MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 03 settembre 2021
Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria. Modalità e termini presentazione domande
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «amministrazione straordinaria»: la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;
b) «decreto-legge n. 41/2021»: il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
c) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
d) «decreto»: il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 5 luglio 2021, recante «Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
e) «delibera di ammissione»: la delibera assunta dai competenti organi di Invitalia, da adottarsi entro 31 dicembre 2021 ovvero entro il maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche e integrazioni al quadro temporaneo, che ammette alle agevolazioni l’impresa proponente e che statuisce l’impegno di spesa in favore dell’iniziativa ammessa rispetto alla dotazione finanziaria complessiva del Fondo;
f) “domanda”: il modulo di domanda di accesso al Fondo, compilato sulla piattaforma telematica di Invitalia, unito al piano aziendale e agli allegati obbligatori, firmati digitalmente laddove richiesto;
g) «Fondo»: il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria, istituito dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021;
h) «grandi imprese»: le imprese diverse dalle imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005 o, se ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, quelle aventi i requisiti di cui all’articolo 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270 del 1999, con esclusione delle imprese a controllo pubblico;
i) «impresa proponente»: l’impresa in temporanea difficoltà finanziaria ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, che presenta domanda di accesso al Fondo;
j) «Invitalia»: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
k) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
l) «oneri informativi»: gli oneri previsti ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, riportati in allegato al presente decreto;
m) «piano aziendale»: il piano di rilancio dell’impresa o di un suo asset di cui all’articolo 6 del decreto. Il predetto piano aziendale deve essere redatto, certificato e firmato digitalmente da professionisti aventi i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 356 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e non collegati contrattualmente alla società incaricata della revisione legale obbligatoria o facoltativa del bilancio societario;
n) «procedura informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso al Fondo, gestito da Invitalia, accessibile dal sito www.invitalia.it;
o) «quadro temporaneo»: la comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
p) «temporanea difficoltà finanziaria»: ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto, versa in condizioni di temporanea difficoltà finanziaria l’impresa che presenti flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero che si trovi in situazione di difficoltà come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa opera, all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 o all’articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014.
Articolo 2
Finalità e ambito di applicazione
1. In attuazione dell’articolo 14 del decreto, il presente provvedimento fornisce chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo nonché i termini per la presentazione della domanda di accesso al Fondo.
Articolo 3
Termini e modalità di presentazione delle domande
1. L’istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021. La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e 2, del decreto, la domanda può essere presentata da grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo:
a) versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) non si trovavano già in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa proponente opera, dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dall’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dall’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014, alla data del 31 dicembre 2019;
c) presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività, da valutare ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 del decreto;
d) sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
e) hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea;
g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
h) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
i) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
j) nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
k) non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
3. Fermi restando i requisiti e le condizioni di cui al comma 2 e ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 41/2021, la domanda può essere presentata anche da imprese in amministrazione straordinaria, che presentino e attestino prospettive di ripresa dell’attività, tramite la concessione di un finanziamento diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per le altre misure indicate nel piano aziendale presentato.
4. La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è resa disponibile sul sito internet www.invitalia.it prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande. Il modulo di domanda, redatto in lingua italiana, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente, pena l’improcedibilità della stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. L’iter di presentazione della domanda di accesso al Fondo, a pena d’invalidità, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
a) registrazione ed accesso alla procedura informatica attraverso l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
d) caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente;
e) caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto;
f) invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.
6. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel decreto e nel presente provvedimento non saranno prese in esame.
7. La domanda di accesso al Fondo deve contenere il piano aziendale di cui all’articolo 1, lettera m), redatto, sulla base della modulistica resa disponibile da Invitalia, certificato e firmato digitalmente da professionisti aventi i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 356 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e non collegati contrattualmente alla società incaricata della revisione legale obbligatoria o facoltativa del bilancio societario. Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso al Fondo.
8. La domanda è presentata ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 123 del 1998. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e la chiusura dello sportello telematico, anche precedentemente alla data di chiusura dello sportello di cui all’articolo 3, comma 1.
Articolo 4
Istruttoria della domanda
1. Invitalia esegue l’attività di valutazione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto della domanda presentata ai sensi del precedente articolo 3, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda certificato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, lettera f). Qualora, nel corso di svolgimento dell’attività di valutazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall’impresa proponente, Invitalia può, una sola volta, richiederli mediante una comunicazione scritta, da riscontrare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della medesima. La predetta richiesta di integrazioni non sospende i termini per lo svolgimento dell’attività istruttoria. In caso di incompletezza, formale e sostanziale, delle ulteriori informazioni e documentazione fornite in riscontro ovvero in caso di mancato riscontro nei termini indicati nella suddetta richiesta, la valutazione di cui all’articolo 9 comma 1 del decreto avrà esito negativo e Invitalia procederà ai sensi del successivo comma 4.
2. Resta fermo che la delibera di ammissione al finanziamento di cui al successivo comma 5 dovrà essere adottata entro la data del 31 dicembre 2021, ovvero il maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche e integrazioni al quadro temporaneo.
3. L’attività di valutazione da parte di Invitalia è articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata;
b) verifica della sussistenza dei requisiti di accesso. In tale fase, saranno verificati anche i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c);
c) valutazione del piano aziendale e dell’ulteriore documentazione, predisposti e presentati dalla impresa proponente, con particolare riferimento:
i. alle capacità e competenze dell’impresa, sia a livello manageriale che in termini di adeguatezza ai fini della realizzazione del piano aziendale;
ii. alla credibilità e fattibilità del piano aziendale;
iii. alle prospettive di prosecuzione dell’attività, valutata con riferimento sia alle capacità e competenze dell’impresa richiedente sia al mercato in cui essa opera;
iv. alla capacità delle azioni individuate nel piano aziendale di perseguire la continuità aziendale e il ripristino, nel medio termine, della redditività aziendale, con riferimento anche ai fabbisogni e ai tempi previsti per l’attuazione delle predette azioni, con indicazione specifica delle finalità di utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o ad esigenze di capitale di esercizio;
v. alla adeguatezza dei flussi finanziari prospettici dell’impresa rispetto agli impegni finanziari assunti dalla medesima impresa, ivi incluso il richiesto finanziamento del Fondo;
vi. alla coerenza del piano aziendale con quelli già presentati o approvati in relazione all’eventuale procedura concorsuale alla quale sia sottoposta l’impresa proponente;
vii. alle ulteriori azioni che l’impresa proponente intenda intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell’impresa o di suoi asset a soggetti industriali o finanziari che abbiano già manifestato interesse alla rilevazione, ovvero alle azioni che l’impresa proponente intende porre in essere per trovare un possibile acquirente;
viii. alla capacità dell’impresa proponente di rimborsare il richiesto finanziamento alle scadenze previste.
4. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3 si concluda con esito negativo, Invitalia comunica all’impresa proponente i motivi che potrebbero determinare il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di ricevere eventuali osservazioni. Laddove le osservazioni inviate dall’impresa proponente non siano ritenute idonee a sanare anche uno solo dei profili di criticità rilevati, Invitalia invia una comunicazione di non accoglibilità e rigetto della domanda stessa.
5. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3 si concluda con esito positivo, la domanda così valutata viene sottoposta agli organi deliberativi di Invitalia, che adottano la delibera di ammissione al finanziamento del Fondo.
6. Preordinatamente all’adozione della delibera di ammissione, Invitalia provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in tema di documentazione antimafia.
7. La citata delibera di ammissione prevedrà la concessione di un finanziamento agevolato avente le seguenti caratteristiche:
a) durata massima di cinque anni;
b) importo complessivo concesso, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera c), non superiore, alternativamente:
i. al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei sub-contraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
ii. al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019;
c) in ogni caso, il finanziamento non può eccedere l’importo di 30 milioni di euro con riferimento all’impresa proponente, fermo restando che, nel caso di imprese proponenti appartenenti a gruppi, il predetto importo massimo si applica con riferimento all’intero gruppo;
d) i crediti del Fondo connessi alla restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in pre-deduzione, a norma dell’art. 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
e) le somme restituite sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
8. L’importo massimo di cui alla lettera c), può essere incrementato nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata dal piano medesimo ovvero altre Amministrazioni o Enti. In tale caso è onere dell’impresa proponente attestare, in sede di presentazione della domanda, la suddetta disponibilità, producendo idonea delibera esecutiva adottata dagli Organi competenti.
9. Successivamente alla delibera di ammissione della domanda di finanziamento del Fondo, Invitalia ne dà comunicazione al Ministero e all’impresa proponente.
10. L’efficacia della delibera di ammissione è sottoposta alle seguenti condizioni risolutive:
a) del ricevimento da parte di Invitalia di idonea attestazione da parte dell’impresa proponente di operare già in regime di contabilità ordinaria, ovvero di avervi aderito entro 10 giorni dalla data di comunicazione della delibera di ammissione;
b) dell’avvenuta formalizzazione del contratto di finanziamento tra l’impresa proponente e Invitalia.
Articolo 5
Contratto di finanziamento
1. La stipula del contratto di finanziamento tra l’impresa proponente e Invitalia potrà avvenire anche in data successiva al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto all’articolo 4, comma 2.
2. Il contratto di finanziamento, oltre a quanto indicato al comma 6 dell’articolo 4 e alle modalità di erogazione del finanziamento, prevede:
a) che le somme finanziate sono concesse a un tasso agevolato pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) rilevato al 22 luglio 2021, data della notifica alla Commissione europea del regime di aiuto relativo al Fondo, pari a -0,45%, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in cinquanta punti base per il primo anno, cento punti base per il secondo e terzo anno e duecento punti base per il quarto e quinto anno, in conformità con quanto previsto al punto 27, lettera a), del quadro temporaneo, ovvero secondo i parametri eventualmente aggiornati in funzione di eventuali modifiche che dovessero essere apportate per tale aspetto al predetto quadro temporaneo. In ogni caso, il tasso di interesse applicato non potrà essere inferiore allo 0,10%, come indicato nella decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuto del Fondo;
b) che il finanziamento concesso dal Fondo deve essere restituito dall’impresa proponente, unitamente agli interessi come determinati ai sensi della precedente lettera a), secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate aventi scadenza al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno, a decorrere dai dodici mesi successivi alla data della prima erogazione del finanziamento stesso all’impresa proponente, nel caso di versamento in tranche, ovvero dell’unica erogazione, in caso di versamento dell’importo del finanziamento all’impresa proponente in unica soluzione;
c) le obbligazioni a carico dell’impresa proponente, la quale si dovrà impegnare, tra le altre, a:
i. rispettare le obbligazioni indicate nel decreto e, in particolare, quelle previste all’articolo 12 del medesimo decreto;
ii. accreditare l’importo del finanziamento in un conto corrente dedicato, sul quale potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento;
iii. destinare il finanziamento esclusivamente a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati negli stabilimenti produttivi e nelle attività imprenditoriali oggetto del piano aziendale localizzati in Italia;
iv. non deliberare o effettuare, senza il preventivo consenso di Invitalia, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso del finanziamento, operazioni economiche, finanziarie o patrimoniali di carattere straordinario non previste dal piano aziendale,
d) gli eventi rilevanti comportanti la revoca, totale o parziale, a carico dell’impresa proponente, che comporteranno il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del finanziamento concesso, comprensivo degli eventuali interessi dovuti e non corrisposti e maggiorato ai sensi dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998, tra i quali, oltre a quanto disposto all’articolo 13 del decreto:
i. l’adozione di una delibera da parte dell’organo competente della impresa proponente con cui sia messa in liquidazione la stessa ovvero sia cessata, in tutto o in parte rilevante, la sua attività; ovvero la presentazione nei confronti della impresa proponente di una istanza volta a far dichiarare l’apertura di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale non prevista nel piano aziendale valutato;
ii. il verificarsi di un cambio di controllo, di diritto o di fatto, della impresa proponente, non previsto dal piano aziendale e/o non preventivamente autorizzato;
iii. il mancato adempimento degli impegni e obbligazioni di cui al contratto di finanziamento, ivi incluso il mancato pagamento da parte della impresa proponente, alla relativa scadenza, di una rata di ammortamento del prestito, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 180 giorni.
Articolo 6
Cumulo
1. L’aiuto sotteso al finanziamento concesso dal Fondo non è cumulabile con gli aiuti concessi per il medesimo finanziamento sotto forma di garanzia ai sensi della sezione 3.2 del quadro temporaneo.
2. L’aiuto concesso può essere cumulato con gli aiuti concessi per finanziamenti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei finanziamenti per beneficiario non superi le soglie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto.
Articolo 7
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in allegato al presente decreto è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
2. In attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione della policy privacy pubblicata nell’apposita sezione www.mise.gov.it/index.php/it/privacy-sito del sito Internet del Ministero.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet del Ministero www.mise.gov.it e di Invitalia www.invitalia.it e della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 13 settembre 2021
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 05 luglio 2021 - Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 30 novembre 2021 - Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria. Riapertura sportello
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 23 gennaio 2019, n. 20588 - Fondo Crescita Sostenibile - D.M. 01 giugno 2016 "Horizon 2020 PON IC" e D.M. 01 giugno 2016 "Grandi Progetti R&S PON IC" (Agenda digitale e Industria sostenibile). Integrazione…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 08 ottobre 2019 - Comunicato relativo al decreto direttoriale 2 ottobre 2019, recante modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative al bando «Grandi progetti di…
- Nasce il Fondo Grandi Imprese in difficoltà. Domande a Invitalia dal 20 settembre - INVITALIA - Comunicato 08 settembre 2021
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Nel caso di adesione al processo verbale di consta
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17068 depositata il 14 giugno 20…
- Il verbale di conciliazione deve essere sottoscrit
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre…
- Processo tributario: la perizia estimativa e la co
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre…
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in c
Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un…