INPS – Messaggio n. 2230 del 14 luglio 2025
Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni – Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale – Modalità di calcolo della prestazione – Precisazioni
- Prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale
Come illustrato nella circolare n. 86 del 1° agosto 2024 e nel messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025, il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (di seguito, Fondo) eroga una prestazione integrativa, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, ossia integrativa del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) e dell’Assegno di integrazione salariale (AIS).
Tale prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS erogata dal Fondo garantisce ai beneficiari un trattamento complessivo pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), per la durata del periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento (cfr. l’art. 6, comma 3, del decreto interministeriale 4 agosto 2023).
L’integrazione dei trattamenti di integrazione salariale può essere riconosciuta solo in relazione alle autorizzazioni intervenute successivamente alla piena operatività del Fondo, coincidente con il giorno successivo alla nomina del Comitato amministratore, avvenuta in data 14 febbraio 2024, e aventi a oggetto periodi decorrenti dal 1° gennaio 2024. La modalità di pagamento è la medesima della prestazione principale.
Si ricorda che, al momento, la procedura consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio, per le quali, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di prestazione integrativa, è visualizzabile sul “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà” la relativa autorizzazione e il montante relativo all’importo conguagliabile dal datore di lavoro secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 1185/2025. Per quanto riguarda le integrazioni di prestazioni principali già erogate a pagamento diretto, con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni di dettaglio.
Tanto premesso, di seguito, si forniscono indicazioni, condivise con le parti istitutive del Fondo, per effettuare la stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa, nonché dei chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda.
- Retribuzione di riferimento e modalità di calcolo della stima dell’importo della prestazione integrativa
In analogia alla prestazione principale, anche il calcolo della prestazione integrativa è effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore e segue le stesse modalità della prestazione principale. Ai fini della corretta determinazione della stima dell’importo della prestazione integrativa, le modalità di calcolo sono illustrate nell’Allegato n. 1 al presente messaggio, nel quale sono riportati due esempi di calcolo della prestazione spettante a un beneficiario con rapporto di lavoro full-time e a un beneficiario con rapporto di lavoro part-time. Al riguardo, si ricorda che il parametro di riferimento è costituito dalla retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR e corrisponde al dato fornito dal datore di lavoro con la trasmissione del flusso Uniemens del mese interessato, con la valorizzazione dell’elemento <MeseTFR> che, a sua volta, al suo interno contiene l’elemento <BaseCalcoloTFR> che deve essere parimenti valorizzato (cfr. il par. 8 del messaggio n. 1185/2025).
- Misura della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS. Compilazione della domanda
Come indicato nel messaggio n. 1185/2025, in fase di compilazione della domanda la procedura propone in modalità precompilata le ore di integrazione salariale autorizzate per la prestazione principale e consente al datore di lavoro/intermediario abilitato di completare la richiesta inserendo l’importo stimato complessivo della prestazione integrativa da erogare, che deve essere calcolata sulla base dell’algoritmo proposto, utilizzando i dati retributivi disponibili per ogni beneficiario, per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento principale, considerando nel calcolo la fruizione dello stesso secondo l’effettivo fabbisogno dell’azienda.
L’importo stimato complessivo della prestazione integrativa deve essere inserito nella richiesta, pertanto, al netto dell’importo corrispondente all’integrazione salariale lorda liquidato ai beneficiari per la prestazione principale.
- Presentazione della domanda di prestazione integrativa. Istruttoria delle istanze già pervenute
Sulla base di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, in merito alle istanze di prestazione integrativa trasmesse fino alla data di pubblicazione del presente messaggio, qualora i datori di lavoro verifichino che gli importi già richiesti risultino difformi rispetto alla stima effettuata in base all’algoritmo proposto, i medesimi possono inoltrare una PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, indicando il numero progressivo e il protocollo della domanda che deve essere oggetto di modifica e comunicando, inoltre, l’importo stimato relativo alla prestazione integrativa da sostituire all’importo risultante in domanda. La modifica viene effettuata centralmente in fase di istruttoria. In mancanza di ulteriori comunicazioni da parte dei datori di lavoro, le istanze saranno istruite sulla base dell’importo richiesto al momento della presentazione delle stesse.
Si ricorda che le istanze attualmente in carico ed eventuali nuove richieste saranno sottoposte all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo secondo l’ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle disponibilità del Fondo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 4 agosto 2023.
Allegato
| FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE PER LA FILIERA DELLE TELECOMUNICAZIONI | |
| RETRIBUZIONE MENSILE IMPONIBILE UTILE PER IL CALCOLO DEL TFR | |
| Il Fondo eroga una prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento (cfr. l’art. 6, comma 3, del decreto istitutivo). La modalità di pagamento è la medesima della prestazione principale. Altresì, anche il calcolo della prestazione, effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore, segue le stesse modalità della prestazione principale. | |
| R_TFR = ovvero retribuzione mensile imponibile utile per il calcolo del TFR, corrisponde al dato fornito dall’azienda con la trasmissione del flusso UNIEMENS valorizzando nella denuncia mensile l’elemento <MeseTFR> che al suo interno contiene l’elemento <BaseCalcoloTFR> che deve essere parimenti valorizzato. (cfr. paragrafo 8 del messaggio 1185/2025). | |
| Algoritmo applicato per il calcolo su base oraria della indennità salariale lorda (prestazione principale): Retribuzione Oraria ISL = Retribuzione Mensile * (Mensilità/12) / Ore Lavorabili, abbattuta al massimale previsto per legge. Algoritmo da applicare per il calcolo su base oraria della Prestazione Integrativa: Retribuzione Oraria P.I. = R_TFR / Ore Lavorabili * 80% – ISL Oraria liquidata. | |
| ESEMPIO DI STIMA DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA AIS-CIGO-CIGS | |
| Lavoratore full time | |
| Voci | Dati |
| A) Retribuzione mensile di riferimento ISL (retribuzione teorica) | 2.276,00 |
| B) Ore lavorabili nel mese | 168 |
| C) Mensilità | 13 |
| D) Retribuzione Oraria ISL (retribuzione teorica) (A*(C/12) /B) | 14,68 |
| E) Retribuzione Oraria ISL (retribuzione teorica) con applicazione massimale ISL | 8,29 |
| F) Nr. ore di integrazione salariale nel mese | 16 |
| G) Importo ISL (E*F) | 132,66 |
| H) Retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR (prestazione integrativa) | 2.280,80 |
| I) 80% della Retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR (prestazione integrativa) (H*80%) | 1824,64 |
| L) Retribuzione Oraria Prestazione Integrativa (I/B) | 10,86 |
| M) Importo Orario della Prestazione Integrativa a carico del Fondo (L-E) | 2,57 |
| N) Importo complessivo Prestazione Integrativa a carico del Fondo (M*F) | 41,12 |
| ESEMPIO DI STIMA DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA AIS-CIGO-CIGS | |
| Lavoratore part time (62,50%) | |
| Voci | Dati |
| A) Retribuzione mensile di riferimento ISL (retribuzione teorica) | 1.397,00 |
| B) Ore lavorabili nel mese | 105 |
| C) Mensilità | 13 |
| D) Retribuzione Oraria ISL (retribuzione teorica) (A*(C/12) /B) | 14,41 |
| E) Retribuzione Oraria ISL (retribuzione teorica) con applicazione massimale ISL | 8,29 |
| F) Nr. ore di integrazione salariale nel mese | 4 |
| G) Importo ISL (E*F) | 33,16 |
| H) Retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR (prestazione integrativa) | 1.400,20 |
| I) 80% della Retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR (prestazione integrativa) (H*80%) | 1.120,16 |
| L) Retribuzione Oraria Prestazione Integrativa (I/B) | 10,67 |
| M) Importo Orario della Prestazione Integrativa a carico del Fondo (L-E) | 2,38 |
| N) Importo complessivo Prestazione Integrativa a carico del Fondo (M*F) | |