, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l’operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata previsti dal predetto Quadro e preveda:
– l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 percento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento;
– L’applicazione di uno sconto sul tasso di interesse applicato sulla nuova operazione rispetto al tasso di interesse applicato sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.
Qualora non siano rispettati tali limiti di importo e durata o non sia previsto il rispetto delle predette condizioni, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti “de minimis”.
Se la garanzia di cui al presente punto b) viene concessa ai sensi dei Regolamenti “de minimis” non è necessario il credito aggiuntivo e l’applicazione di uno sconto sul tasso di interesse.
55. I dettagli identificativi delle linee di credito oggetto rinegoziazione/consolidamento (banca, tipo linea, Importo originario/accordato – data di erogazione – esposizione residua in linea capitale/Utilizzo alla data di richiesta, scadenza), è sufficiente siano riportati dal Soggetto beneficiario nell’Allegato 4 alla voce “Finalità del finanziamento” (p.to 14) o la banca, nel caso di linee su banche terze, deve acquisire specifica documentazione a conferma che gli importi dichiarati sono corretti?
R. Il soggetto richiedente/finanziatore dovrà acquisire specifica documentazione e inoltrarla al Gestore in caso di verifica/escussione.
56. L’importo del debito residuo e/o utilizzato e/o accordato delle linee oggetto di rinegoziazione/consolidamento da considerare ai fini della determinazione dell’importo del nuovo finanziamento, è quello in essere al momento della richiesta della garanzia e dichiarato dal Beneficiario nell’Allegato 4?
R. L’importo da considerare ai fini del calcolo della maggiorazione è quello in essere al momento dell’erogazione del finanziamento
57. L’importo di eventuali interessi e/o oneri relativi all’estinzione anticipata del finanziamento possono essere coperti con la liquidità aggiuntiva concessa all’impresa?
R: Fermo restando che il 25% di liquidità aggiuntiva deve essere calcolato sull’accordato in essere, la stessa non deve essere utilizzata per coprire eventuali interessi e/o oneri dovuti dall’impresa per la chiusura del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento.
Es.
Accordato in essere : 100.000 euro
Liquidità aggiuntiva: 25.000 (25% di 100.000)
Interessi e commissione anticipata: 1.250 euro
Totale nuove finanziamento : 126.250 euro
58. È previsto un format specifico da compilare per la comunicazione da parte della banca del tasso di interesse applicato? Quando deve essere fornita tale informazione?
R. Non è previsto alcun format. L’informazione sullo sconto applicato/da applicare deve essere fornita in sede di domanda di garanzia. In particolare, deve essere indicata la riduzione espressa in percentuale (ad esempio tasso operazione oggetto di rinegoziazione = 2%, tasso operazione di rinegoziazione = 1%, sconto = 50%)
59. Con riferimento al tasso di interesse da considerare ante operazione di consolidamento, chiediamo conferma che non si debba tenere in considerazione anche di eventuali componenti commissionali (es. commissioni di gestione per il MLT o “corrispettivo su accordato” nei finanziamenti per cassa)?
R. La normativa non fa alcun cenno alla componente commissionale, pertanto è corretto non considerarli
60. Nel caso di consolidamento di linee di credito a breve, il tasso di interessa da considerare come parametro di confronto per la riduzione del tasso è quello relativo al totale dell’ammontare accordato (senza considerare eventuali utilizzi)?
R. Deve essere considerato il tasso previsto dal contratto di finanziamento (anche per facilità di riscontro in caso di verifica/escussione)
61. Nel caso di consolidamento di più finanziamenti, si chiede conferma se debba essere applicato un tasso medio anche se le linee di credito considerate hanno forma tecniche diverse rispetto al finanziamento erogato post consolidamento. Si ipotizza, ad esempio, un consolidamento di uno scoperto di cassa e di una linea a breve (tipicamente di durata 12/17 mesi) in un nuovo finanziamento MLT (es. durata 6 anni). In applicazione a quanto previsto, andrebbe calcolata la media delle due linee a breve e a questa applicato lo sconto per definire il nuovo tasso del finanziamento MLT?
R. Confermiamo, va calcolata una media ponderata per gli importi oggetto di consolidamento
62. A prescindere del regime di aiuto scelto, per le operazioni presentate attraverso il modello di rating del Fondo, occorre sempre inserire i dati relativi al modulo economico-finanziario?
R. Fatti salvi i casi per i quali non è prevista l’applicazione del modello di rating del Fondo, occorre sempre inserire i dati relativi al solo modulo economico-finanziario anche attraverso l’acquisizione automatica dalle banche dati; tali dati vengono utilizzati dal Gestore per definire la misura degli accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio. Si rammenta che, ai fini dell’ammissibilità non viene più effettuata la valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale, pertanto risultano ammissibili anche le imprese in fascia 5 precedentemente escluse.
63. È possibile consultare, per le operazioni presentate a valere sul nuovo Quadro temporaneo di Aiuti, il plafond impegnato per singolo soggetto beneficiario?
R. Nella sezione “gestione plafond” del Portale FdG è presente una sezione dedicata a questa tipologia di operazioni.
64. Con riferimento alle operazioni concesse ai sensi della lettera i comma 1 art. 13 Dl Liquidità, cosa si intende per “investimento immobiliare”? Il valore cauzionale della garanzia reale può essere superiore alla quota non garantita dal Fondo?
R: Per investimento immobiliare si intende l’acquisito e/o la ristrutturazione di un immobile. Per questo tipologie di operazioni non si applica quanto previsto dal par. C.4 Parte II delle vigenti Disposizioni operative e, di conseguenza, il valore cauzionale della garanzia reale può superare la quota non garantita dal Fondo
65. In caso di estensione della durata dei finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo, anche per effetto di moratorie, è possibile richiedere la conferma della garanzia?
R: è possibile richiedere l’estensione della durata della garanzia del Fondo, fino alla durata massima di 72 mesi, a seguito dell’estensione della durata dei finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo solo qualora gli stessi non siano già stati perfezionati alla data della richiesta di conferma,
Per i finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo che risultano già perfezionati alla data della richiesta di conferma, è fatta salva la possibilità per i soggetti finanziatori di estendere la durata del finanziamento e per i soggetti garanti di estendere la durata della loro garanzia. Resta fermo che, in questo caso, può essere richiesta la conferma della garanzia del Fondo ma non la sua estensione.
Le richieste di estensione o di conferma della garanzia dovranno essere inviate esclusivamente con
Allegato 5
66. È possibile presentare richiesta di ammissione per operazioni con finalità rinegoziazione e consolidamento di operazioni già garantite dal Fondo ai sensi del Framework Temporaneo?
R: Si conferma che è possibile presentare richieste di ammissione per operazioni con finalità rinegoziazione e consolidamento di operazioni già garantite dal Fondo ai sensi del Framework Temporaneo. Nel caso in cui la nuova richiesta venga inoltrata a valere sul regime de minimis, non dovrà essere riconosciuto il 25% di credito aggiuntivo e la riduzione del tasso. Qualora, invece, la nuova richiesta fosse inoltrata ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo, dovrà essere riconosciuto il 25% di credito aggiuntivo e la riduzione del tasso
INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DELLA LETTERA N), COMMA 1, ART.13 DEL DL LIQUIDITA’ (CUMULABILITA’ DELLA GARANZIA DEL FONDO CON GARANZIA DEL CONFIDI
67. Come si articola l’intervento del Fondo ai sensi della lettera n), comma 1, art.13 del DL Liquidità?
R. Per poter usufruire di tale misura è necessario che vengano, innanzitutto, rispettati il limite di durata previsto dal Quadro Temporaneo degli aiuti. Inoltre, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dalla lettera n: fatturato del soggetto beneficiario finale non superiore a 3,2 milioni e importo dell’operazione non superiore al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale.
Qualora vengano rispettate queste condizioni, sulla stessa operazione finanziaria si potrà:
a. richiedere la garanzia diretta del Fondo fino al 90% e sommare a questa la garanzia concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
b. richiedere la riassicurazione e controgaranzia del Fondo fino al 100% dell’importo garantito dal Confidi a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito e sommare a questa la garanzia concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
c. richiedere la riassicurazione e controgaranzia del Fondo fino al 90%, sulle garanzie concesse dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento.
Si precisa che nel caso di cui alle lettere a) e b), sulla garanzia aggiuntiva concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non possono essere richieste la riassicurazione e la controgaranzia del Fondo
68. Nel caso di operazioni di rinegoziazione/consolidamento, il Fondo interviene sull’intero importo dell’operazione finanziaria?
R. No, per questa tipologia di operazione, il Fondo copre esclusivamente la quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse (pari o superiore al 25% dell’importo da rinegoziare/consolidare).
ESEMPIO:
Importo operazione da rinegoziare/consolidare: € 100.000 Importo nuova operazione: € 125.000 (+25% di € 100.000) Il Fondo interviene a copertura di € 25.000
69. Nel caso in cui tali operazioni non soddisfino le condizioni previste dal Quadro Temporaneo (durata, importo), possono usufruire dell’intervento del Fondo ai sensi di un altro regime di aiuto (de minimis o regolamento di esenzione)?
R. Sì possono usufruire dell’intervento del Fondo ai sensi di quanto previsto dall’ultimo periodo della lettera d), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità come convertito dalla Legge 5/6/2020 n.40.
70. Per le operazioni di cui al precedente punto 47, è ammissibile la finalità di rinegoziazione/consolidamento?
R. Sì, sono ammissibili operazioni con finalità di rinegoziazione/consolidamento e l’intervento del Fondo riguarda l’intero importo dell’operazione finanziaria.
ESEMPIO:
Importo operazione da rinegoziare/consolidare: € 100.000 Importo nuova operazione: € 150.000
Il Fondo interviene a copertura di € 150.000 nella misura dell’80%. Nel caso d’intervento in controgaranzia, il Fondo garantirà l’80% della garanzia prestata dal Confidi che potrà coprire l’intera operazione.
IMPRESE DIVERSE DALLE PMI (MID CAP)
71. Come si calcola il numero di dipendenti di una midcap? nel calcolo del numero dei dipendenti si deve tener conto anche di eventuali imprese associate e/o collegate?
R. Si definisce mid cap, un’impresa diversa da una PMI, che presenta un numero di dipendenti fino a 499. Da tale definizione emerge chiaramente che quanto si parla di midcap non possono essere applicate le norme comunitarie in materia di PMI e pertanto nel calcolo dimensionale dovrà essere considerato esclusivamente il numero dei dipendenti della singola impresa e non si dovrà tenere conto di eventuali imprese collegate e/o associate.
[Aggiornamento 2021 faq 71]
Con l’entrata in vigore dal Dl Agosto (vedi Circolare operativa 19/2020), sono definite MID CAP, le imprese diverse dalle PMI che presentano un numero di occupati, in termini di ULA, nel 2019 inferiore a 250 (fino al 28 febbraio 2021 il limite era di 499)
72. Il numero dei dipendenti viene calcolato in ULA?
R. Per quanto sopra esposto, non si può applicare il concetto di ULA nel caso di Midcap. Il numero dei dipendenti dell’impresa beneficiaria sono rilevati alla data di sottoscrizione dell’Allegato 4.
[Aggiornamento 2021 faq 72]
Con l’entrata in vigore del Dl Agosto (vedi Circolare operativa 19/2020), il concetto di “dipendente” è stato sostituito dal concetto di ULA
73. Un’impresa che presenta i seguenti dati: Totale di bilancio euro 2.000.000
Fatturato euro 3.500.000
Dipendenti n.10 ed è controllata la 90% da una grande impresa, è ammissibile alla garanzia del Fondo?
R. L’impresa è ammissibile come impresa MID CAP. In questo caso non bisogna applicare la normativa prevista per le PMI (DM 18 aprile 2005) e, pertanto, non bisogna considerare eventuali imprese associate e collegate.
74. La proroga fino al 30 giugno delle misure previste dall’articolo 13, comma 1, del DL Liquidità prevista dalla Legge di Bilancio 2021 si applica anche alle MID CAP?
R: Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 244 e 245, della Legge di Bilancio 2021, il Fondo potrà rilasciare garanzie in favore delle “imprese diverse dalle PMI” (MID CAP) con un numero di dipendenti non superiore a 499 fino al 28 febbraio 2021. A partire dal 1° marzo 2021, il Fondo potrà rilasciare garanzie esclusivamente in favore di “imprese diverse da PMI” (MID CAP) con un numero di dipendenti non superiore a 249 (vedi Circolare operativa 03/2021)
75. Nell’ambito dell’operatività dei portafogli di finanziamento, a partire dal 1 marzo 2021, saranno ammissibili solo “imprese diverse da PMI” (MID CAP) con un numero di dipendenti non superiore a 249?
R: No, nell’ambito dell’operatività su portafogli di finanziamenti, le “imprese diverse dalle PMI” con un numero di dipendenti non superiore a 499 restano comunque sempre ammissibili all’intervento del Fondo, senza alcun tipo di limitazione temporale
PROCEDURA PER L’ESCUSSIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO
76. Qualora, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare MCC n. 2/2021 in riferimento all’estensione della durata dei finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo, sia estesa, dai soggetti finanziatori, la durata del finanziamento e/o, dai soggetti garanti, la durata della loro garanzia, ma la garanzia del Fondo sia confermata per la durata originaria, l’importo garantito escutibile sarà calcolato in base al piano d’ammortamento originario o a quello nuovo conseguente all’estensione della durata?
R: In questo caso, l’importo garantito escutibile verrà determinato sulla base del nuovo piano di ammortamento allungato, a condizione che l’inadempimento si sia verificato entro l’originaria scadenza dell’operazione. A tal proposito, in fase di escussione della garanzia, al fine di verificare quanto sopra esposto sarà necessario produrre entrambi i piani di ammortamento, ovvero il piano originario e il piano prolungato.
77. Nel caso di operazioni finanziarie garantite da Eurofidi/Unionfidi (Garanti di primo livello inadempienti) che hanno beneficiato delle varie moratorie, anche stragiudiziali, ivi comprese quelle ex lege per sisma, sarà possibile, da parte del soggetto finanziatore, chiedere l’escussione della garanzia del Fondo per un importo determinato sulla base del piano d’ammortamento conseguente all’estensione della durata dell’operazione finanziaria, anche se Eurofidi/Unionfidi (Garanti di primo livello inadempienti) non ha potuto, per vincoli normativi, estendere la durata della sua garanzia?
R: In analogia al caso precedentemente esposto, ovvero un prolungamento della durata dell’operazione finanziaria non garantito dal Fondo, qualora l’inadempimento si verifichi entro l’originaria scadenza dell’operazione, coperta quindi dalla controgaranzia del Fondo, la liquidazione della perdita verrà determinata sulla base del nuovo piano di ammortamento allungato dell’operazione finanziaria. A tal proposito, in fase di escussione della garanzia, sarà necessario produrre tutta la documentazione inerente all’allungamento del finanziamento.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
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- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 29 ottobre 2021, n. 2866 - Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa: di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: nuovo modulo di domanda di accesso ai benefici…
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- Fondo di garanzia per le PMI - Operazioni di rinegoziazione del debito ai sensi della lettera e), comma 1, articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (DL "Liquidità") - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 09 giugno 2020, n. 1134
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