MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 12 giugno 2024

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e s.m.i.)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, dell’articolo 3, è sostituito dal seguente:

“2. Nell’ambito della convenzione di cui al comma 1, è previsto che sono a carico del Fondo e vengono prelevate dalle risorse finanziarie di cui all’articolo 4 le somme necessarie al pagamento delle seguenti spese:

i. il compenso spettante al Soggetto Gestore per l’attività svolta (management fee), pari a una commissione annua di gestione dello 0,8 per cento di ciascuna dotazione erogata al Fondo fino ad un importo complessivo pari a 950 milioni di euro. Per dotazioni superiori a 950 milioni di euro, la management fee è pari allo 0,6 per cento. Al contempo, il compenso spettante al soggetto gestore è pari allo 0,8 per cento delle risorse che vengono destinate alla disponibilità del Fondo a seguito di disinvestimenti o rimborso degli strumenti di quasi equity e che si rendono, di conseguenza, disponibili per il re-investimento, fino a che la dotazione complessiva erogata al Fondo non abbia raggiunto l’importo di euro 950 milioni ed è pari allo 0,7 per cento una volta che la dotazione complessiva abbia superato gli euro 950 milioni. La management fee è applicata all’ammontare della singola dotazione per i primi tre anni a decorrere dalla data di erogazione. A decorrere dal quarto anno, a far data da ciascuna dotazione erogata, la stessa misura della management fee, pari allo 0,8 per cento o allo 0,7 per cento, a seconda della dotazione complessiva erogata al Fondo, è applicata al fair value delle partecipazioni in portafoglio del soggetto gestore, nonché al valore nominale degli eventuali strumenti finanziari e quasi equity erogati e degli eventuali contributi deliberati ai sensi del Capo III. La management fee di cui al presente punto è riconosciuta in n. 2 (due) rate semestrali anticipate;

ii. gli oneri e le spese sostenuti in relazione alle attività di investimento, monitoraggio e disinvestimento delle attività del Fondo, ivi compresi i costi di due diligence legale, fiscale, contabile, finanziaria, ambientale e di business e i costi di assistenza legale e notarile sostenuti in occasione di tutte le fasi di gestione del Fondo, dall’acquisizione sino alla dismissione delle attività in cui sono investite le risorse del Fondo. Gli oneri, i compensi e le spese relativi ad operazioni di investimento/disinvestimento, quali i costi di due diligence e di assistenza legale, fiscale e contabile, restano a carico del Fondo, anche qualora le relative operazioni non dovessero aver luogo, qualora le operazioni stesse siano state approvate dal Soggetto Gestore. Parimenti, sono a carico del Fondo gli ulteriori oneri, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese legali, giudiziarie e di consulenza, sostenuti nell’esclusivo interesse del Fondo.”;

b) all’articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

“3. Sono a carico del Soggetto Gestore tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo di cui al comma 2.”;

c) all’articolo 5, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente comma:

“1-ter. Ove, al fine di portare a compimento i piani di ristrutturazione presentati a norma dell’articolo 6, in corso di attuazione, il Soggetto Gestore deliberi ulteriori interventi in favore del medesimo soggetto beneficiario, le condizioni di cui al comma 1 si intendono soddisfatte senza procedere a nuove verifiche”;

d) all’articolo 6, comma 1, lettera e), dopo la parola «stranieri», sono aggiunte le seguenti: “ovvero alle imprese che si intende acquisire al fine di attuare un programma di ristrutturazione finalizzato al ripristino di redditività”;

e) l’articolo 7, comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. L’intervento complessivo del Fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione, ivi inclusi gli eventuali interventi del Fondo successivi all’acquisizione della partecipazione, non può eccedere l’importo di 30 milioni di euro, fatto salvo quanto previsto all’articolo 17”;

f) all’articolo 13, comma 1, dopo la parola «partecipazione», sono aggiunte le seguenti: “in via diretta o indiretta”;

g) all’articolo 13, comma 2, lettera a), dopo la parola «rischio» sono aggiunte le seguenti: “. Resta salva la facoltà del Soggetto Gestore di valutare, ai fini della suddetta soglia, conferimenti diversi dal denaro che: a) abbiano una diretta pertinenza con l’attività produttiva dell’impresa in difficoltà, b) risultino necessari per lo svolgimento dell’attività specificamente prevista nel programma di ristrutturazione oggetto di analisi istruttoria e c) siano oggetto di una perizia indipendente ai sensi della disciplina codicistica applicabile”.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.