MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 30 maggio 2022
Fondo per le piccole e medie imprese creative – Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “Agenzia”: l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
c) “Fondo”: il Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese creative, istituito dall’articolo 1, commi 109 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) “decreto 19 novembre 2021”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura, 19 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2022, n. 27, che in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disciplina le modalità di intervento del Fondo;
e) “settore creativo”: il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;
f) “impresa creativa”: l’impresa operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal Registro delle imprese, è individuata da uno dei codici ATECO elencati all’Allegato 1 al decreto 19 novembre 2021;
g) “PEC”: posta elettronica certificata;
h) “piattaforma informatica”: la piattaforma informatica resa disponibile nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia;
i) “DSAN”: la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
j) “GDPR”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
k) “Carta di Identità Elettronica”: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
l) “Carta nazionale dei servizi”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
m) “SPID”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi on-line della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto 19 novembre 2021, le modalità attuative degli interventi previsti a valere sul Fondo, stabilendo gli aspetti inerenti ai termini e alle modalità di presentazione della domanda e fornendo gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione della misura di sostegno al settore creativo disciplinata dal predetto decreto.
Art. 3
(Gestione degli interventi)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto 19 novembre 2021, gli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l’accoglienza, l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni sono svolti dall’Agenzia, sulla base dell’articolazione di competenze prevista dal presente decreto e dalla convenzione con la quale sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento.
Art. 4
(Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione)
1. Le agevolazioni di cui ai Capi II e III del decreto 19 novembre 2021 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4 del decreto 19 novembre 2021, tenuto anche conto di eventuali cofinanziamenti con fondi nazionali, regionali e dell’Unione europea disposti nell’ambito delle collaborazioni instaurate ai sensi dell’articolo 3 del decreto 19 novembre 2021. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile, condizionatamente alla verifica, da parte dell’Agenzia, della capacità dell’impresa richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa. Dell’avvenuto esaurimento delle risorse del decreto 19 novembre 2021 è data pubblicità da parte del Ministero, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia. Ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, anche a seguito degli apporti derivanti da ulteriori iniziative adottate nell’ambito delle politiche nazionali, regionali e dell’Unione europea per il sostegno al settore creativo, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità. L’Agenzia provvede a dare conforme notizia, mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
3. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L’Agenzia provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.
4. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it), sezione “Fondo imprese creative”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle date indicate al comma 13, secondo le modalità indicate al presente articolo.
5. L’accesso alla piattaforma, ad eccezione di quanto previsto al comma 6:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale ovvero, nel caso previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto 19 novembre 2021, dalla persona fisica proponente per conto della impresa creativa costituenda.
6. Per le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante dell’impresa. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), a partire dalle ore 10.00 del 13 giugno 2022, una specifica richiesta all’indirizzo di posta elettronica indicato con congruo anticipo nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia di cui al comma 4, riportante nell’oggetto “Fondo imprese creative – richiesta accreditamento alla piattaforma informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione della stessa impresa richiedente e del suo rappresentante. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta per cui, tenuto conto dei termini previsti al successivo comma 13 per la compilazione e l’invio delle domande di agevolazione, le imprese richiedenti sono tenute a trasmettere tempestivamente l’istanza.
7. Le domande di agevolazione, complete del piano d’impresa di cui al comma 9, devono essere formulate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito dell’Agenzia indicato al comma 4 e firmate digitalmente, dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), pena l’improcedibilità delle stesse.
8. La domanda di agevolazione deve contenere, tra l’altro:
a) i dati anagrafici dell’impresa richiedente;
b) i dati principali del piano d’impresa proposto;
c) il programma di spesa oggetto dell’iniziativa, con l’indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili;
d) le agevolazioni richieste.
9. La domanda di agevolazione è completata dal piano d’impresa, contenente:
a) per le domande concernenti la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, il profilo dell’impresa richiedente, la descrizione dell’attività proposta, l’analisi del mercato di riferimento e le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi e quelli economico-finanziari, nonché gli elementi utili alla quantificazione delle esigenze di capitale circolante di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto 19 novembre 2021. In apposita sezione sono descritti, altresì, gli elementi qualificanti dei progetti integrati di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto 19 novembre 2021, quelli necessari alla valutazione della sussistenza di effettivi vantaggi competitivi conseguenti alla realizzazione del progetto in forma integrata nonché quelli utili alla verifica dei limiti e delle condizioni previsti dal richiamato articolo 9, comma 3;
b) per le domande concernenti la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso, le caratteristiche dell’investimento previsto e dell’investitore individuato;
c) per le domande concernenti l’acquisizione di servizi specialistici, le finalità perseguite con riferimento all’introduzione di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, il soggetto individuato per l’erogazione del servizio e gli ambiti strategici di intervento individuati tra quelli riportati all’articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto 19 novembre 2021.
10. Fatta salva, nel caso di impresa creativa costituenda, la successiva trasmissione prevista al comma 11, alla domanda di agevolazione e al piano d’impresa deve essere allegata, altresì, la seguente documentazione:
a) l’atto costitutivo e lo statuto dell’impresa richiedente, in caso di società, ovvero il certificato di attribuzione della partita IVA e l’eventuale atto costitutivo, in caso di imprese individuali;
b) DSAN in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell’impresa rispetto ai dati esposti o agli obblighi previsti dal decreto 19 novembre 2021, nonché dal presente provvedimento;
c) DSAN relativa alla determinazione della dimensione di impresa;
d) qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) DSAN in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative.
11. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di impresa creativa costituenda, la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 2 del decreto 19 novembre 2021 deve essere presentata, tramite la medesima piattaforma informatica di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 5 del presente provvedimento. Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.
12. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, secondo quando definito dalla piattaforma informatica.
13. L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative previsti dal Capo II del decreto 19 novembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti dal Capo III del decreto 19 novembre 2021. In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività:
a.1) accesso alla piattaforma informatica secondo quanto previsto ai commi 5 e 6;
a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale;
a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative previsti dal Capo II del decreto 19 novembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti dal Capo III del decreto 19 novembre 2021. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
b.1) accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica, effettuato dal medesimo soggetto di cui al comma 5, lettera b), che ha compilato la domanda ai sensi della precedente lettera a);
b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.
14. L’impresa richiedente è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e indicato dalla piattaforma informatica.
15. Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la piattaforma informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all’impresa richiedente, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l’impresa è tenuta a:
c) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
d) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla piattaforma informatica.
16. Nel caso in cui l’impresa residente nel territorio italiano non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui agli articoli 8 e 12 del decreto 19 novembre 2021 ovvero risulti inattiva e fatto salvo, per tale fattispecie, il caso di imprese costituite da meno di 24 mesi che non abbiano ancora avviato l’attività, la piattaforma informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa richiedente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.
17. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di cui al comma 13, lettera b), numero 3).
18. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare all’Agenzia tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni di cui all’articolo 7.
19. Ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del decreto 19 novembre 2021, ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco di 12 mesi, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria. Resta fermo, altresì, che la richiesta di applicazione delle condizioni di cui all’articolo 11 del decreto 19 novembre 2021 non si considera un’autonoma domanda e non soggiace alle limitazioni previste dal presente comma.
20. Le domande presentate fuori dai termini indicati dal presente articolo, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica e quelle non corredate da un piano d’impresa leggibile e redatto sulla base dello schema reso disponibile dall’Agenzia, non saranno prese in esame.
Art. 5
(Valutazione istruttoria delle domande di agevolazione)
1. Le domande di agevolazione sono valutate dall’Agenzia secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’orario di invio telematico risultante dell’attestazione di cui all’4, comma 13, lettera b), numero 3), entro sessanta giorni dalla stessa data, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 5.
2. Nella valutazione della domanda, l’Agenzia procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità formale attraverso:
a) l’esame della completezza e correttezza della documentazione fornita dal soggetto proponente tramite la piattaforma informatica;
b) il controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente di cui all’articolo 8 ovvero all’articolo 12 del decreto 19 novembre 2021.
3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, l’Agenzia prosegue nell’esame di merito dell’iniziativa in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti, rispettivamente, al Capo II e al Capo III del decreto 19 novembre 2021. Ai predetti fini:
a) per le domande di accesso alle agevolazioni previste dal Capo II del decreto 19 novembre 2021 a fronte di programmi di investimento, l’Agenzia procede a un colloquio con i soggetti proponenti volto all’approfondimento delle informazioni esposte nella domanda di agevolazione e opera la valutazione di merito sulla base dei criteri indicati all’articolo 16, comma 4, lettera a), dello stesso decreto, secondo i parametri per ciascuno di essi specificati nell’allegato n. 1, e applicando i relativi punteggi e le soglie ivi previste;
b) per le richieste volte ad ottenere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto ai sensi dell’articolo 11 del decreto 19 novembre 2021, l’Agenzia verifica la conformità dell’investimento nel capitale di rischio alle condizioni di cui al predetto articolo 11;
c) per le domande di accesso alle agevolazioni in forma di voucher di cui al Capo III del decreto 19 novembre 2021, l’Agenzia, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di agevolabilità previste dall’articolo 13 del medesimo decreto, valuta le caratteristiche del fornitore del servizio specialistico, nonché l’oggetto del servizio medesimo sulla base dei criteri di valutazione specificati nell’allegato n. 2.
4. Per le domande valutate positivamente ai sensi del comma 3, l’Agenzia provvede:
a) a individuare il regime di aiuto applicabile tra quelli previsti dall’articolo 6 del decreto 19 novembre 2021;
b) alla determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni, tenuto conto dei limiti e delle condizioni previsti dal decreto 19 novembre 2021 e di quanto riportato nell’allegato n. 3;
c) alla determinazione dell’ammontare delle agevolazioni spettanti, sulla base di quanto previsto agli articoli 10, 11 e 14 del decreto 19 novembre 2021;
d) alle altre verifiche rese necessarie ai sensi del decreto 19 novembre 2021 e della normativa di carattere generale.
5. Per lo svolgimento delle attività istruttorie l’Agenzia può richiedere al soggetto proponente integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all’espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.
6. Per le domande di agevolazione per le quali la verifica dei requisiti di ammissibilità formale di cui al comma 2, o l’esame di merito di cui al comma 3, si concluda con esito negativo, l’Agenzia comunica all’impresa proponente, le motivazioni del mancato accoglimento. I soggetti proponenti possono presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
7. Per le domande concernenti la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e per le domande di accesso alle agevolazioni in forma di voucher, in relazione alle quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono con esito positivo, l’Agenzia comunica le risultanze istruttorie richiedendo contestualmente la trasmissione della documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, se necessaria e qualora non già prodotta in precedenza, che dovrà essere trasmessa dal soggetto proponente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di recezione della comunicazione di cui al presente comma. Il predetto termine è fissato in 60 (sessanta) giorni nel caso di soggetto proponente persona fisica, nel qual caso dovrà essere trasmessa anche la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni previsti all’articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 2, del decreto 19 novembre 2021.
8. Entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 7, ovvero dalla data di ricezione della documentazione richiesta con la predetta comunicazione, l’Agenzia adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 17 del decreto 19 novembre 2021.
9. Per le domande concernenti la richiesta di conversione di una quota del finanziamento agevolato, ai sensi dell’articolo 11 del decreto 19 novembre 2021, in relazione alle quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono con esito positivo l’Agenzia procede all’adozione del provvedimento di accoglimento che, definito l’ammontare del contributo a fondo perduto concedibile, ridefinisce il piano di ammortamento del residuale finanziamento agevolato concesso. L’efficacia del provvedimento di accoglimento è condizionata al perfezionamento del versamento all’impresa beneficiaria che deve intervenire entro e non oltre sei mesi dalla data del provvedimento. A tal fine l’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere entro il predetto termine, attraverso la piattaforma informatica e con le modalità definite nella sezione “Fondo imprese creative” del sito internet dell’Agenzia, la documentazione comprovante l’intervenuto versamento delle risorse in favore dell’impresa beneficiaria.
10. Ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione o di accoglimento, l’Agenzia procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115.
Art. 6
(Erogazione delle agevolazioni)
1. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, devono essere inviate utilizzando la piattaforma informatica, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nella sezione “Fondo imprese creative” del sito internet dell’Agenzia. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.
2. Le agevolazioni per i programmi di investimento di cui al Capo II del decreto 19 novembre 2021, regolate dall’articolo 10 del medesimo decreto, sono erogate in non più di quattro stati di avanzamento lavori, fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto, di richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40 (quaranta) per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L’anticipazione erogata è recuperata dall’Agenzia in quote proporzionali al contributo che l’impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell’anticipazione erogata.
3. La rendicontazione avviene mediante la presentazione dei titoli di spesa e delle relative quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20 (venti) per cento dei costi ammessi, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso; nei limiti del 30 (trenta) per cento delle agevolazioni concesse i soggetti beneficiari possono presentare anche titoli di spesa non quietanzati.
4. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell’effettivo pagamento dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell’erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora il soggetto beneficiario non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuto a darne motivata giustificazione all’Agenzia. Qualora l’Agenzia accerti che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine all’intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l’acquisizione di diversa prova documentale. Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il soggetto beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall’erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell’ambito dei successivi stati di avanzamento.
5. All’Agenzia è, in ogni caso, riservata la facoltà di richiedere all’impresa beneficiaria la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta ed in assenza di presentazione di ulteriori richieste di erogazione da parte del soggetto beneficiario.
6. La richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato avanzamento lavori è trasmessa dall’impresa beneficiaria all’Agenzia entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, unitamente alla documentazione di spesa e ad una relazione tecnica sul progetto realizzato, contenente anche il quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito internet.
7. Per la richiesta di erogazione del saldo, ovvero qualora il soggetto beneficiario intenda richiedere l’erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, i titoli di spesa devono essere necessariamente accompagnati dalla documentazione che ne attesti l’avvenuto pagamento.
8. Le agevolazioni erogate ai sensi dei commi 2 e 6 comprendono anche la proporzionale quota di contributo commisurato alle eventuali esigenze di capitale circolante di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto 19 novembre 2021, ritenute agevolabili dall’Agenzia e quantificate nel provvedimento di concessione di cui all’articolo 5.
9. In occasione della richiesta di erogazione del saldo, l’Agenzia verifica altresì, attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del progetto, l’effettivo sostenimento da parte dell’impresa beneficiaria di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nel provvedimento di concessione.
10. Le agevolazioni per gli interventi di cui al Capo III del decreto 19 novembre 2021 sono erogate, in un’unica soluzione, su richiesta dell’impresa beneficiaria a seguito della completa fruizione dei servizi specialistici oggetto delle agevolazioni. La richiesta di erogazione deve essere corredata dai titoli di spesa quietanzati e da una relazione, redatta dal soggetto fornitore dei predetti servizi specialistici sulla base dello schema reso disponibile nel sito internet dell’Agenzia, attestante le attività svolte e gli obiettivi raggiunti.
11. I pagamenti delle spese oggetto delle richieste di erogazione devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati all’impresa beneficiaria, che è tenuta ad assicurare la tracciabilità, anche attraverso l’indicazione nell’oggetto della fattura e nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d’impresa agevolato o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, della misura agevolativa “Fondo imprese creative – decreto ministeriale 19 novembre 2021 – Capo II/III”, unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali (macchinari, impianti e attrezzature), unitamente alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura siano di nuova fabbricazione.
12. L’erogazione delle agevolazioni è subordinata all’esito delle verifiche condotte dall’Agenzia sulla documentazione di cui al presente articolo e, per l’ultimo stato avanzamento lavori di cui al comma 6, ai controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, svolti dall’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto 19 novembre 2021, finalizzati ad accertare l’avvenuta realizzazione del programma di investimento e che l’impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa.
13. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 12 diano esito negativo, l’Agenzia richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione
13 non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.
14. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, l’Agenzia eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Resta ferma la facoltà dell’Agenzia di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.
Art. 7
(Variazioni)
1. Le variazioni di cui all’articolo 20 del decreto 19 novembre 2021 devono essere tempestivamente comunicate all’Agenzia con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
2. L’Agenzia verifica la documentazione di cui al comma 1 e procede all’aggiornamento istruttorio ai fini dell’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 8
(Monitoraggio)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 19 del decreto 19 novembre 2021, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al Capo II del predetto decreto sono tenute ad inviare, a partire dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una DSAN attestante il permanere delle caratteristiche di impresa creativa, fatte salve le ipotesi di variazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 20 del decreto 19 novembre 2021, la presenza in azienda dei beni agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate e di non cessare volontariamente, alienare o concedere in locazione o trasferire l’attività, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento del programma di spesa.
Art. 9
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto 19 novembre 2021.
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 4, è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto 19 novembre 2021 e dal presente provvedimento.
3. In attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione “Fondo imprese creative” del sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it) e del Ministero (www.mise.gov.it).
Allegato
(Testo dell’allegato)
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