CNCE – Comunicato 30 settembre 2020
Primi chiarimenti su Regolamento Fondo Incentivo Occupazione
In relazione al Regolamento per il funzionamento del Fondo Incentivo Occupazione, siglato con accordo delle parti sociali il 10 settembre u.s., trasmesso in uno con la comunicazione CNCE n. 737 del 22 settembre u.s., si forniscono le seguenti indicazioni.
Preliminarmente si precisa che il termine previsto del 30 settembre 2020 entro cui far pervenire le istanze di accesso all’incentivo da parte delle imprese, in via del tutto eccezionale e solo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo indeterminato riferiti al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, è prorogato al 31 ottobre 2020. Di conseguenza, le relative graduatorie saranno effettuate dalle Casse e trasmesse alle imprese entro il successivo 30 novembre 2020.
Il Fondo Incentivo Occupazione (FIO), che entra in vigore a partire dal 1° settembre 2020, riconosce quale “UNA TANTUM” per ogni lavoratore assunto, stante determinate condizioni, la somma di € 600,00 (seicento/00) da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa territoriale e un bonus formazione pari a € 150,00 (centocinquanta/00).
Di seguito si fornisce una scheda operativa avente lo scopo di sintetizzare i punti salienti del regolamento in questione.
Restando a disposizione per ulteriori approfondimenti anche sulla base dei chiarimenti che verranno eventualmente sollecitati dagli enti territoriali, si porgono cordiali saluti.
Allegato 1
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI
Fondo Incentivo Occupazione
Scheda di sintesi
1. BENEFICIO SPETTANTE | E’ riconosciuto un incentivo di € 600,00 da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa con l’impegno per l’impresa allo svolgimento, presso gli Enti bilaterali di settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente previste, laddove non già effettuate.E’ riconosciuto, inoltre, un voucher formazione di € 150 che l’impresa può utilizzare per il lavoratore assunto (v. punti da 7 a 10) |
2. A CHI E’ RIVOLTO L’INCENTIVORequisito oggettivo impresa Requisito soggettivo impresa Requisito soggettivo Lavoratore | alle imprese che presentano i seguenti requisiti:abbiano effettuato assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o abbiano proceduto alla trasformazione di contratto a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2020. L’incentivo sarà riconosciuto per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno in CE/ED e comunque il beneficio è riconosciuto nel caso di assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero degli occupati (con possibilità di una sola ulteriore richiesta trascorsi 12 mesi dall’ultima compensazione); al lavoratore riassunto dal medesimo datore di lavoro l’incentivo è riconosciuto una sola volta. siano regolari con i versamenti a livello nazionale sia al momento della presentazione dell’istanza che all’atto della compensazione. l’impresa si considera regolare anche in caso di rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente per l’invio della richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore. non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione, per gli operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni – i lavoratori interessati non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni) |
3. CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE | La Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione |
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | Le domande dovranno essere presentate tramite PEC, a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente.In via eccezionale nella fase di avvio del fondo, per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2020 e le graduatorie con contestuale comunicazioni alle imprese saranno effettuate dalle Casse entro il 30 novembre 2020 Deve utilizzarsi il modulo predisposto denominato “DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTO”, corredato della dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti |
5. PROCEDURA PER LA CASSA | Le Casse Edili/Edilcasse dovranno procedere alla formazione delle graduatoria (applicando, per la determinazione dei punteggi, i criteri indicati nella tabella allegata al Regolamento sotto riportata) e alla contestuale comunicazione alle imprese:entro il 30 aprile, per le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile (1° Ottobre/31 marzo) entro il 31 ottobre, per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile (1° aprile/30 settembre) Saranno escluse le domande pervenute da imprese divenute irregolari successivamente alla presentazione della domanda e risultanti tali al momento della compensazione. Valutata la sussistenza dei requisiti del lavoratore edell’impresa la Cassa Edile/Edilcassa procederà con la compensazione con i contributi dovuti relativamente alle partite riferite al primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza Le istanze non accolte per incapienza del fondo entreranno di diritto nella graduatoria del semestre successivo. A parità di condizioni varrà il criterio cronologico riferito alla data di presentazione dell’istanza Le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare una rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve |
6. MANCATO RICONOSCIMENTO DELL’INCENTIVO O CAUSA DI REVOCA: | – Fatta eccezione per i lavoratori che abbiano accesso alpensionamento o prepensionamento nell’arco dei 24 mesi, il mancato riconoscimento o la revoca dal beneficio si attua allorquando, nei 6 mesi successivi, si verifichi un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni |
7. CHI RICONOSCE IL VOUCHER | La Cassa Edile/Edilcassa cui è stata inoltrata la richiesta dell’incentivo mediante l’emissione di un voucher virtuale |
8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | Deve utilizzarsi il modulo predisposto denominato “- “DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE” |
9. DOVE SPENDERE IL VOUCHER | Presso la Scuola Edile di riferimento attraverso il rilascio da parte della CE/EC del voucher virtuale da registrare sulla posizione dell’impresa. Successivamente la Cassa procederà a riconoscere l’importo del voucher alla Scuola EdilePresso le Scuole Edili della regione di appartenenza, in assenza del corso di interesse nella Scuola edile di riferimento. Anche in questo caso la Cassa di competenza provvederà al rilascio del voucher virtuale per procedere poi al riconoscimento dell’importo alla Scuola Edile Presso una struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, laddove l’impresa non trovasse il corso di interesse, come indicato nei precedenti punti. In quest’ultimo caso, l’importo del voucher, laddove non direttamente versato alla struttura prescelta, potrò essere compensato a fronte della presentazione della documentazione necessaria, con i contributi dovuti alla CE/ED |
10. TERMINE ENTRO QUANDO SPEDERE IL VOUCHER | – Entro 180 giorni dall’assunzione nel caso di corso erogato dalla Scuola Edile del sistema, ad esclusione delle assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante- entro 180 giorni dalla data di presentazione della documentazione attestante l’avvenuta formazione nel caso di corso erogato da struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, ad esclusione delle assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante |
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE
CRITERIO | PUNTEGGIO | NOTE |
A: Anzianità contributiva | 1*X | Xè il numero di mesi di anzianità contributiva dell’azienda presso la Cassa Edile/Edilcassa di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi. |
B: Assunzione tramite Blen.it | 20 | Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it |
C: Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato | X/5 | X è il numero di giorni compresi fra inizio di semestre edile e data di assunzione/trasformazione.Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre /1 aprile) quindi X è uguale a 0. |
D: Età del lavoratore | (30-X)*3 | X è l’età (in anni) del lavoratore al momento dell’assunzione/trasformazione. |
FORMULA DA APPLICARE PER LE GRADUATORIE: A + B – C + D
Allegato 2
Domanda incentivo – Voucher formazione
Allegato 3
Domanda incentivo – Sconto contributivo
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