MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 29 marzo 2022
Fondo impresa femminile. Modalità e termini per la per la presentazione delle domande di agevolazione
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
b) Soggetto gestore: l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
c) impresa femminile: l’impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:
i. la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;
ii. la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
iii. l’impresa individuale la cui titolare sia una donna;
iv. la lavoratrice autonoma;
d) lavoratrice autonoma: la lavoratrice la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) Fondo impresa femminile: il Fondo a sostegno dell’impresa femminile istituito nello stato di previsione del Ministero dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
f) decreto 30 settembre 2021: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina le modalità di azione del Fondo impresa femminile in conformità con quanto previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
g) PNRR: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
h) decreto 24 novembre 2021: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 24 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2022, volto a consentire la realizzazione dell’Investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”, previsto nella Missione 5, Componente 1, del PNRR, attraverso gli interventi del Fondo impresa femminile, della misura «Nuove imprese a tasso zero» e della misura «Smart&Start Italia» e che detta, ai predetti fini, le necessarie indicazioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi attivati nell’ambito delle predette misure;
i) principio DNSH: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, cui devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR;
i. presentano un significativo contenuto tecnologico e sono mirati a offrire prodotti, servizi o soluzioni che valorizzano, in termini economici, i risultati della ricerca scientifica (a partire da sperimentazioni, know how, tecnologie brevettate);
ii. incorporano/utilizzano conoscenze scientifiche e ingegneristiche avanzate, quali, a titolo esemplificativo, meccanica avanzata, robotica, biotech, materiali di ultima generazione, big data, intelligenza artificiale, blockchain, machine learning;
iii. utilizzano in maniera estesa tecnologie a supporto dei processi di ideazione, produzione, logistica o commercializzazione dei prodotti o servizi dell’impresa;
l) progetti ad alta tecnologia: progetti caratterizzati da uno o più dei seguenti contenuti:
m) progetti per la transizione digitale: i progetti che evidenziano una complessiva finalità di transizione digitale o comunque una connotazione digitale, anche considerando le caratteristiche e lo stato dell’arte dell’attività interessata. La predetta finalità o connotazione è riscontrata qualora il programma presenti uno o più dei seguenti contenuti digitali:
i. creazione, sviluppo o distribuzione di contenuti digitali (prodotti, servizi, soluzioni, applicazioni);
ii. integrazione di tecnologie digitali nel processo produttivo;
iii. adozione di tecnologie e software digitali per la gestione e/o l’organizzazione aziendale e/o per la gestione della logistica;
iv. sviluppo di canali online di vendita o di approvvigionamento;
v. gestione su sistemi cloud di attività, servizi, applicazioni e/o gestione e trattamento di grandi quantità di dati;
vi. adozione di tecnologie per la condivisione elettronica di informazioni all’interno o all’esterno (verso clienti e fornitori) dell’azienda e/o sviluppo di applicazioni e canali digitali per il marketing e la comunicazione (quali, a titolo esemplificativo, newsletter, social media, siti web) e/o adozione di soluzioni digitali di networking, collaborazione e trasferimento tecnologico;
vii. sistemi e applicazioni per la sicurezza informatica (Cybersecurity e protezione dei dati sensibili);
viii. tecnologie e software digitali per il miglioramento dell’ambiente di lavoro e delle condizioni dei lavoratori o per il miglioramento dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale;
n) GDPR: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
o) Carta di Identità Elettronica: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015 come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
p) Carta nazionale dei servizi: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
q) SPID: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
r) procedura informatica: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell’apposita sezione “Fondo impresa femminile” del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento individua, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto 30 settembre 2021, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile e fornisce le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, con particolare riferimento all’iter di valutazione delle domande di agevolazione e ai punteggi attribuibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni, nonché alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.
2. Il presente provvedimento definisce, inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 24 novembre 2021, le disposizioni di dettaglio con riferimento agli obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal Soggetto gestore, in merito al rispetto delle condizioni per il sostegno finanziario del PNRR, anche tenuto conto delle istruzioni tecniche all’uopo impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance del Piano.
Art. 3
(Ripartizione della dotazione finanziaria disponibile)
1. Per l’attuazione degli interventi agevolativi previsti nell’ambito del Fondo impresa femminile sono disponibili le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 30 settembre 2021, pari a euro 33.800.000,00 (trentatremilioniottocentomila/00), a valere sull’assegnazione disposta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 24 novembre 2021, pari a euro 160.000.000,00 (centosessantamilioni/00), a valere sull’assegnazione di risorse del PNRR, per un importo complessivo pari a euro 193.800.000,00 (centonovantatremilioniottocentomila/00).
2. La dotazione di cui al comma 1, fermi restando gli oneri di gestione di cui al comma 4, è ripartita tra gli interventi agevolativi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021, nella seguente misura:
a) un importo pari a euro 47.000.000,00 (quarantasettemilioni/00) è destinato agli interventi per l’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II, di cui euro 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00) a valere sull’assegnazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed euro 38.800.000,00 (trentottomilioniottocentomila/00) a valere sull’assegnazione di risorse del PNRR;
b) un importo pari a euro 146.800.000,00 (centoquarantaseimilioniottocentomila/00) è destinato agli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III, di cui euro 25.600.000,00 (venticinquemilioniseicentomila/00) a valere sull’assegnazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed euro 121.200.000,00 (centoventunomilioniduecentomila/00) a valere sull’assegnazione di risorse del PNRR.
3. Nell’ambito delle assegnazioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le seguenti riserve:
a) il 40 (quaranta) per cento dell’assegnazione di risorse del PNRR è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
b) il 60 (sessanta) per cento delle risorse destinate agli interventi per l’avvio di nuove imprese a valere sull’assegnazione pari a 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00) di cui alla lettera a), è riservato in favore delle imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di lavoratrice autonoma, fermo restando che le risorse che, entro dodici mesi dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultino inutilizzate per le agevolazioni concesse nell’ambito di tale riserva, rientrano nella dotazione complessiva della linea di intervento di cui al Capo II del decreto 30 settembre 2021;
c) il 25 (venticinque) per cento dell’intera dotazione finanziaria è riservata a favore delle micro e piccole imprese ai sensi dell’articolo 16 della legge 11 novembre 2011, n. 180.
4. Una quota parte della dotazione finanziaria di cui al presente articolo, fino a un massimo del 4 (quattro) per cento, Iva inclusa, delle risorse di ciascuna assegnazione di cui al comma 1, è destinata all’esecuzione della convezione di cui all’articolo 5 del decreto 30 settembre 2021.
Art. 4
(Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione e dei progetti imprenditoriali)
1. Le agevolazioni di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3, rispettivamente disponibili per ciascuno dei Capi II e III del decreto 30 settembre 2021. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile, condizionatamente alla verifica, da parte del Soggetto gestore, della capacità dell’impresa femminile richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa. Dell’avvenuto esaurimento delle risorse è data pubblicità da parte del Ministero, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito del Ministero e su quello di Invitalia, sulla base dei dati comunicati da quest’ultima. Ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità. Il Soggetto gestore provvede a dare conforme notizia, mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
3. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria, si considerano decadute. Il Soggetto gestore provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.
4. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo impresa femminile”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle date indicate al comma 13, secondo le modalità indicate al presente articolo.
5. L’accesso alla procedura di cui al comma 4, ad eccezione di quanto previsto al comma 6:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa femminile richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa femminile richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale o alla lavoratrice autonoma ovvero, nel caso previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto 30 settembre 2021, alla persona fisica per conto dell’impresa femminile costituenda.
6. Per le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante dell’impresa. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), a partire dalle ore 10.00 del 26 aprile 2022, una specifica richiesta all’indirizzo di posta elettronica indicato con congruo anticipo nell’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore di cui al comma 4, riportante nell’oggetto “Fondo impresa femminile – richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione della stessa impresa richiedente e del suo rappresentante. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta per cui, tenuto conto dei termini previsti al successivo comma 13 per la compilazione e la presentazione delle domande di agevolazione, le imprese femminili richiedenti sono tenute a trasmettere tempestivamente l’istanza.
7. Le domande di agevolazione, complete del progetto imprenditoriale di cui al comma 9, devono essere formulate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito del Soggetto gestore indicato al comma 4 e firmate digitalmente, dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), pena l’improcedibilità delle stesse.
8. La domanda di agevolazione deve contenere, tra l’altro:
a) i dati anagrafici dell’impresa femminile richiedente;
b) i dati principali del progetto imprenditoriale proposto;
c) il programma di spesa oggetto dell’iniziativa, con l’indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili, dando evidenza della consistenza della spesa eventualmente riconducibile ai contenuti digitali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m). Per le imprese femminili costituite da più di 36 mesi devono essere, altresì, evidenziati gli elementi utili alla quantificazione delle esigenze di capitale circolante, stanti le modalità di calcolo definite ai sensi dell’articolo 13, comma 4, lettera e), del decreto 30 settembre 2021;
d) le agevolazioni richieste, inclusi gli eventuali servizi di assistenza tecnico-gestionale di cui agli articoli 10, comma 6, e 13, comma 7, del decreto 30 settembre 2021.
9. La domanda di agevolazione è completata dal progetto imprenditoriale, contenente il profilo dell’impresa femminile richiedente, la descrizione dell’attività proposta, l’analisi del mercato di riferimento e le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi e quelli economico-finanziari. In apposita sezione sono descritti, altresì, i contenuti finalizzati alla verifica relativa all’eventuale qualificazione dell’iniziativa come progetto ad alta tecnologia e gli eventuali contenuti digitali dell’iniziativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), ai fini dell’eventuale qualificazione del programma come progetto per la transizione digitale.
10. Fatta salva, nel caso di impresa femminile costituenda, la successiva trasmissione prevista al comma 11, alla domanda di agevolazione e al progetto imprenditoriale deve essere allegata, altresì, la seguente documentazione:
a) l’atto costitutivo e lo statuto dell’impresa richiedente, in caso di società, ovvero il certificato di attribuzione della partita IVA e l’eventuale atto costitutivo, in caso di imprese individuali e lavoratrici autonome;
b) per le imprese femminili richiedenti costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ai fini della determinazione del valore medio su cui parametrare il contributo concedibile a fronte delle esigenze di circolante, un’attestazione rilasciata da un commercialista iscritto all’apposito albo professionale, idonea ad asseverare gli importi in relazione ai quali parametrare il contributo concedibile a valere sulle spese di circolante;
c) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell’impresa femminile rispetto ai dati esposti o agli obblighi previsti dal decreto 30 settembre 2021, nonché dal presente provvedimento;
d) dichiarazioni e informazioni necessarie alla verifica di conformità del programma di investimento rispetto ai divieti e alle limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, incluse le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sul rispetto del principio DNSH;
e) qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative.
a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022, per gli interventi per l’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II del decreto 30 settembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022, per gli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III del decreto 30 settembre 2021. In tale fase, l’impresa femminile richiedente può svolgere le seguenti attività:
b) presentazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022, per gli interventi per l’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II del decreto 30 settembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022, per gli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III del decreto 30 settembre 2021. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
11. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di impresa femminile costituenda, la documentazione atta a comprovare la costituzione dell’impresa o l’apertura della partita IVA deve essere trasmessa elettronicamente, tramite la medesima procedura informatica di cui al comma 4, entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito della valutazione inviata dal Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del decreto 30 settembre 2021.
12. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, secondo quando definito dalla procedura informatica.
13. L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
a.1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto ai commi 5 e 6;
a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa femminile richiedente e apposizione della firma digitale;
a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
b.1) accesso dell’impresa femminile richiedente alla procedura informatica, effettuato dal medesimo soggetto di cui al comma 5, lettera b), che ha compilato la domanda ai sensi della precedente lettera a);
b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini della formale presentazione della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica, con indicazione della data e dell’orario di trasmissione telematico della stessa domanda.
14. L’impresa femminile richiedente è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e indicato dalla procedura informatica.
15. Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all’impresa richiedente, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l’impresa è tenuta a:
a) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
b) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
16. Nel caso in cui l’impresa residente nel territorio italiano non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui agli articoli 8 e 11 del decreto 30 settembre 2021 ovvero risulti inattiva, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa richiedente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.
17. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 13, lettera b), numero 3).
18. L’impresa femminile richiedente è tenuta a comunicare al Soggetto gestore tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni di cui all’articolo 8.
19. Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto 30 settembre 2021, non è ammessa la presentazione, nell’arco di quattro anni, di più domande di agevolazione da parte della medesima impresa femminile, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
20. Le domande presentate fuori dai termini indicati dal presente articolo, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica e quelle non corredate da un progetto imprenditoriale leggibile e redatto sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto gestore non saranno prese in esame.
Art. 5
(Istruttoria e valutazione delle domande)
1. Le domande di agevolazione sono valutate dal Soggetto gestore secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’orario di invio telematico risultante
dell’attestazione di cui al comma 13, lettera b), numero 3), entro sessanta giorni dalla stessa data, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del decreto 30 settembre 2021.
2. Nella valutazione della domanda, il Soggetto gestore procede alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso e, in particolare:
a) verifica la completezza e correttezza della documentazione fornita dall’impresa femminile richiedente tramite la procedura informatica, ivi inclusa la presenza delle dichiarazioni volte a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi di cui all’articolo 7 derivanti dall’eventuale utilizzo delle risorse del PNRR;
b) accerta la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni previsti dagli articoli da 8 a 13 dei Capi II e III del decreto 30 settembre 2021 relativamente alle caratteristiche delle imprese femminili richiedenti e dell’iniziativa oggetto della domanda;
c) determina la disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell’articolo 6 del decreto 30 settembre 2021;
d) accerta, attraverso le dichiarazioni e le informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 4, comma 10, lettera d), il rispetto del principio DNSH e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale. A tal fine, il Soggetto gestore provvede:
d.1) alla verifica di sostenibilità effettuata ai sensi degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEU (Comunicazione 2021/C 280/01), secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per l’Investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”. Per tali finalità, il Soggetto gestore accerta che il programma non preveda alcuna delle attività escluse di cui all’Allegato V, sezione B, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
d.2) alla verifica della conformità giuridica dei progetti imprenditoriali alla pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale.
3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, il Soggetto gestore prosegue nell’esame di merito dell’iniziativa attraverso i criteri di valutazione stabiliti dall’articolo 15 del decreto 30 settembre 2021. Nell’allegato n. 1 al presente provvedimento è riportata l’articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, delle soglie minime per l’accesso alle agevolazioni e del punteggio aggiuntivo in favore dei progetti ad alta tecnologia. Il medesimo allegato individua, altresì, la maggiorazione del punteggio aggiuntivo attribuita ai progetti ad alta tecnologia che, sulla base dei criteri di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), si qualificano ulteriormente come progetti per la transizione digitale.
4. La veridicità delle dichiarazioni di cui all’articolo 4, comma 10, lettera d) e di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo sono oggetto di verifica, su un campione opportunamente selezionato di operazioni, in sede di erogazione delle agevolazioni.
5. Nell’ambito dell’istruttoria di cui al comma 3, il Soggetto gestore provvede, altresì, a riscontrare la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, tra l’altro, il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, tenendo conto di quanto dichiarato dall’impresa nella medesima domanda di agevolazione e fermi restando gli ulteriori successivi accertamenti in sede di registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, preventivamente alla relativa concessione. In ottemperanza alle istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, citata in premessa, ai sensi della quale tale divieto esclude la possibilità di una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte delle risorse del PNRR e di altri programmi dell’Unione europea, nonché da parte di risorse ordinarie del bilancio dello Stato – ferma restando la possibilità, per costi diversi all’interno di un programma o per diverse quote parti del costo di uno stesso bene, di fruire del sostegno di diverse fonti finanziare, entro i limiti di cumulo consentiti dall’articolo 7 del decreto 30 settembre 2021 -, qualora l’istruttoria evidenzi il mancato rispetto del divieto di doppio finanziamento nei termini così definiti, il Soggetto gestore esclude i costi interessati dall’ammontare di quelli ammissibili, con conseguente non ammissibilità alle agevolazioni del programma nel caso in cui lo stesso non sia ritenuto dal Soggetto gestore organico e funzionale in rapporto al residuo programma di spesa.
6. L’esame di merito di cui al comma 3 è effettuato dal Soggetto gestore sulla base delle informazioni rese nella domanda di agevolazione e nei relativi allegati e di un colloquio di valutazione con l’impresa femminile richiedente.
7. Per le iniziative valutate positivamente ai sensi del comma 3, il Soggetto gestore provvede:
a) alla determinazione dell’ammontare delle agevolazioni spettanti sulla base delle spese ritenute ammissibili, ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto 30 settembre 2021;
b) a individuare la dotazione finanziaria di riferimento tra quelle previste dall’articolo 3, alla luce dell’istruttoria operata ai sensi del presente articolo e delle riserve di cui al predetto articolo 3.
8. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso o la soglia minima di punteggio prevista ai fini dell’accesso, il Soggetto gestore invia una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. In caso di esito positivo del procedimento istruttorio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, commi 9 e 10, del decreto 30 settembre 2021, relative alle conseguenti comunicazioni e ai connessi adempimenti del Soggetto gestore e dei proponenti, propedeutiche all’adozione, previa registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, del provvedimento di concessione di cui all’articolo 16 del decreto 30 settembre 2021, da controfirmare secondo il termine ivi previsto.
10. Le comunicazioni e gli scambi documentali di cui ai commi 8 e 9 avvengono a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 6
(Erogazione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell’impresa femminile beneficiaria, in non più di due stati di avanzamento lavori (SAL), fatto salvo quanto previsto al comma 4, secondo le indicazioni e le condizioni di ammissibilità relative ai costi riportate nell’allegato n. 2 del presente provvedimento.
2. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dalla lavoratrice autonoma beneficiaria, devono essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nella sezione “Fondo impresa femminile” del predetto sito e potendosi avvalere dei servizi di assistenza tecnico-gestionale di cui all’articolo 10, comma 6, lettera a), del decreto 30 settembre 2021, qualora richiesti in sede di presentazione della domanda. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.
3. Contestualmente alla richiesta di erogazione per stato di avanzamento lavori, l’impresa femminile beneficiaria richiede altresì la proporzionale erogazione delle agevolazioni connesse alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute ammissibili dal Soggetto gestore e quantificate nell’ambito del provvedimento di concessione di cui all’articolo 16 del decreto 30 settembre 2021.
4. È fatta salva la possibilità per l’impresa femminile beneficiaria di richiedere, a partire dalla data di perfezionamento del provvedimento di concessione di cui all’articolo 16 del decreto 30 settembre 2021 e, comunque, entro 6 (sei) mesi dalla data suddetta, l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 20 (venti) per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse. L’erogazione in anticipazione è disposta previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al comma 2 e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. Alla richiesta di erogazione in anticipazione deve essere allegata, oltre alla predetta fideiussione o polizza fideiussoria, anche la documentazione attestante la disponibilità dei locali da adibire a sede dell’iniziativa. Il titolo di disponibilità deve contenere indicazioni utili a dimostrare l’idoneità dei locali all’esercizio dell’attività oggetto dell’iniziativa ed essere corredato da documentazione utile a dimostrarne la correttezza.
5. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche condotte sulla documentazione di cui al comma 4. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina l’improcedibilità della richiesta di erogazione. In caso di esito positivo, il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta di anticipazione o della relativa eventuale integrazione. L’anticipazione erogata è recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali al contributo che l’impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è, comunque, svincolata a seguito del completo recupero dell’anticipazione erogata.
6. La richiesta di erogazione relativa al primo SAL deve riguardare spese di importo non inferiore al 40 (quaranta) per cento e non superiore all’80 (ottanta) per cento delle spese ammesse ed essere corredata da titoli di spesa di pari valore, anche non quietanzati, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. I titoli di spesa devono riportare, nell’oggetto o nel campo note, l’indicazione del codice CUP (Codice Unico progetto) o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, la dicitura “Fondo impresa femminile”, anche al fine delle verifiche da parte del Soggetto gestore circa l’assenza di doppio finanziamento dei costi ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241. La richiesta di erogazione deve, altresì, essere accompagnata, ai fini dell’ammissibilità delle spese relative al personale dipendente, da documentazione rendicontativa redatta sulla base della metodologia di calcolo e della tabella dei costi standard unitari di cui agli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nella sezione “Fondo impresa femminile” del sito internet www.invitalia.it.
7. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione relativa al primo SAL la seguente ulteriore documentazione:
a) titolo di disponibilità dei locali idonei all’attività, qualora non sia già stato trasmesso ai fini dell’erogazione della prima quota di anticipazione;
b) avanzamento contabile del programma di spesa;
c) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti la presenza dei beni presso l’unità produttiva o altre dichiarazioni riferite ai beni diversamente localizzabili ai sensi dell’allegato n. 2.
8. L’erogazione del primo SAL è subordinata alla verifica della documentazione di cui ai commi 6 e 7. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina l’improcedibilità della richiesta di erogazione. In caso di esito positivo della verifica, il Soggetto gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione o dalla data della eventuale relativa integrazione, procede all’erogazione delle agevolazioni in misura proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata, al netto della quota parte dell’anticipazione eventualmente percepita.
9. Al Soggetto gestore è riservata la facoltà di richiedere all’impresa femminile beneficiaria la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese rendicontate nel primo SAL, decorsi sei mesi dall’erogazione effettuata a fronte della richiesta di erogazione dello stesso e in assenza della richiesta, da parte dell’impresa femminile beneficiaria, di erogazione del saldo.
10. La richiesta di erogazione relativa al SAL a saldo, ovvero la richiesta di erogazione in un’unica soluzione, deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma, il predetto termine è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata. La richiesta deve essere corredata dai titoli di spesa cui si riferisce l’istanza – riportanti, nell’oggetto o nel campo note, gli elementi identificativi di cui al comma 7 e dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte – nonché dalla documentazione giustificativa delle spese relative al personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo o in un’unica soluzione la seguente documentazione:
a) documentazione attestante l’evidenza dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa;
b) avanzamento contabile del programma di spesa;
c) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti la presenza dei beni presso l’unità produttiva o altre dichiarazioni riferite ai beni diversamente localizzabili ai sensi dell’allegato 2;
d) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività.
11. L’erogazione del SAL a saldo o in un’unica soluzione è subordinata all’esito della verifica della documentazione di cui al comma 10 e di un sopralluogo di monitoraggio degli investimenti
realizzati e delle spese sostenute finalizzato a verificare la realizzazione, l’organicità e la funzionalità del programma degli investimenti nonché il regolare avvio dell’attività. Il sopralluogo potrà essere effettuato presso qualsiasi altro luogo ove risultino ubicati i beni agevolati. Il predetto sopralluogo, laddove ritenuto necessario dal Soggetto gestore, può, altresì, essere effettuato in relazione alla richiesta di erogazione del primo SAL. In sede di sopralluogo sono verificati:
a) l’effettiva operatività dell’impresa. In caso di mancata operatività dell’impresa, il Soggetto gestore può disporre la sospensione dell’erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l’impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è disposta la revoca totale delle agevolazioni;
b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni, tenuto conto delle variazioni autorizzate dal Soggetto gestore;
c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;
e) l’esistenza, la consistenza e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto all’attività agevolata;
f) l’avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e delle licenze necessarie per il regolare svolgimento dell’attività.
12. Contestualmente alle verifiche di cui al comma 11, il Soggetto gestore verifica altresì, attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del piano d’impresa, l’effettivo sostenimento da parte dell’impresa femminile beneficiaria di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante di cui al comma 3, per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nel provvedimento di concessione.
13. In caso di mancata presentazione del SAL a saldo o in un’unica soluzione, il sopralluogo verrà, comunque, effettuato entro il termine fissato al comma 10, con conseguente eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni.
14. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo della verifica, il Soggetto gestore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all’erogazione delle agevolazioni, determinate tenuto conto delle agevolazioni maturate, in termini di importo e di composizione, sul programma di spesa effettivamente realizzato ed ammesso alle agevolazioni e delle agevolazioni già erogate.
15. Qualora l’impresa beneficiaria non trasmetta, in occasione della richiesta dell’erogazione del SAL a saldo o in un’unica soluzione, le dichiarazioni attestanti il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività, l’erogazione è sospesa.
16. Contestualmente al completamento del programma di spesa, l’impresa femminile beneficiaria che ne abbia ottenuto il riconoscimento, richiede l’erogazione del voucher per l’acquisto di servizi specialistici, mediante presentazione di un titolo di spesa quietanzato di importo non inferiore a 4.000,00 euro, relativo a servizi specialistici di marketing e comunicazione, erogati da soggetti terzi e qualificati, che possono ricomprendere:
a) prestazioni relative alla definizione della strategia di ingresso sul mercato, quali creazione di un’identità di marchio, definizione di piani di marketing/web marketing;
b) attività propedeutiche alla promozione dell’iniziativa, quali spese di pubblicità, spese di posizionamento sui social media o nel digitale, spese relative al lancio di prodotti e/o servizi, spese di partecipazione a fiere e/o eventi di settore.
17. La richiesta di cui al comma 16 deve essere corredata da valido titolo di spesa emesso in una data compresa tra quella del provvedimento di concessione e quella di completamento del programma di spesa, tenuto altresì conto dell’eventuale proroga concessa, dell’evidenza dell’avvenuto quietanzamento, nonché di documentazione relativa al profilo professionale del fornitore. L’erogazione del voucher è subordinata a:
a) il positivo esito delle verifiche sulla documentazione prodotta;
b) il positivo esito della richiesta di erogazione del SAL a saldo o in un’unica soluzione;
c) l’avvenuta integrale fruizione dei servizi di assistenza tecnico-gestionale erogati dal Soggetto gestore, ove richiesti.
18. Le spese di cui al presente articolo devono essere pagate utilizzando uno o più conti corrente ordinari intestati all’impresa femminile beneficiaria e dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del progetto imprenditoriale, esclusivamente attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni non trasferibili comprovati da microfilmatura. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento.
19. L’erogazione in favore dell’impresa femminile dei servizi di assistenza tecnico-gestionale di cui all’articolo 10, comma 6, lettera a), del decreto 30 settembre 2021, ove richiesti dall’impresa, avviene secondo i tempi, le modalità e l’importo definiti nel provvedimento di concessione di cui all’articolo 16 del decreto 30 settembre 2021. I predetti servizi comprendono, tra l’altro, un numero di incontri periodici con le imprese femminili beneficiarie non inferiori a quattro, di cui almeno uno presso la sede aziendale dell’iniziativa agevolata.
20. Resta ferma la facoltà per il Soggetto gestore di richiedere, ai fini delle diverse erogazioni, ulteriore documentazione oltre a quella prevista dal presente articolo, in presenza di particolari caratteristiche del programma e della sussistenza di particolari vincoli normativi europei e nazionali.
Art. 7
(Adempimenti a carico dell’impresa beneficiaria)
1. Le imprese femminili beneficiarie delle agevolazioni sono tenute a rispettare gli obblighi puntualmente indicati a loro carico dal decreto 30 settembre 2021 e dal presente provvedimento e, in considerazione dell’apporto, quale fonte di finanziamento dell’intervento agevolativo, delle risorse del PNRR, si impegnano al rispetto dei pertinenti obblighi, derivanti dalla normativa europea e nazionale di riferimento, tenendo conto di quanto stabilito dal decreto 24 novembre 2021 e dalle istruzioni all’uopo impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai predetti fini, le imprese femminili, a partire dalla presentazione della domanda di agevolazione e, per tutto il corso della realizzazione del programma di investimento, sono tenute al rispetto di specifici impegni, assicurando, tra l’altro:
a) che il programma e le relative spese rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;
b) che il programma e le relative spese rispettino il principio DNSH, non rientrando, in particolare, nelle esclusioni settoriali previste ed essendo giuridicamente conformi alla pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale;
c) che sia dato seguito, ove pertinenti, agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell’Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
d) che sia garantita una adeguata conservazione della documentazione progettuale; in particolare, nel caso di programmi finanziati a valere sulle risorse del PNRR, nel rispetto anche di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, l’impresa deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Soggetto gestore, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
e) che siano avviate tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi realizzativi e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal decreto 30 settembre 2021 e dal presente provvedimento, nonché a che siano sottoposte al Soggetto gestore eventuali modifiche alle iniziative ai sensi dell’articolo 8;
f) l’adozione di un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all’iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse;
g) l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
h) che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente provvedimento;
i) che sia rispettato l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all’iniziativa ammessa alle agevolazioni;
j) che siano annotati e conservati, indipendentemente dal regime contabile adottato, tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del Soggetto gestore;
k) che siano corrisposte tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto gestore anche al fine delle attività di monitoraggio previste in caso di utilizzo delle risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali allo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 3 da parte del Soggetto gestore;
l) che l’attuazione del programma avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani, nonché in via generale nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l’utilizzo delle risorse del PNRR.
2. Restano fermi gli obblighi previsti a carico delle imprese beneficiarie dal decreto 30 settembre 2021, ivi inclusi gli obblighi di cui all’articolo 18 del predetto decreto in materia di trasparenza delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni e alla trasmissione di documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, anche ai fini della relazione prevista dell’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Resta fermo, altresì, l’obbligo di consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che il Soggetto gestore può, a tal fine, effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.
3. Con riferimento ai programmi finanziati a valere sulle risorse del PNRR, gli adempimenti relativi alla rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali sono svolti dal Soggetto gestore.
Art. 8
(Variazioni)
1. Le variazioni di cui all’articolo 19 del decreto 30 settembre 2021 relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti al programma di investimento, ivi incluse le variazioni relative alla tempistica di realizzazione e alla localizzazione del programma di investimento, devono essere preventivamente comunicate al Soggetto gestore affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e ai necessari adempimenti, anche al fine dell’accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa e da idonea documentazione.
2. Il Soggetto gestore anche sulla base della documentazione integrativa eventualmente richiesta, valuta la variazione proposta verificando che la stessa non comporti modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale e procede a comunicare l’autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione. Per modifica sostanziale si intende una modifica che impatta su un elemento che è stato oggetto di specifica valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel provvedimento di concessione.
3. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di disporre la revoca, parziale o totale, delle agevolazioni concesse in presenza di variazioni non preventivamente autorizzate.
Art. 9
(Revoche)
1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono revocate dal Soggetto gestore qualora:
a) l’impresa beneficiaria perda la qualificazione di impresa femminile prima che siano decorsi tre anni dal completamento dell’iniziativa;
b) sia verificata l’assenza o il venir meno di uno o più requisiti dell’impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
c) l’impresa beneficiaria non porti a conclusione l’iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di ventiquattro mesi, o entro il maggior termine previsto in caso di proroga, dalla data del perfezionamento del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili all’impresa;
d) l’impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione prima che siano decorsi tre anni dal completamento dell’iniziativa;
e) l’impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l’attività, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento dell’iniziativa;
f) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie dell’impresa beneficiaria prima che siano decorsi tre anni dal completamento dell’iniziativa;
g) l’impresa beneficiaria non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero in caso di esito negativo dei controlli di cui all’articolo 6;
h) l’impresa beneficiaria non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 2;
i) si verifichino variazioni, ai sensi dell’articolo 8, che il Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
l) l’impresa violi il principio DNSH;
m) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 7 del decreto 30 settembre 2021 ovvero la violazione del divieto di doppio finanziamento;
n) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, anche in relazione ai servizi di assistenza tecnico-gestionale da erogare, nonché agli obblighi di rimborso del finanziamento agevolato eventualmente concesso e agli ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico dell’impresa beneficiaria, come specificati dal decreto 30 settembre 2021, dal decreto 24 novembre 2021 e dal presente provvedimento, con particolare riferimento all’articolo 7, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all’ordinamento europeo.
2. Le fattispecie di cui al comma 1 determinano la revoca totale ovvero parziale delle agevolazioni sulla base dei seguenti criteri:
a) nei casi al comma 1, lettere a), b) e g), la revoca è totale;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la revoca è parziale e limitata alla parte del programma di spesa non realizzato, qualora la parte dell’iniziativa realizzata entro i termini prescritti risulti organica e funzionale; è totale qualora tale condizione non si verifichi;
c) nei casi di cui al comma 1, lettere d) e) e f), la revoca è commisurata al periodo di mancato rispetto dell’obbligo. In ogni caso, la revoca è totale, qualora la fattispecie si verifichi prima della data di ultimazione dell’iniziativa;
d) nei casi di cui al comma 1, lettere h) e i), la revoca è totale o parziale, in relazione alla gravità della violazione o all’importanza della variazione rispetto agli obiettivi e ai contenuti dell’iniziativa;
e) nei casi di cui al comma 1, lettera l), la revoca è totale o parziale in relazione alla gravità della violazione e, ove la violazione emerga in sede di rendicontazione delle spese e si riferisca a specifici costi sostenuti dall’impresa beneficiaria, può, comunque, essere riconosciuta all’impresa esclusivamente la parte di agevolazioni riferita a spese conformi al principio DNSH;
f) nei casi di cui alla lettera m), all’impresa beneficiaria è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazioni conformi ai limiti di finanziamento previsti.
3. Le conseguenze dell’accertamento delle circostanze di revoca di cui al presente articolo sono disciplinate dall’articolo 20 del decreto 30 settembre 2021.
4. In caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 7, comma 2, si applicano le ertinenti disposizioni di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124.
Art. 10
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto 30 settembre 2021 e dal decreto 24 novembre 2021.
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 3 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto 30 settembre 2021 e dal presente provvedimento.
3. In attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile con gli schemi di documentazione pubblicata nell’apposita sezione “Fondo impresa femminile” del sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it).
Allegato 1
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
SPESE AMMISSIBILI
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
ONERI INFORMATIVI
(Testo dell’allegato)
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