INPS – Messaggio 20 settembre 2022, n. 3401
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Assegno straordinario: durata massima fino a sette anni per l’anno 2022
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, compreso quello con qualifica di dirigente, può essere ammesso a fruire dell’assegno straordinario per maturare i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
L’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2016) ha previsto che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dell’assegno straordinario aumenti da cinque a sette anni.
Da ultimo, l’articolo 3, comma 5-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito di estendere la durata massima dell’assegno straordinario, da cinque a sette anni, anche per l’anno 2022.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, ai fini dell’adeguamento alla novella normativa apportata dal citato decreto-legge n. 228/2021, con il decreto interministeriale del 22 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, è stato modificato il Regolamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, nella parte relativa alla durata massima dell’assegno straordinario.
Pertanto, ai sensi del citato decreto interministeriale, per le nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nell’anno 2022 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2022, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2022), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (sette anni).
Le procedure di liquidazione e ricostituzione degli assegni straordinari interessati (categoria 127) sono state coerentemente aggiornate.
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