ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 16 ottobre 2020, n. 2119
Fondo di garanzia per le PMI – Sezione speciale ex articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “DL Cura Italia”)
Si fa seguito alla lettera circolare ABI del 17 luglio scorso (Prot. UCR 001551) con la quale si è data informazione dell’emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 9 giugno che stabilisce le modalità operative della Sezione speciale costituita in seno al Fondo di garanzia per le PMI dall’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “DL Cura Italia”).
A riguardo, si informa che — con la Circolare 18/2020 dello scorso 5 ottobre — il Gestore del Fondo ha comunicato l’avvio dell’operatività della richiamata Sezione speciale e quindi la possibilità per i soggetti richiedenti di presentare le relative richieste di copertura tramite il Portale dello stesso Fondo.
Nel sito del Fondo (www.fondidigaranzia.it) sono disponibili: (i) la Guida operativa per la presentazione delle richieste (nella sezione “Guide e manuali); (ii) le Modalità operative approvate con l’emanazione del richiamato decreto ministeriale (nella sezione “Modalità operative”); (iii) i file aggiornati del tracciato relativo alla procedura di invio massivo – FEA2, scaricabili nella sezione “Guide e manuali”.
Con particolare riferimento alla richiesta di garanzia, il Gestore — con una successiva comunicazione — ha specificato che la circostanza che le imprese beneficiarie non versino nella condizione di “impresa in difficoltà” è accertata tramite l’insussistenza di esposizioni deteriorate, come previsto dalla norma di legge.
Pertanto, a partire dal 15 ottobre 2020, in fase di presentazione della richiesta di garanzia, il soggetto richiedente non è obbligato a compilare la dichiarazione riferita alle “Imprese in difficoltà” presente nella scheda “Dati beneficiario — Dati bilancio” del Portale del Fondo.
Si ricorda che le richieste di garanzia vanno trasmesse al Gestore entro il 18 dicembre 2020 e che le proposte di ammissione, ovvero di non ammissione, sono deliberate dal Consiglio di Gestione entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta e comunque entro il 31 dicembre 2020, salvo proroghe da notificarsi alla Commissione europea a seguito dell’allungamento della validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” fino al 30 giugno 2021.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.