ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 09 giugno 2020, n. 1134
Fondo di garanzia per le PMI – Operazioni di rinegoziazione del debito ai sensi della lettera e), comma 1, articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (DL “Liquidità”)
Si fa riferimento alle coperture rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI su operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario ai sensi della lettera e), comma 1, articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (DL “Liquidità”), convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 2020, a condizione che al soggetto beneficiario venga erogato un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Al riguardo, si sottolinea che l’innalzamento della percentuale di liquidità obbligatoria dal 10% al 25% apportata dalla richiamata legge di conversione è subordinata all’approvazione del nuovo articolo 13 del DL “Liquidità” da parte della Commissione Europea e alla successiva pubblicazione di una specifica comunicazione da parte del Gestore del Fondo.
Nel frattempo, si ritiene utile chiarire che – con riferimento alle modalità con le quali i soggetti richiedenti devono effettuare tali operazioni – con una FAQ pubblicata sul proprio sito, il Gestore del Fondo ha precisato che per “debito accordato in essere” si intende l’importo del debito residuo. Al riguardo si sottolinea che — nel caso specifico delle passività a breve, non è obbligatorio rinegoziare tutte le passività che il soggetto beneficiario ha nei confronti della banca.
Per la definizione delle modalità con le quali va definito l’importo del “debito residuo” oggetto di rinegoziazione, si riportano di seguito alcune precisazioni.
Qualora il finanziamento utilizzato sia inferiore a quello accordato, l’importo da consolidare potrà essere sia l’intero importo accordato che una sua parte. Il nuovo finanziamento dovrà quindi essere di ammontare totale superiore per almeno il 25 per cento di quello consolidato.
Di seguito si riportano gli esempi di calcolo in relazione alle diverse situazioni. Gli esempi sono stati elaborati considerando che a seguito dell’operazione di rinegoziazione/consolidamento, la banca eroghi un finanziamento a medio/lungo termine con piano di ammortamento.
Consolidamento totale su singola linea
Situazione pre consolidamento
accordato | utilizzato | |
Linea 1 a breve a termine/a revoca (oggetto di futuro consolidamento) | 100 | 50 |
Linea 2 a breve a termine/a revoca | 200 | 120 |
Situazione posto consolidamento
accordato | utilizzato | |
Linea 1 a breve a termine/a revoca (oggetto di consolidamento) | 0 | 0 |
Linea 2 a breve a termine/a revoca | 200 | 120 |
Linea 3 consolidamento a scadenza | 125 | 125 |
Importo da consolidare = 100
Importo totale accordato ante erogazione su cui calcolare la maggiorazione =100 Importo totale accordato post erogazione =125
A) Consolidamento totale su tutte le linee
Situazione pre consolidamento
accordato | utilizzato | |
Linea 1 a breve a termine / a revoca (oggetto di futuro consolidamento) | 100 | 50 |
Linea 2 a breve a termine / a revoca (oggetto di futuro consolidamento) | 200 | 120 |
Situazione post consolidamento
accordato | utilizzato | |
Linea 1 a breve a termine/a revoca (oggetto di consolidamento) | 0 | 0 |
Linea 2 a breve a termine/a revoca (oggetto di consolidamento) | 0 | 0 |
Linea 3 consolidamento a scadenza | 375 | 375 |
Importo da consolidare = 300
Importo totale accordato ante erogazione su cui calcolare la maggiorazione = 300 Importo totale accordato post erogazione = 375
B) Consolidamento parziale su singola linea
Situazione pre consolidamento
accordato | utilizzato | |
Linea 1 a breve a termine/a revoca (oggetto di futuro consolidamento) | 100 | 50 |
Linea 2 a breve a termine a revoca | 200 | 120 |
Situazione post consolidamento
accordato | utilizzato | |
Linea 1 a breve a termine a revoca (oggetto di consolidamento) | 30 | 0 |
Linea 2 a breve a termine a revoca | 200 | 120 |
Linea 3 consolidamento a scadenza | 95 | 95 |
Importo da consolidare = 70
Importo totale accordato ante erogazione su cui calcolare la maggiorazione = 100
Importo totale accordato post erogazione = 125 (30 Linea 1+95 Linea 3)
Qualora il finanziamento utilizzato sia invece superiore all’accordato, è necessario erogare credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo utilizzato. Di seguito l’esempio.
C) Consolidamento totale su singola linea
Situazione pre consolidamento
accordato | utilizzato | |
Linea 1 a breve a termine / a revoca (oggetto di futuro consolidamento) | 100 | 130 |
Linea 2 a breve a termine / a revoca | 200 | 120 |
Situazione post consolidamento
accordato | utilizzato | |
Linea 1 a breve a termine / a revoca (oggetto di consolidamento) | 0 | 0 |
Linea 2 a breve a termine / a revoca | 200 | 120 |
Linea 3 consolidamento a scadenza | 162,5 | 162,5 |
Importo da consolidare = 130
Importo utilizzato ante erogazione su cui calcolare la maggiorazione =130
Importo totale accordato post erogazione = 162,5
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