La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10975 del 5 maggio 2017 intervenendo in tema di iscrizione ipotecaria per debiti tributari ha affermato che l’Agente per la riscossione può procedere alla iscrizione ipotecaria sui beni facente parte del fondo patrimoniale qualora i debiti tributari siano inerenti ai bisogni della famiglia. Per i creditori le cui obbligazioni sono state contratte per bisogni estranei a quelli della famiglia non possono essere soddisfatti con l’esecuzione sui beni del fondo.
La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva ricevuto un avviso di iscrizione ipotecaria dall’Agente per la riscossione (Equitalia). Il contribuente avverso tale atto proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che respingeva le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione dei giudici di prime cure, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici, in riforma della sentenza impugnata, accolsero le doglianze del contribuente ed in particolare osservavano che per i debiti tributari, su cui veniva fondata la richiesta di iscrizione ipotecaria, non era stata dimostrata la loro riferibilità alle “necessità famigliari” per cui non era possibile assoggettare i beni facente parte del fondo patrimoniale ad esecuzione dei beni ipotecati.
L’agente per la riscossione proponeva ricorso in cassazione, avverso la sentenza della CTR, fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso proposto confermando il proprio orientamento secondo cui «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586 – 01), ma anche che « In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore» (Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645 – 01).
Pertanto per i giudici di del palazzaccio è legittima la richiesta di iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale nei soli caso in cui:
- l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia
- il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni.
Inoltre per la Corte Suprema ricade sul debitore l’onere della prova sia in ordine alla estraneità del debito alle esigenze familiari sia di provare la contezza del creditore in ordine alla estraneità a tali bisogni.
Infine i giudici di legittimità chiariscono il criterio per la valutazione dei debiti tributari che possono essere recuperati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo. Per la Cassazione il criterio è da ricercare non nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Inoltre, affermano i giudici della Corte che la verifica sulla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia deve essere effettuata caso per caso e costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito.
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